{"id":9725,"date":"2022-06-22T10:56:00","date_gmt":"2022-06-22T08:56:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=9725"},"modified":"2022-06-22T10:56:00","modified_gmt":"2022-06-22T08:56:00","slug":"commento-alla-sentenza-studio-acp-vince-a-roma-sul-credito-rs","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/commento-alla-sentenza-studio-acp-vince-a-roma-sul-credito-rs\/","title":{"rendered":"Commento alla sentenza &#8211; Studio ACP vince a Roma sul credito R&#038;S"},"content":{"rendered":"<p class=\"xmprfx_MsoNormal\">Con la <a href=\"https:\/\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/4210552083662604_Sentenza_RG_008700_2021_UD_10052022-20.25.22.pdf\">sentenza della 5918\/2022<\/a> odierna, in via inedita presso le Corti romane, la CTP di Roma accoglie il ricorso del contribuente a cui era stato accertato e recuperato il credito alla ricerca e sviluppo correttamente fruito in base alle indicazioni fornite dall&#8217;AE con originaria circolare 5\/E del 2016 (che poneva rimando al manuale di Oslo), poi modificate &#8220;in corso d&#8217;opera&#8221; con la circolare n. 59990 del 2018 (che poneva, invece, rimando al Manuale di Frascati).<\/p>\n<p class=\"xmprfx_MsoNormal\">I Giudici di pronunciano in maniera lapidaria, accogliendo TUTTE le eccezioni sollevate dalla difesa del contribuente.<\/p>\n<p class=\"xmprfx_MsoNormal\">Di seguito alcuni punti salienti del prorompente arr\u00eat.<\/p>\n<p class=\"xmprfx_MsoNormal\">&#8220;Con specifico riferimento al concetto di innovazione, nella circolare n. 46586 del 16 aprile 2009 &#8211; avente ad oggetto la \u201cvecchia\u201d disciplina del credito di imposta per la ricerca industriale e sviluppo precompetitivo di cui all\u2019art. 1, commi 280-284, della L. n. 296\/2006 &#8211; il MISE affermava espressamente che le attivit\u00e0 di innovazione di processo, per come definite nel Manuale di Oslo (e non di Frascati), rientravano tra le attivit\u00e0 agevolabili al credito R&amp;S (\u201cIl rilievo attribuito alla innovazione discende dall\u2019adesione ad una definizione di ricerca e sviluppo proprio del Manuale di Oslo, il cui orientamento \u00e8 volto non tanto a monitorare la sola attivit\u00e0 di R&amp;S in termini di effetti sulla produttivit\u00e0 dell\u2019impresa, quanto a porre l\u2019innovazione quale parametro dell\u2019indagine volta ad individuare lo sforzo dell\u2019impresa verso lo sviluppo e la creazione di un prodotto nuovo o significativamente migliorato\u201d); e, com\u2019\u00e8 noto, il Manuale di Oslo, a differenza del Manuale di Frascati, non richiedeva come presupposto fondamentale, un superamento tecnico-scientifico che apporti un beneficio per l\u2019intera economia bens\u00ec che \u201cil prodotto o il processo sia nuovo (o significativamente migliorato) per l\u2019azienda (non deve essere nuovo per il mondo)\u201d . A distanza di due anni dall\u2019emanazione della suddetta circolare n. 5\/E del 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) aveva pubblicato la circolare n. 59990 del 9 febbraio 2018 affermando, per la prima volta, che la fonte interpretativa per la corretta applicazione del credito R&amp;S fosse il Manuale di Frascati. Successivamente, l\u2019Agenzia delle entrate, nell\u2019ambito di altri documenti di prassi (i.e. risoluzioni n. 46\/E del 22 giugno 2018 e n. 40\/E del 2 aprile 2019, sub Allegati nn. 5 e 6), aveva affermato che, sulla scorta di quanto previsto dalla circolare n. 59990\/2018 e dal Manuale di Frascati, affinch\u00e9 un\u2019attivit\u00e0 innovativa fosse eleggibile al credito R&amp;S, questa avrebbe dovuto prevedere il superamento di un ostacolo scientifico o tecnologico, producendo un beneficio per l\u2019intera economia, evidenziando come non possano essere ritenute ammissibili le attivit\u00e0 che apportavano un ampliamento delle conoscenze a livello della singola impresa. Era evidente, quindi, come l\u2019Amministrazione finanziaria, a distanza di appena due anni dalla pubblicazione della circolare n. 5\/E del 2016, avesse cambiato approccio eleggendo il Manuale di Frascati (e non pi\u00f9 il Manuale di Oslo) quale fonte interpretativa di riferimento ai fini del credito R&amp;S. Ora era evidente l\u2019illegittimit\u00e0 (o meglio dire l\u2019assurdit\u00e0) di un simile operato: l\u2019Agenzia delle entrate contestava alla Societ\u00e0 l\u2019indebita fruizione