Diritto

EULA ovvero Titoli v. Sostanza: quando il Diritto scopre delle verità nascoste

di Micol Nantiat

Il contratto di licenza d’uso, generalmente detto EULA – End User License Agreement– è uno strumento atipico impiegato per la commercializzazione di software proprietari. La caratteristica principale di tale contratto è la possibilità per la software house di non perdere la proprietà sul software in quanto l’utente finale acquista solo la licenza per l’utilizzo del programma per computer per un periodo di tempo determinato o indeterminato ed eventualmente dietro pagamento di un canone. Questo tipo di contratto consente alla software house non solo di avere un controllo maggiore sulla propria opera informatica rispetto alle normative sul diritto d’autore, ma anche di aggirare un vero e proprio passaggio di proprietà e la conseguente cessione di diritti all’utente finale, tra cui l’esaurimento del diritto di distribuzione in capo all’autore dell’opera in seguito alla prima vendita.

La Sentenza per rinvio pregiudiziale della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) C-128/11 del 3 luglio 2012 offre un’interpretazione significativa e rivoluzionaria degli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1 della Direttiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111, pag. 16). In sostanza la CGUE sostiene che l’EULA è assimilabile ad un contratto di compravendita del software se venduta per tempo illimitato, generando tutta una serie di nuovi diritti in capo all’acquirente legittimo.

Il caso in questione, arrivato all’ultimo grado di giudizio del sistema giudiziario tedesco, vede protagonisti la Oracle International Corporation (in seguito “Oracle”) e la UsedSoft GmbH (in seguito “UsedSoft”).

Oracle, che sviluppa e distribuisce con contratti di licenza programmi per computer tramite download via Internet, ha citato in giudizio la società tedesca UsedSoft, che a sua volta rivende tali licenze «già utilizzate» ai propri clienti, sul presupposto che tale pratica integri una violazione dei termini del contratto di licenza Oracle che definiscono il diritto di utilizzazione del software «non trasferibile».

Il giudice tedesco ha quindi richiesto la pronuncia pregiudiziale della CGUE, chiedendo se in un caso come quello in oggetto il diritto di distribuzione della copia del software si esaurisca ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della Direttiva 2009/24.

In seguito ad un’attenta analisi del diritto internazionale ed europeo in materia di diritto d’autore, la Corte ha precisato che la Direttiva 2001/29 CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione è molto chiara:

La prima vendita nella Comunità dell’originale di un’opera o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto nella Comunità.[1]

In particolare, l’art. 4, paragrafo 2 recita:

Il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso.[2]

Come è noto, i programmi per elaboratore sono soggetti alla normativa sul diritto d’autore in quanto intesi come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche. Con la Direttiva 2009/24 l’Unione Europea ha normativizzato al suo interno tale protezione; l’art. 4, paragrafo 2, oggetto di interpretazione da parte della CGUE, dispone:

La prima vendita della copia di un programma nella Comunità da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione della copia all’interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l’ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.[3]

Risulta chiara la posizione dell’Unione Europea, promotrice della tutela del diritto d’autore anche nell’ambito di programmi per computer e sostenitrice del principio dell’esaurimento nel caso di vendita.

Ecco quindi il punto chiave della Sentenza. L’EULA del software Oracle in oggetto consente all’utente finale il diritto di memorizzare in modo permanente la copia del programma in un server e di garantirne l’accesso per gruppi di almeno 25 utenti ciascuna attraverso il suo download, consentendo anche di scaricare aggiornamenti nonché programmi che consentono la riparazione di errori. Inoltre, la licenza riporta la seguente clausola:

Per effetto del pagamento dei servizi ella acquisisce, esclusivamente per i suoi scopi commerciali interni, il diritto di utilizzazione permanente, non esclusivo, non trasferibile e gratuito per tutti i prodotti che la Oracle sviluppa e le mette a disposizione sulla base del presente contratto.[4]

