{"id":9826,"date":"2022-09-26T10:56:39","date_gmt":"2022-09-26T08:56:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/?p=9826"},"modified":"2022-09-26T11:04:38","modified_gmt":"2022-09-26T09:04:38","slug":"la-valenza-sostanziale-della-struttura-camerale-in-relazione-alla-forma-di-stato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/la-valenza-sostanziale-della-struttura-camerale-in-relazione-alla-forma-di-stato\/","title":{"rendered":"La valenza sostanziale della struttura camerale in relazione alla forma di Stato"},"content":{"rendered":"<p><strong>Abstract: <\/strong>Il pieno accoglimento del principio rappresentativo, avutosi nel solco del passaggio dallo Stato assoluto a quello liberale, ha comportato la necessit\u00e0 di predisporre un assetto istituzionale pienamente rispettoso dei valori sottesi a detto principio. In questo senso, l\u2019articolazione strutturale delle camere non si configura come dato neutro, come profilo di mera ingegneria costituzionale, ma diviene momento fondamentale per consentire all\u2019istituzione parlamentare di dare adeguato risalto alle istanze popolari, alla cui soddisfazione essa \u00e8 tenuta. La variet\u00e0 di ragioni a sostegno dell\u2019adozione del monocameralismo piuttosto che del bi, o pluricameralismo, e viceversa, testimoniano come tale tema sia strettamente connesso al modo d\u2019essere nonch\u00e9 alla qualit\u00e0 della forma di Stato. Senza peraltro tralasciare come, in taluni ordinamenti, la questione, invero, gi\u00e0 complicata, risulta essere arricchita di ulteriori elementi di complessit\u00e0 legati alla composizione politico-rappresentativa degli organi di giustizia costituzionale.<\/p>\n<p>La questione afferente all\u2019articolazione strutturale del Parlamento impegna da tempo la dottrina costituzionalistica in ragione delle implicazioni che ne derivano.<\/p>\n<p>La scelta di optare per il monocameralismo piuttosto che per il pluricameralismo o viceversa affonda le proprie radici in concezioni ideologiche legate ab origine al modo di intendere la societ\u00e0.<\/p>\n<p>Se si muove dall\u2019assunto in ordine al quale l\u2019istituzione parlamentare rappresenta la sede della rappresentanza politica e dunque, correlativamente, la cassa di risonanza degli interessi del popolo detentore della sovranit\u00e0, pu\u00f2 certamente sostenersi che l\u2019adozione di un modello piuttosto che un altro risulta qualificante rispetto al modo d\u2019essere della forma di Stato<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>. In termini pi\u00f9 semplici, il pieno accoglimento del principio rappresentativo potrebbe richiedere, o comunque, rendere preferibile, l\u2019esistenza di plurime strutture ciascuna della quale si configuri come \u201cspecializzata\u201d rispetto al soddisfacimento degli interessi della cui classe si cura.<\/p>\n<p>Il pluralismo sociale e la fisionomia della forma di governo, che vuole il Parlamento quale organo pienamente inserito all\u2019interno del circuito dell\u2019indirizzo politico, rendono indispensabile la riflessione sulla sua struttura.\u00a0 Da ci\u00f2 pu\u00f2 dunque desumersi che cotanta attenzione non avrebbe ragion d\u2019esservi dedicata laddove il dato strutturale fosse neutro o difettasse di riscontri di tipo qualitativo. L\u2019articolazione camerale \u00e8 infatti conducente rispetto alla qualit\u00e0 ed alla fisiologia di un sistema politico democratico in senso formale e sostanziale<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a>.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 detto, \u00e8 opportuno sgomberare previamente il campo da equivoci. Non \u00e8 la scelta di adottare due camere invece che una a rendere democratico un sistema ed anti-democratico un altro, bens\u00ec \u00e8 la corrispondenza dei moduli disciplinari ai princ\u00ecpi ed ai valori del pluralismo a classificare un sistema in un senso piuttosto che in un altro.<\/p>\n<p>Del resto, se cos\u00ec non fosse, i fiumi d\u2019inchiostro dedicati a detto tema sarebbe riproducibili di considerazioni aprioristiche e storicamente datate.