{"id":9613,"date":"2022-02-28T23:22:36","date_gmt":"2022-02-28T22:22:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=9613"},"modified":"2022-03-01T23:23:08","modified_gmt":"2022-03-01T22:23:08","slug":"riflessioni-sulla-normativa-sfdr-regolamento-ue-2088-2019-relativo-allinformativa-sulla-sostenibilita-nel-settore-dei-servizi-finanziari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/riflessioni-sulla-normativa-sfdr-regolamento-ue-2088-2019-relativo-allinformativa-sulla-sostenibilita-nel-settore-dei-servizi-finanziari\/","title":{"rendered":"Riflessioni sulla normativa SFDR, Regolamento (Ue) 2088\/2019 relativo all&#8217;informativa sulla sostenibilit\u00e0 nel settore dei servizi finanziari"},"content":{"rendered":"<div class=\"page\" title=\"Page 1\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>Al fine di assicurare la competitivita\u0300 a lungo termine dell\u2019economia e di fidelizzare gli investimenti verso una politica strategica piu\u0300 green, il 27 Novembre 2019 il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell\u2019Unione Europea hanno adottato il Regolamento (UE) n. 2088\/2019 relativo all\u2019informativa sulla sostenibilita\u0300 nel settore dei servizi finanziari.<\/p>\n<p>Tale normativa risponde alle esigenze legate alla compatibilita\u0300 dei flussi finanziari con gli obiettivi di sostenibilita\u0300, sanciti dall\u2019Agenda 2030 e dalla Conferenza di Parigi. Trattasi del primo, importantissimo, passo di regolamentazione del sistema finanziario sostenibile.<\/p>\n<p>Il nucleo del Regolamento SFDR risiede nell\u2019obbligo di informativa ESG nel settore dei servizi finanziari. Pertanto, volendo testualmente citare l\u2019art. 3 del suddetto testo \u201ctutti i partecipanti ai mercati finanziari pubblicano sui loro siti web informazioni circa le rispettive politiche sull\u2019integrazione dei rischi di sostenibilita\u0300 nei loro processi decisionali relativi agli investimenti\u201d. A tal punto, bisogna effettuare tre precise considerazioni. Dapprima, si deve definire il concetto di \u201cpartecipanti ai mercati finanziari\u201d, e, quindi, il soggetto cui il Regolamento si riferisce. In linea diretta, poi, va considerato l\u2019oggetto della normativa, ossia, l\u2019obbligo di informazione che ricade sui soggetti. Da ultimo, e tratto piu\u0300 caratteristico, e\u0300 importante scomporre ed analizzare il concetto di \u201crischio di sostenibilita\u0300\u201d.<\/p>\n<p>La definizione di \u201cpartecipanti ai mercati finanziari\u201d viene tassativamente dall\u2019art. 2 paragrafo 1 del Regolamento SFDR. Vi rientrano le imprese di assicurazione che rendono disponibile un prodotto di investimento assicurativo, le imprese di investimento che forniscono gestione del portafoglio, gli enti pensionistici aziendali o professionali, i gestori di fondi d\u2019investimento alternativi (GEFIA), nonche\u0301 i gestori di un fondo per il venture capital qualificato e registrato conformemente<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"page\" title=\"Page 2\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>all\u2019art. 14 del Regolamento (UE) n. 345\/2013, e i gestori di un fondo qualificato per l\u2019imprenditoria sociale registrato conformemente all\u2019art. 15 del Regolamento (UE) n. 346\/2013. Infine, in tale elenco c\u2019e\u0300 spazio anche per i creatori di un prodotto pensionistico (lett. d), per i fornitori di un servizio pensionistico individuale paneuropeo (lett. f), per le societa\u0300 di gestione di OICVM (lett. i) e per gli enti creditizi che forniscono il servizio di gestione del portafoglio.<\/p>\n<p>Bisogna necessariamente ricordare che nell\u2019ambito dei soggetti cui tale normativa si riferisce, vi ricadono anche i \u201cconsulenti finanziari\u201d, la cui definizione viene esplicata dall\u2019art. 2 paragrafo 11 lett. a \u2013 f.<br \/>\nIl minimo comun denominatore di tutti questi operatori economici e\u0300 rappresentato, per quel che concerne questa riflessione, dall\u2019investimento sostenibile. Il cui concetto viene disciplinato dal paragrafo 17 del richiamato articolo, per il quale un investimento sostenibile e\u0300 un \u201cinvestimento in un\u2019attivita\u0300 economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l\u2019impiego di energia, l\u2019impiego di energie rinnovabili, l\u2019utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l\u2019uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonche\u0301 l\u2019impatto sulla biodiversita\u0300 e l\u2019economia circolare o un investimento in un\u2019attivita\u0300 economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l\u2019integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunita\u0300 economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali\u201d. In questa definizione forte e\u0300 il richiamo alla Dichiarazione di Brundtland del 1987, per la quale lo sviluppo