È in merito a tale punto che la Corte dà una lettura nuova delle EULA. I giudici comunitari si accorgono che una licenza d’uso permanente è assimilabile ad un contratto di compravendita. Riconosciuto che la «vendita» è un accordo con cui una persona cede ad altri, a fronte del pagamento di un prezzo, i propri diritti di proprietà su un bene materiale o immateriale ad esso appartenente[5], ne consegue che l’operazione commerciale che dà luogo all’esaurimento del diritto di distribuzione relativo ad una copia di un software implica che il diritto di proprietà su tale copia sia stato trasferito. Nel caso in oggetto l’utente finale non ha canoni ulteriori da pagare nel periodo di utilizzo del software -rendendo l’EULA non analoga ad un contratto di locazione- e l’utilizzo del programma è illimitato, rendendolo di fatto di proprietà dell’utente finale:

Si deve pertanto ritenere che, in una fattispecie come quella oggetto della controversia principale, il trasferimento da parte del titolare del diritto d’autore di una copia di un programma per elaboratore ad un cliente, accompagnato dalla conclusione, inter partes, di un contratto di licenza di utilizzazione, costituisce una «prima vendita della copia di un programma», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24.[6]

La CGUE evidenzia quindi come il titolare del diritto d’autore (Oracle) non abbia più la facoltà di invocare il proprio diritto allo sfruttamento monopolistico nella rivendita della copia del software, sia tramite supporto materiale quale CD e CD-ROM, sia tramite download online. Similmente, il nuovo proprietario del software, a qualsivoglia grado di vendita del programma, ha diritto a scaricare aggiornamenti e/o correzioni di parti del programma in quanto previsto nelle clausole di manutenzione della licenza.

Tuttavia la Corte ricorda che gli utenti che vendono la licenza devono in ogni caso distruggere la propria copia del software per non andare in conflitto con il diritto esclusivo del titolare del diritto d’autore alla riproduzione del programma.

Inoltre, nel caso in oggetto UsedSoft rivende anche licenze parziali: qualora un utente sia in possesso di una licenza che consente l’utilizzo del software ad un numero di utenti superiore alle proprie necessità, UsedSoft vende a terzi le autorizzazioni all’utilizzo non utilizzate dal primo acquirente. In relazione a tale pratica, la Corte si esprime negativamente, ricordando che la vendita parziale della licenza non è legittima:

[Q]ualora la licenza acquisita dal primo acquirente preveda un  numero di utenti superiore alle sue esigenze, tale acquirente non è autorizzato, per effetto dell’esaurimento del diritto di distribuzione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, a scindere tale licenza ed a rivendere unicamente il diritto di utilizzare il programma di cui trattasi corrispondente ad un numero di utenti dal medesimo stabilito[7].

Questa Sentenza propone una lettura nuova del controverso sistema contrattuale atipico delle licenze proprietarie. Se da un lato la CGUE cerca di esplorare in modo innovativo degli strumenti giuridici che ormai sono quotidianamente alla base di sempre più numerosi accordi contrattuali, dall’altra pone le basi per adeguare ed interpretare la normativa sul diritto d’autore anche nel contesto dell’immateriale. Tuttavia, benché tale decisione vincoli egualmente tutti i giudici nazionali dell’Unione Europea, la soluzione giuridica a disposizione delle software house per aggirare tale problema ed evitare il principio dell’esaurimento risulta evidente: ritoccare la licenza dei propri software sostituendo le parole permanente e illimitato riferite al tempo dell’utilizzo del software con non permanente e limitato.


[1] Direttiva 2001/29 CE, Considerando (28).

[2] Direttiva 2001/29 CE, art. 4, paragrafo 2.

[3] Direttiva 2009/24, art. 4, paragrafo 2.

[4] CGUE, C-128/11, paragrafo 23.

[5] Definizione comunemente riconosciuta di «vendita», così come espresso dalla CGUE nella sentenza C-128/11, paragrafo 42, alla luce dell’art. 95 CE, cui corrisponde l’art. 114 TFUE, che mira ad eliminare le differenze esistenti tra le normative degli Stati Membri pregiudizievoli per il funzionamento del mercato interno per quanto attiene al software informatico.

[6] CGUE, C-128/11, paragrafo 48.

[7] CGUE, C-128/11, paragrafo 86.