<\/p>\n<p>Ictu oculi si potrebbe essere indotti a pensare che ad una pluralit\u00e0 di camere parlamentari corrisponda una molteplicit\u00e0 di classi sociali rappresentate, e di converso, il monocameralismo sarebbe l\u2019automatica conseguenza di uno Stato monoclasse o socialmente indifferenziato.<\/p>\n<p>E\u2019 da un canto vero che prima del disfacimento dell\u2019ideologia comunista, fondata- come se fosse necessario ricordarlo- sul ripudio della suddivisione in classi, il monocameralismo aveva trovato in molti Stati d\u2019Europa e del mondo larghissima adesione ;\u00a0 tuttavia ci\u00f2 non \u00e8 in alcun modo sintomatico della sussistenza di un nesso immediato e diretto tra adozione del monocameralismo e negazione del pluralismo.<\/p>\n<p>Basti pensare alla circostanza secondo cui, in seno all\u2019Assemblea Costituente italiana, vi furono taluni esponenti di forze politiche assolutamente lontani dall\u2019estrema sinistra, che ebbero ad optare per l\u2019adozione del monocameralismo\u00a0 quale articolazione del potere legislativo.<\/p>\n<p>Se si sposa la piena compatibilit\u00e0 del binomio monocameralismo- pluralismo, bisogna pur sempre individuare quegli elementi sulla base dei quali un solo \u201cspazio fisico\u201d assicuri la capacit\u00e0 di dare adeguata soddisfazione alle istanze di tutto il popolo sovrano.<\/p>\n<p>Come messo in evidenza da brillante dottrina, il monocameralismo ed il bicameralismo, pi\u00f9 che essere riconducibili alla corrispondenza rispetto ad un dato\u00a0 numerico, sarebbero invece riconducibili a due princ\u00ecpi sostanziali di funzionamento: possono difatti esistere Parlamenti composti da una sola camera ma funzionanti ed operanti in senso bicamerale, e viceversa.<\/p>\n<p>Non trascurando il dato empirico secondo cui \u00e8 ritenuta preferibile l\u2019esistenza di due Camere in modo tale da rendere maggiormente ponderato ed accorto l\u2019esercizio delle prerogative parlamentari, costituzionalmente previste nell\u2019ottica che ciascun membro dell\u2019Assemblea rappresenta tutta la nazione (c.d. ragione razionale di adozione del bicameralismo), bisogna purtuttavia evitare la sovrapposizione tra dato empirico e dato giuridico.<\/p>\n<p>Si pu\u00f2 dunque intuire perch\u00e9 si parli di Parlamenti formalmente monocamerali ma effettivamente funzionanti secondo logiche (razionalmente) bicamerali<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a>.<\/p>\n<p>Se, come detto, la logica bicamerale vuole la maggiore accortezza e ponderazione nell\u2019esercizio delle funzioni (basti pensare a quella legislativa), inclusivit\u00e0 delle forze politiche di opposizione, democraticit\u00e0 dei moduli procedimentali attraverso cui si perviene alle deliberazioni, non \u00e8 escludibile che tali finalit\u00e0 possano essere perseguite all\u2019interno di un unico \u201cspazio fisico\u201d.<\/p>\n<p>La Costituzione della Finlandia, ad esempio, pur prevedendo l\u2019istituzione di un\u2019unica assemblea parlamentare, ha congegnato moduli e procedure in guisa da abbinare al formale monocameralismo un funzionamento dell\u2019 istituzione in senso bicamerale. Nel procedimento di formazione della legge, si rintraccia il diritto di rinviare la legge medesima in capo ad una minoranza qualificata, sollecitandone dunque il riesame in vista di potenziali emendamenti.\u00a0 Vengono riprodotti quei meccanismi tipici del Parlamento ad assemblea doppia (basti pensare a quello del rimbalzo tra le due Camere quando l\u2019una voglia apportare correttivi al testo approvato dall\u2019altra).<\/p>\n<p>La questione, invero, diviene ancor pi\u00f9 delicata nei sistemi politici a bicameralismo simmetrico, in relazione ai quali la presenza di due camere potrebbe risultare ostativa all\u2019ottenimento di uno standard qualitativo di democrazia apprezzabile.<\/p>\n<p>In assenza di qualitative differenziazioni apportate dal costituente, l\u2019identit\u00e0 di competenze e di funzioni sulle quali si fonda detta simmetria potrebbe generare un appesantimento dei procedimenti deliberativi, rallentando, o, ancor peggio, paralizzando l\u2019attuazione dell\u2019indirizzo dell\u2019 indirizzo politico, riverberando tali criticit\u00e0 anche sull\u2019attivit\u00e0 del Governo.