Giurisprudenza

Giurisprudenza tributaria: casi rilevanti e questioni attuali

(a cura dell’avv. Francesco D’Alonzo)

In tempi recenti, la giurisprudenza di legittimità è stata sollecitata al fine di sciogliere ogni dubbio in merito ad interessanti questioni in materia tributaria che di seguito si riportano.

Quesito n. 1: il medico di base che utilizzi tre diversi “studi professionali” per il ricevimento dei pazienti è esonerato dal versamento dell’IRAP?

Risposta: dalla Cassazione giunge risposta negativa. Con ordinanza n. 12085/2018 il S.C. ha, infatti, deciso che, seppur a volte l’utilizzo di due studi professionali – qualora rigorosamente giustificati da peculiari esigenze – non è circostanza che possa far ritenere sussistente l’”autonoma organizzazione” ove tali studi costituiscano semplicemente più luoghi ove il medico riceve i suoi pazienti e, quindi, è soltanto uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell’attività professionale autonoma, tuttavia, con l’utilizzo di tre studi il professionista impiega beni strumentali globalmente eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività, superando oggettivamente la soglia minima richiesta per l’esonero dall’imposizione fiscale ai fini dell’IRAP. Giova rammentare che il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ricorre se il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure c) si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive.

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Quesito n. 2: l’Amministrazione finanziaria è legittimata a “sospendere” il pagamento del rimborso IVA a tutela dell’eventuale compensazione legale dell’altrui credito con quello erariale, pur se illiquido, vantato nei confronti del suo creditore?

Risposta: la Suprema Corte (ord. n. 25893/2017) ha ritenuto applicabile il c.d. “fermo amministrativo” anche in materia di rimborso IVA. Il provvedimento di sospensione del pagamento disciplinato dall’art. 69 del r.d n. 2440/1923 è, infatti, espressione del potere di autotutela della P.A. a salvaguardia dell’eventuale compensazione legale, ed ha portata generale in quanto mira a garantire la certezza dei rapporti patrimoniali con lo Stato, mediante la concorrente estinzione delle poste reciproche (attive e passive). Ne consegue l’applicabilità della predetta norma anche ai rimborsi dell’IVA, fino al sopraggiungere dell’eventuale giudicato negativo circa la concorrente ragione di credito vantata dall’erario. Inoltre, il provvedimento di “fermo” del pagamento costituisce una misura cautelare, espressione del citato potere di autotutela, rivolto a sospendere, in presenza di detta ragione di credito della P.A., un eventuale pagamento dovuto, a tutela dell’eventuale compensazione legale dello stesso con un credito, anche se non attualmente liquido ed esigibile, che l’amministrazione abbia, ovvero pretenda di avere, nei confronti del suo creditore. La sua adozione richiede soltanto il fumus boni iuris della prefata ragione di credito vantata dall’amministrazione, restando, invece, estranea alla natura ed alla funzione del provvedimento qualsiasi considerazione di un eventuale periculum in mora, senza che detta disciplina ponga dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. Ne consegue che deve ritenersi legittimo il diniego di rimborso di IVA da parte dell’amministrazione finanziaria, in dipendenza dell’adozione di provvedimento di fermo amministrativo delle somme pretese in restituzione, in ragione della pendenza di controversie tra le parti su rettifiche relative ad altre annualità d’imposta.

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Quesito n. 3: l’agente della riscossione può utilmente depositare, per la prima volta, nel giudizio di appello la documentazione attestante la notifica della cartella di pagamento impugnata?

