{"id":9628,"date":"2022-03-22T12:30:58","date_gmt":"2022-03-22T11:30:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=9628"},"modified":"2022-03-21T23:36:08","modified_gmt":"2022-03-21T22:36:08","slug":"brevi-riflessioni-intorno-allistituto-della-remissione-del-debito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/brevi-riflessioni-intorno-allistituto-della-remissione-del-debito\/","title":{"rendered":"Brevi riflessioni intorno all&#8217;istituto della remissione del debito"},"content":{"rendered":"<p>INQUADRAMENTO DELL\u2019ISTITUTO<\/p>\n<p>L\u2019istituto della remissione del debito di cui all\u2019art. 1236 del codice civile rientra nel novero dei modi di estinzione del rapporto obbligatorio diversi da quello che normalmente dovrebbe determinarne la cessazione degli effetti, ossia l\u2019adempimento.<\/p>\n<p>Insieme all\u2019impossibilit\u00e0 sopravvenuta, esso assume una svolta unidirezionale in ordine alla duplice prospettiva teleologica che caratterizza la dinamica conflittuale della relazione obbligatoria, in quanto alla liberazione del soggetto passivo del rapporto non fa da contraltare la speculare soddisfazione dell\u2019interesse (non necessariamente patrimoniale) creditorio.<\/p>\n<p>1.2 IL DIBATTITO RELATIVO ALLA SUA NATURA GIURIDICA: LA TESI CONTRATTUALE<\/p>\n<p>Gi\u00e0 da tempo risalente la dottrina civilistica si interroga circa la natura giuridica dell\u2019istituto in esame: il problema, nasce, pi\u00f9 segnatamente, a causa della (forse solo apparente) ambiguit\u00e0 del legislatore del codice civile del 1942.<\/p>\n<p>L\u2019art. 1236 c.c. statuisce, infatti ,che la dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l\u2019obbligazione quando \u00e8 comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un termine congruo di non volerne profittare.<\/p>\n<p>Parte della dottrina, ad oggi minoritaria, muovendo dall\u2019ultima proposizione della disposizione, considera la dichiarazione debitoria di non opposizione alla remissione sintomatica di un tacito consenso a quello che si configura pertanto, quale vero e proprio accordo remissivo.<\/p>\n<p>Detta dichiarazione, alla stregua di tale impostazione, assurge cos\u00ec ad elemento di perfezionamento del contratto, rimettendosi dunque l\u2019effetto estintivo dell\u2019obbligazione alla tacita adesione del debitore.<\/p>\n<p>Taluni degli autori che abbracciano la tesi della matrice consensuale dell\u2019istituto ritengono che questa possa essere avvalorata attraverso il richiamo a quel principio generale del diritto dei contratti secondo cui ciascun soggetto, in forza dell\u2019autonomia che gli \u00e8 riconosciuta dall\u2019ordinamento, pu\u00f2 disporre liberamente della propria sfera giuridica patrimoniale senza altrui interferenze. Laddove, infatti, si negasse natura di accordo alla remissione, la sfera giuridica del debitore sarebbe incisa dalla mera manifestazione di volont\u00e0 del creditore, la quale, sebbene possa produrre l\u2019indubbio vantaggio in seno al debitore dell\u2019estinzione del vincolo obbligatorio, d\u2019altra parte sarebbe lesiva di tale principio fondamentale in quanto non consentirebbe cos\u00ec a quest\u2019ultimo di operare a monte una valutazione dei propri interessi<\/p>\n<p>L\u2019inosservanza del principio di non interferenza non sarebbe smentita, invero, neanche dalla facolt\u00e0 riconosciuta al debitore di manifestare la propria opposizione alla remissione, in quanto si tratterebbe di una sanatoria operante in ordine ad un principio fondamentalissimo la cui violazione \u00e8 stata per\u00f2 \u2013 adoperando enfaticamente la terminologia propria del diritto penale- gi\u00e0 consumata al momento dell\u2019unilaterale manifestazione di volont\u00e0 del creditore.