<\/p>\n<p>Il rischio di fare di una Camera il doppione dell\u2019altra ha portato parte degli studiosi ad abbracciare di una tesi la quale, rispetto alle premesse operate in sede introduttiva di trattazione, potrebbe apparire paradossale: ossia, quella secondo cui le logiche bicamerali in senso sostanziale sarebbero meglio apportabili ai sistemi parlamentari formalmente unicamerali. La garanzia sarebbe data da una maggiore agilit\u00e0 dei procedimenti accompagnata da una composizione pienamente rappresentativa di tutte le istanze popolari, ancorch\u00e8 enucleata in un unico spazio fisico istituzionale (vale a dire, la sola camerale parlamentare).<\/p>\n<p>Cionondimeno, quanto detto deve comunque fare il paio con un altro principio fondamentale, positivizzato in quasi tutti gli ordinamenti costituzionali democratici, ossia quello dell\u2019autonomia organizzativa delle Camere.<\/p>\n<p>Accogliendo un preciso ordine di considerazioni che prendono le mosse da un approccio sostanzialista, sull\u2019articolazione strutturale <strong>in concreto<\/strong> del Parlamento potrebbe incidere la composizione dell\u2019organo di giustizia costituzionale. In quei sistemi, rintracciabili principalmente con riferimento agli Stati teocratici, la composizione politica, o comunque, la nomina da parte di poteri appartenenti al circuito dell\u2019indirizzo politico dei componenti potrebbe fungere da camera ulteriore eventualmente atta a svolgere una funzione legislativa \u201cin negativo\u201d.<\/p>\n<p>Svincolandosi dal paradigma occidentale liberal-democratico, con riguardo al quale vi si preoccupa di non fare della Corte Costituzionale un organo rappresentativo, in altri Stati del mondo la composizione \u00e8 rappresentativa di forze politiche presenti in Parlamento, di guisa che la Corte Costituzionale divenga una terza Camera, in quanto valutante alla stregua delle sensibilit\u00e0 politiche di cui sono immediata proiezione, l\u2019esercizio della funzione legislativa.<\/p>\n<p>Ne consegue dunque che se all\u2019interno dell\u2019organo di giustizia costituzionale siano presenti forze politiche insediate con maggioranze semplici o comunque non qualificate, i componenti potrebbe fungere de facto da \u201cCamera ulteriormente potenziativa dell\u2019indirizzo politico di maggioranza (assecondandone il programma), con netto pregiudizio per le opposizioni.<\/p>\n<p>Una composizione rappresentativa delle Corti di legittimit\u00e0 costituzionale, qualora ai fini della designazione dei membri siano richieste maggioranze di facile formazione; del resto, oltre che a poter generare una \u201csupercamera parlamentare ulteriore\u201d, pu\u00f2 incidere inoltre sulla razionalizzazione effettiva della forma di governo parlamentare, depotenziando il ruolo del Parlamento che costituisce l\u2019organo fulcro dell\u2019organizzazione costituzionale.<\/p>\n<p>Questa prospettazione solleva un\u2019ulteriore problema, al quale vi si limita in questa sede solo tale cenno, afferente all\u2019inclusione delle Corti Costituzionali all\u2019interno della forma di governo, non essendo tale nozione limitata esclusivamente alla disamina dei rapporto svolgentesi entro il c.d triangolo delle potest\u00e0 (Parlamento, Governo, Capo dello Stato).<\/p>\n<p><em>(A cura di Massimiliano Marletta)<\/em><\/p>\n<p><strong>Bibliografia di riferimento<\/strong><\/p>\n<ol start=\"2006\">\n<li>Pasquino, R.Pellizzo,- Parlamenti democratici, Il Mulino, Bologna, 2006.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Morbidelli- Diritto pubblico comparato<\/p>\n<ol start=\"2006\">\n<li>Mastropaolo, L.Verzichelli- Il Parlamento. Le assemblee legislative nelle democrazie contemporanee, Laterza, Roma-Bari 2006.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Note<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Oltre che alla forma di Stato, il tema della struttura camerale \u00e8 intimamente connesso anche al tipo di Stato, in quanto si pone l\u2019esigenza di predisporre un apposito \u201cspazio istituzionale (normalmente una camera) rappresentativo delle istanze degli enti federati o regionali.