Diritto

Frodi fiscali IVA e prescrizione: la posizione della Corte di Giustizia UE

(di Giula Piva)

Di particolare interesse per gli operatori del diritto penale/tributario appaiono le conclusioni cui approda la Corte di Giustizia UE con la sentenza depositata l’8 settembre 2015 in materia di prescrizione nell’ambito dei reati fiscali e della lotta alle frodi IVA.

L’occasione della pronuncia nasce dal rinvio effettuato dal Tribunale di Cuneo nell’ambito di un procedimento penale relativo ad operazioni giuridiche fraudolenti in materia di imposta sul valore aggiunto.

Il Tribunale di Cuneo chiedeva in via pregiudiziale al Giudice Comunitario di interpretare la disciplina italiana della prescrizione alla luce dell’art. 325 TFUE, che impone agli Stati Membri di contrastare – tramite misure dissuasive ed effettive – le frodi ed altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea stessa.

Invero, l’art. 325 TFUE impone al singolo Stato Membro un obbligo di risultato – chiaro e preciso – derivante dalla condizione di sovranità del diritto dell’Unione. Al riguardo, è necessario sottolineare che tale obbligo non poteva essere disatteso dal Tribunale di Cuneo – essendo l’imposta sul valore aggiunto un tributo comunitario -.

Il Giudice Europeo, pertanto, poneva sotto la propria lente di ingrandimento gli artt. 160, ultimo comma, e 161, C.p., constatando che il combinato disposto di quest’ultime disposizioni recherebbe lesione all’obbligo del nostro Stato di adottare misure sanzionatorie concretamente idonee a contrastare le attività lesive degli interessi finanziari dell’Unione.

Nello specifico, la normativa nazionale in materia di prescrizione prevede che l’atto interruttivo realizzatosi in un procedimento penale riguardante reati per frodi I.V.A. comporti un prolungamento del termine prescrittivo iniziale di solamente un quarto, salvo eccezioni di cui all’art. 161, secondo comma, C.p..

Con la sentenza C-105/14, il Giudice Europeo ha tuttavia rilevato come l’incremento del termine di cui all’art. 161, comma secondo, C.p., conduca illegittimamente a “neutralizzare l’effetto temporale di una causa di interruzione della prescrizione” – stante la complessità e lunghezza dei procedimenti in materia di reati fiscali .

Appare pertanto evidente ictu oculi come la regola derivante dalla combinata applicazione degli artt. 160 e 161 C.p. dia luogo ad una sorta di impunità implicita per gli autori di reati in materia di frodi fiscali – realizzando, di riflesso, una lesione degli interessi comunitari e la consequenziale violazione dell’obbligo di risultato imposto dall’art. 325 TFUE -.

Pertanto, con la pronuncia C-105/14 non viene messa in discussione la previsione di una possibile prescrizione per tale tipologia di reati – e nemmeno l’entità dell’apparato sanzionatorio ivi previsto a livello nazionale – bensì la regola secondo cui, in presenza di atti interruttivi della prescrizione, quest’ultima possa prolungarsi nel solo limite di un quarto, ai sensi dell’art. 161, comma secondo, C.p..

Secondo il Giudice Europeo, ogni singolo Stato Membro è infatti libero di adottare le misure sanzionatorie ritenute più adeguate ed idonee – purché in grado di contrastare effettivamente gli illeciti fiscali – in ottemperanza al dettato dell’art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE, che determina ipso iure l’inapplicabilità di ogni disposizione nazionale contrastante.

Qualora, invece, l’applicazione della disciplina italiana della prescrizione dovesse costituire, nel maggior numero di casi, un’impunità di fatto per i colpevoli di illeciti fiscali, le sanzioni previste a livello nazionale per la lotta alle frodi IVA dovranno reputarsi lesive degli interessi finanziari dell’Unione Europea – non potendo considerarsi dissuasive, proporzionate ed effettive, poiché in contrasto vuoi con l’art. 325, paragrafo 1, TFUE, vuoi con l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione PIF, vuoi con la direttiva 2006/112, in combinata applicazione con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

La Corte di Giustizia UE, nella sentenza C-105/14 ha pertanto dichiarato che “il Giudice nazionale è tenuto a dare piena efficacia all’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE disapplicando, all’occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato Membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE”, ossia, la normativa in materia di prescrizione del reato disciplinata dallo Stato italiano agli artt. 160 e 161 C.p..

Da qui l’auspicio di un intervento legislativo in materia di repressione dei reati per frodi I.V.A. – finalizzato alla sanatoria del contrasto interpretativo insorto con la giurisprudenza comunitaria ed all’esclusione di una seriale disapplicazione della normativa interna sulla prescrizione del reato da parte dei Giudici nazionali -.