<\/p>\n<p>In termini pi\u00f9 semplici, l\u2019ordinamento considera prevalente l\u2019interesse generale del soggetto a non vedersi incisa in via del tutto eteronoma la propria sfera giuridica rispetto ad una modificazione oggettivamente favorevole ma intervenuta senza il proprio consenso.<\/p>\n<p>La salvaguardia di questo principio impone pertanto la netta prevalenza del mezzo rispetto al risultato perseguito.<\/p>\n<p>1.3\u00a0 LA REMISSIONE QUALE NEGOZIO GIURIDICO UNILATERALE RECETTIZIO<\/p>\n<p>L\u2019impostazione poc\u2019anzi prospettata pu\u00f2 dirsi minoritaria in quanto la dottrina prevalente nega natura di rinuncia su base contrattuale alla remissione del debito, riconducendola piuttosto al genus dei negozi giuridici unilaterali recettizi.<\/p>\n<p>In via generale, il negozio giuridico unilaterale (si pensi, ad esempio, al testamento od all\u2019atto costitutivo di una fondazione), differentemente dal contratto, si perfeziona attraverso la dichiarazione di volont\u00e0 di una sola parte.<\/p>\n<p>La dichiarazione negoziale si dice recettizia, laddove, per produrre effetto, deve pervenire a conoscenza del destinatario della medesima, alla quale va quindi comunicata ovvero notificata ( un esempio, a titolo esemplificativo, pu\u00f2 cogliersi nella disdetta del contratto).<\/p>\n<p>Quanto all\u2019istituto di cui trattasi, la tesi della riconducibilit\u00e0 a tale categoria giuridica poggia sull\u2019interpretatio litterae, su quella sistematica e sulle risultanze della tradizione romanistica.<\/p>\n<p>Muovendo proprio da quest\u2019ultima,\u00a0 le fonti del diritto romano, ed in particolare quelle di et\u00e0 post-classica, definiscono espressamente l\u2019acceptilatio (equivalente romanistica dell\u2019attuale remissione) quale negozio unilaterale tramite il quale il creditore manifestava al debitore la propria soddisfazione, con conseguente scioglimento del vincolo senza avere ottenuto l\u2019adempimento dell\u2019obbligazione.<\/p>\n<p>L\u2019autorevolezza della tesi rappresentata deve tanto a quella parte della dottrina, invero dominante, che ha fortissimamente valorizzato il dato letterale.<\/p>\n<p>Dalla norma in parola pu\u00f2 cogliersi univocamente la precisa volont\u00e0 del legislatore di far assurgere ad elemento di perfezionamento non gi\u00e0 la dichiarazione del soggetto passivo di non volere profittare della remissione, quanto piuttosto la comunicazione della dichiarazione remissioria del creditore.<\/p>\n<p>Del resto, risulta parimenti chiara l\u2019indicazione derivante dalla Relazione al codice civile, sulla base della quale \u201cLa remissione del debito \u00e8 un atto unilaterale che si perfeziona con la sua comunicazione al soggetto cui \u00e8 diretta\u201d.<\/p>\n<p>Fatta salva questa configurazione, rimane il problema di inquadrare correttamente l\u2019eventuale dichiarazione di rifiuto (e simmetricamente, di mancato rifiuto) resa dal debitore rimesso.<\/p>\n<p>Anche in questo caso la Relazione al codice fornisce delle precise indicazioni laddove specifica che \u201cTuttavia, la volont\u00e0 del debitore non \u00e8 senza effetto perch\u00e9, pur non essendo elemento costitutivo del negozio, pu\u00f2 impedire che questo produca le sue conseguenze giuridiche se egli dichiara di non volerne profittare\u201d.<\/p>\n<p>Emerge cos\u00ec che la rilevanza dell\u2019opposizione si dispiega nella sua attitudine ad impedire il consolidamento di un negozio gi\u00e0 perfetto, risultando ostativo alla permanenza degli effetti del medesimo.<\/p>\n<p>Alcuni autori (Caringella) ritengono, in particolare, che il rifiuto sia condizione risolutiva di un negozio previamente costituitosi.<\/p>\n<p>Quanto alle argomentazioni che rilevano su un piano sistematico, il superamento della teoria contrattuale si struttura proprio sulla critica al principio di non interferenza\u00a0 di cui al PP 1.2.