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> E ci\u00f2 sia nella misura in cui l\u2019articolazione camerale dovrebbe tale da garantire un\u2019idonea ponderazione sia a livello procedimentale, sia a livello delle decisione costituenti punto d\u2019approdo dell\u2019iter procedimentale.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> In ogni caso problema di prim\u2019ordine \u00e8 quello legato all\u2019individuazione di congegni a tutela delle minoranze; esigenza tanto pi\u00f9 avvertita quanto pi\u00f9 difettano istituti formali di valorizzazione delle stesse ( quali ad esempio lo Shadow Cabinet inglese) e quanto meno (fisiologicamente) anti-inclusiva sia la legislazione elettorale di riferimento.<\/p>\n<hr \/>\n<p>Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 &#8211; Direttore: Claudio Melillo &#8211; Direttore Responsabile: Serena Giglio &#8211; Coordinatore: Pierpaolo Grignani &#8211; Responsabile di Redazione: Marco Schiariti<br \/>\na cura del Centro Studi di Economia e Diritto \u2013 Ce.S.E.D. Via Padova, 5 \u2013 20025 Legnano (MI) \u2013 C.F. 92044830153 \u2013 ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013<br \/>\nContattaci: redazione@economiaediritto.it<br \/>\nLe foto presenti sul sito sono state prese in parte dal web, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori fossero contrari alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo. In tal caso provvederemo prontamente alla rimozione.<br \/>\nSeguici anche su <strong><a href=\"https:\/\/t.me\/economiaedirittonews\">Telegram<\/a><\/strong>, <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/economiaediritto-it\"><strong>LinkedIn<\/strong><\/a> e <strong><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/economiaediritto\/\">Facebook<\/a><\/strong>!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Abstract: Il pieno accoglimento del principio rappresentativo, avutosi nel solco del passaggio dallo Stato assoluto a quello liberale, ha comportato la necessit\u00e0 di predisporre un assetto istituzionale pienamente rispettoso dei <\/p>\n","protected":false},"author":2085,"featured_media":9830,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[793,19,1742,21,2475,2,22,25,39,11,1812,2546,36,37,5,2545,1,2297,51,6,781],"tags":[],"class_list":["post-9826","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-alta-formazione-2","category-altri-esperti","category-autori","category-avvocati","category-case-studies","category-centro-studi-economia-e-diritto-ce-s-e-d","category-civilisti","category-consulenti-del-lavoro","category-rassegna-di-giurisprudenza-costituzionale","category-rubriche-giuridiche","category-diritto-costituzionale","category-diritto-costituzionale-comparato","category-fiscalisti","category-rassegna-di-giurisprudenza","category-fascicoli","category-n-111-09-2022","category-news","category-notizie","category-penalisti","category-network-ed","category-professionisti"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.2","language":"es","enabled_languages":["it","en","es"],"languages":{"it":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"en":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.economiaediritto.it\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/camera-dei-deputati.jpg?fit=1920%2C1080&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9CRXF-2yu","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9826","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2085"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9826"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9826\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9829,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9826\/revisions\/9829"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9830"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9826"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9826"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiaediritto.it\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9826"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}