di un credito di imposta maturato nell\u2019anno 2016, nel pieno rispetto della normativa e delle indicazioni di prassi all\u2019epoca vigenti, sulla base di una pi\u00f9 stringente interpretazione del requisito della novit\u00e0 che il MISE aveva fornito \u2013 si badi bene &#8211; per la prima volta nel 2018. Inutile dire che un simile operato era contrario al principio di legittimo affidamento e buona fede che, fino a prova contraria, dovrebbe essere alla base del rapporto Fisco-contribuente. E ad ulteriore riprova della \u201cconfusione\u201d normativa creata dall\u2019Amministrazione finanziaria a seguito dell\u2019emanazione dei pi\u00f9 volte citati documenti di prassi (i.e. circolare n. 59990\/2018 e risoluzioni n. 46\/E del 2018 e n. 40\/E del 2019), il Legislatore aveva recentemente introdotto la c.d. sanatoria del credito R&amp;S, prevista dall\u2019art. 5, commi 7-12, del D.L. 21\/10\/2021, n. 146, proprio per porre un rimedio ai disagi causati nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 di verifica intraprese nel corso degli ultimi anni; addirittura, il Legislatore aveva ammesso alla sanatoria anche le imprese che non avevano subito una attivit\u00e0 di verifica, consentendo alle stesse di restituire il credito di imposta fruito senza pagare sanzioni e interessi. Occorre anche aggiungere che la nuova norma sul credito s&#8217;imposta ricerca e sviluppo (articolo 1, comma 200, della legge 160\/2019) menziona espressamente il rispetto del Manuale di Frascati per la fruizione del beneficio a riprova che per il passato detto requisito non era richiesto e tale disposizione non era n\u00e8 retroattiva n\u00e8 interpretativa. Da ultimo il collegio giudica fondate le argomentazioni svolte dalla parte ricorrente in ordine alla violazione e\/o falsa applicazione dell\u2019art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 471\/1997: l\u2019illegittimit\u00e0 della sanzione irrogata dall\u2019Ufficio in assenza di una condotta fraudolenta della Societ\u00e0. Orbene, tale modus operandi da parte dell\u2019Ufficio risultava, innanzitutto, contrario alla stessa ratio sottesa all\u2019art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 471\/1997. Tale disposizione prevedeva che \u201cNel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute \u00e8 applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all\u2019art. 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633\u201d. Viceversa, qualora \u2013 come nel caso di specie \u2013 il credito venga disconosciuto per questioni puramente interpretative concernenti la lamentata carenza dei requisiti oggettivi previsti ex lege per potere beneficiare dell\u2019agevolazione de qua, non potrebbe certo ricorrere l\u2019ipotesi del credito inesistente, ma al pi\u00f9 quella del credito non spettante. \u00c8 indubbio infatti che, laddove il credito d\u2019imposta &#8211; compensato tramite modelli F24 &#8211; sia stato correttamente inserito nelle dichiarazioni dei redditi presentate, accompagnato dalla Relazione illustrativa dei progetti, come pure dalla certificazione del revisore legale dei conti attestante l\u2019effettivit\u00e0 dei costi sostenuti (come avvenuto nel caso di specie), non possa essere addebitato al contribuente alcun comportamento fraudolento, avendo lo stesso fornito, in sede di eventuale verifica, tutta la documentazione comprovante le modalit\u00e0 di calcolo del credito d\u2019imposta, al fine di poter beneficiare a pieno titolo della disciplina agevolativa prevista dal D.L. n. 145\/2013. Pertanto l&#8217;atto impugnato deve essere annullato<\/p>\n<p><em>(A cura di Serena Giglio)<\/em><\/p>\n<hr \/>\n<p>Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 &#8211; Direttore: Claudio Melillo &#8211; Direttore Responsabile: Serena Giglio &#8211; Coordinatore: Pierpaolo Grignani &#8211; Responsabile di Redazione: Marco Schiariti<br \/>\na cura del Centro Studi di Economia e Diritto \u2013 Ce.S.E.D. Via Padova, 5 \u2013 20025 Legnano (MI) \u2013 C.F. 92044830153 \u2013 ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013<br \/>\nContattaci: redazione@economiaediritto.it<br \/>\nLe foto presenti sul sito sono state prese in parte dal web, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori fossero contrari alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo. 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