Risposta: il responso del Supremo Collegio (ord. n. 8927/2018) è affermativo. In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, del d.l.vo n. 546/1992 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dalla l. n. 69/2009), essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del d.l.vo cit., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado. La lettera dell’art. 58 cit. abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che, nel primo comma, sottopone invece a restrizione l’accoglimento dell’istanza di ammissione di altre fonti di prova. Ciò è confermato, avuto riguardo al diverso tenore delle corrispondenti disposizioni, dal fatto che, nel rito del lavoro, l’acquisizione di nuovi documenti o l’ammissione di nuove prove da parte del giudice di appello rientra tra i poteri discrezionali allo stesso riconosciuti dagli artt. 421 e 437 c.p.c., mentre, nel rito ordinario, l’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente alla novella di cui al d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni nella l. n. 134/2012, attribuiva rilevanza alla “indispensabilità” dei nuovi mezzi di prova in appello, e nella sua nuova formulazione pone il divieto assoluto di ammissione degli stessi, ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. La produzione in appello, come nel caso di specie, dell’originale dell’atto impositivo notificato, del quale in prime cure era appunto contestata dal contribuente l’avvenuta ricezione, costituisce una mera difesa – consentita anche alla parte rimasta contumace in prime cure – in quanto il divieto di cui all’art. 57 del d.l.vo cit. concerne solo le eccezioni in senso stretto. Il richiamo al canone costituzionale della “ragionevole durata del processo” (art. 111 Cost.), avuto riguardo alla circostanza che l’agente della riscossione ben avrebbe potuto depositare in primo grado la documentazione attestante la notificazione dell’atto impositivo prodromico alla cartella di pagamento impugnata, non può condurre a legittimare una compressione delle facoltà difensive della parte, non precluse nel processo tributario da ragioni attinenti specificamente alla sua struttura, che presenta profili parzialmente dissimili da quelli dell’ordinario processo civile. La dedotta “inerzia” dell’agente della riscossione può trovare più razionale considerazione nell’ambito della regolamentazione del rimborso delle spese di lite, che ricomprende le spese cagionate dalla trasgressione al dovere di lealtà e di probità (art. 88 c.p.c.).

- Dottore Commercialista ed Esperto Contabile iscritto all’ODCEC di Milano. - Membro delle Commissioni “Fiscalità Internazionale” e “Contenzioso” dell’ODCEC di Milano. - Membro del Comitato Scientifico dell’Istituto Nazionale di Ragioneria (INR). - Owner presso “Studio Tributario Melillo” in Milano e Legnano. - Founder & Managing Partner presso Melillo & Partners Studio Legale Tributario. - Of Counsel (Tax Advisor) presso Studio AGFM – Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (www.studioagfm.it) di Parma e Milano. - Of Counsel (Tax Advisor) presso Eurocons S.r.l. (www.eurocons.it) di Torino. - Dottore di Ricerca in Diritto Tributario presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. - Direttore Scientifico del Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D.. - Direttore Editoriale del periodico digitale free ECONOMIAeDIRITTO.it, iscritto al Tribunale di Milano. - Co-responsabile scientifico (insieme al Prof. Ing. Antonio Nesticò) del progetto di ricerca in materia di valutazione dei beni intangibili a fini tributari, condotto dal Ce.S.E.D. di Milano in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Fisciano (SA). - Docente e membro del Comitato Scientifico del Corso di Laurea in Scienze Criminologiche, dell’Investigazione e della Sicurezza presso l’Università L.U.de.S. di Lugano e Malta. - Collaboratore delle principali riviste specializzate in materia tributaria e societaria. - Cultore di Diritto Tributario. - Docente in materia tributaria in master, corsi, seminari e convegni in Italia e all’estero (es. Master in Diritto Tributario, Contabilità e Pianificazione Fiscale presso LUISS Guido Carli). - In attesa di iscrizione all’Albo dei CTU del Tribunale di Milano (Sezione Civile e Penale). - In procinto di conseguire la Laurea in Ingegneria Gestionale. - Idoneo all’insegnamento di Diritto Tributario, Scienza delle Finanze, Finanza Aziendale e Politica Economica presso l’Università LUISS di Roma. - Correlatore di tesi di laurea specialistica presso la cattedra del Prof. Alberto Nobolo dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

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