<\/p>\n<p>Questa dottrina ha infatti felicemente aderito al principio di elaborazione giurisprudenziale (con la doverosa precisazione che si tratta di giurisprudenza ad oggi consolidata) dell\u2019unilaterale modificabilit\u00e0 favorevole della sfera giuridica altrui.<\/p>\n<p>Per quanto formalizzatosi presso le aule di tribunale, tale principio trova avallo ed applicazione in ben precisi dati normativi.<\/p>\n<p>Se infatti da un lato \u00e8 reale che non sia possibile mutare in pejus la sfera giuridica altrui senza il consenso del soggetto inciso, d\u2019altra parte \u00e8 e anche vero che ci\u00f2 non sia sempre cos\u00ec laddove la modifica sia a questi favorevole.<\/p>\n<p>L\u2019istituto che pair excellence d\u00e0 comprova di ci\u00f2 \u00e8 quello di cui all\u2019art. 1411 del codice civile, ossia il contratto a favore del terzo.<\/p>\n<p>Questa figura consente al terzo di ottenere il vantaggio di pretendere l\u2019adempimento dell\u2019obbligazione dedotta in contratto a suo favore, ancorch\u00e8 questo non sia stato da lui stipulato. Basti pensare, a titolo esemplificativo, all\u2019accollo esterno, il quale \u00e8 un contratto a favore del terzo in quanto le parti contraenti (ossia l\u2019accollante ed il debitore accollato) conferiscono al creditore il diritto di pretendere direttamente dall\u2019accollante stesso il soddisfacimento del proprio diritto.<\/p>\n<p>Al pari di quanto accade nel negozio remissorio, anche al terzo estraneo all\u2019accordo pattuito in suo favore \u00e8 devoluta la facolt\u00e0, con una dichiarazione di volont\u00e0 posteriore al perfezionamento del contratto , di caducare l\u2019efficacia giuridica di un negozio gi\u00e0 concluso e giuridicamente costituito.<\/p>\n<p>La portata di tali considerazioni consente, quindi, di comprendere quali siano le ragioni in ordine alle quali si \u00e8 indotti ad escludere la natura contrattuale dell\u2019istituto, il cui perfezionamento \u00e8 esclusivamente legato alla dichiarazione ( e dalla relativa comunicazione al debitore) di volont\u00e0 del creditore remittente.<\/p>\n<p>1.4 REMISSIONE ED ISTITUTI (SOLO APPARENTEMENTE) AFFINI.<\/p>\n<p>L\u2019accoglimento della natura negoziale, ma non contrattuale, della remissione non deve indurre in errore circa la fattibilit\u00e0 giuridica di un accordo mediante il quale il creditore subordini la remissione al consenso prestato dal debitore.<\/p>\n<p>E\u2019 chiaro, che a fronte della medesimezza delle conseguenze giuridiche incidenti direttamente sul rapporto obbligatorio, ossia il suo venir meno, ci si trovi tuttavia dinnanzi ad una fattispecie giuridica ontologicamente diversa.<\/p>\n<p>Un\u2019 intesa di tale tipologia d\u00e0 indubbiamente luogo ad un contratto innominato, frutto della libera esplicazione dell\u2019autonomia privata patrimoniale, con conseguente assoggettabilit\u00e0 al giudizio di meritevolezza degli interessi che le parti hanno inteso perseguire mediante tale atipico schema consensuale.<\/p>\n<p>Natura diversa rispetto alla remissione presenta anche il c.d. pactum de non petendo, non delineandosi tale istituto in un modo di estinzione del vincolo giuridico obbligatorio, bens\u00ec in un accordo con cui il creditore si obbliga a non pretendere il soddisfacimento del proprio diritto prima di un dato tempo.<\/p>\n<p><em>(A cura di Massimiliano Marletta)<\/em><\/p>\n<hr \/>\n<p>Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 &#8211; Direttore: Claudio Melillo &#8211; Direttore Responsabile: Serena Giglio &#8211; Coordinatore: Pierpaolo Grignani &#8211; Responsabile di Redazione: Marco Schiariti<br \/>\na cura del Centro Studi di Economia e Diritto \u2013 Ce.S.E.D. 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