sostenibile e\u0300 \u201clo sviluppo che consente la soddisfazione dei bisogni economici, ambientali e sociali delle attuali generazione, senza compromettere lo sviluppo delle generazioni future\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"page\" title=\"Page 3\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>L\u2019obbligo di informazione che incorre nei soggetti operanti nei mercati finanziari e\u0300 un obbligo di trasparenza nei confronti degli investitori, circa prodotti finanziari ESG, al fine di far comprendere al meglio il livello di sostenibilita\u0300 dei prodotti d\u2019investimento. Pertanto, l\u2019art. 6 del Regolamento SFDR disciplina la trasparenza dell\u2019integrazione dei rischi di sostenibilita\u0300, secondo la quale tutti i soggetti dapprima indicati devono necessariamente includere nell\u2019informativa precontrattuale \u201cin che modo i rischi di sostenibilita\u0300 sono integrati nelle loro decisioni di investimento e i risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilita\u0300 sul rendimento dei prodotti finanziari che rendono disponibili\u201d. Per di piu\u0300, qualora tali operatori non ritengano rilevanti rischi di sostenibilita\u0300, l\u2019esenzione dalla norma sopra indicata deve essere giustificata da una \u201cspiegazione chiara e concisa\u201d.<\/p>\n<p>E\u0300 necessario ora definire il concetto di \u201crischio di sostenibilita\u0300\u201d. L\u2019art. 2 ci fornisce ancora una volta un\u2019interpretazione piuttosto chiara, secondo la quale, per rischio di sostenibilita\u0300 si intende \u201cun evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell\u2019investimento\u201d. L\u2019effetto negativo da cui sorge l\u2019obbligo di trasparenza e\u0300 da ricercare nelle decisioni di investimento e di consulenza che determinano incidenze negative sui fattori di sostenibilita\u0300. Proprio per questo, l\u2019art. 8 del suddetto Regolamento obbliga i soggetti partecipanti ai mercati finanziari, nonche\u0301 i consulenti finanziari, a fornire informazioni su come le caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, siano rispettate nei loro prodotti.<\/p>\n<p>A questo punto, appare di primaria importanza richiamare l\u2019enunciato dell\u2019art. 10, secondo il quale, per ciascun prodotto finanziario di cui all\u2019art. 8, paragrafo 1,<br \/>\ni partecipanti ai mercati finanziari pubblicano e mantengono sui propri siti web la descrizione delle caratteristiche ambientali o sociali o dell\u2019obiettivo di investimento sostenibile e le informazioni sulle metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali o sociali o l\u2019impatto degli investimenti sostenibili selezionati per il prodotto finanziario, compresi le fonti dei dati, i criteri di vaglio per le attivita\u0300 sottostanti e i pertinenti indicatori di sostenibilita\u0300 utilizzati<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"page\" title=\"Page 4\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>per misurare le caratteristiche ambientali o sociali o l\u2019impatto sostenibile complessivo del prodotto finanziario. Inoltre, continua l\u2019articolo, \u201cLe informazioni da comunicare a norma del primo comma sono chiare, concise e comprensibili per gli investitori. Sono pubblicate in modo accurato, equo, chiaro, non fuorviante, semplice e conciso, in una sezione ben visibile e facilmente accessibile del sito web\u201d.<\/p>\n<p>In conclusione, possiamo affermare che grazie alla normativa SFDR gli investitori possono conoscere le politiche di investimento sostenibile adottate dalla propria banca o societa\u0300 d\u2019investimento e la comparabilita\u0300 tra gli strumenti finanziari con caratteristiche ESG. Trasparenza e standardizzazione delle informazioni relative ai prodotti ESG rappresentano la ratio del Regolamento e un importante passo in avanti per la sensibilizzazione della finanza sostenibile in generale.<\/p>\n<p><em>(A cura di Nicol\u00f2 Di Fausto)<\/em><\/p>\n<p><strong>RIFERIMENTI<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/CELEX_32019R2088_IT_TXT.pdf\">REGOLAMENTO (UE) 2019\/2088<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<hr \/>\n<p>Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 &#8211; Direttore: Claudio Melillo &#8211; Direttore Responsabile: Serena Giglio &#8211; Coordinatore: Pierpaolo Grignani &#8211; Responsabile di Redazione: Marco Schiariti<br \/>\na cura del Centro Studi di Economia e Diritto \u2013 Ce.S.E.D. Via Padova, 5 \u2013 20025 Legnano (MI) \u2013 C.F. 92044830153 \u2013 ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013<br \/>\nContattaci: redazione@economiaediritto.it<br \/>\nLe foto presenti sul sito sono state prese in parte dal web, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori fossero contrari alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo. 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