Fisco Diritto tributario

La circolare 10/E del 2014 dice ‘no’ alla rivalutazione solo civilistica dei beni dell’impresa

(di Marco Cardillo)

Il legislatore ha ritenuto opportuno riaprire i termini per rivalutare i beni dell’impresa e partecipazioni mediante l’approvazione della Legge 147/2013.

Tutti i soggetti d’imposta individuati dall’art. 73 comma 1, lettera a) e b) hanno la facoltà di ricorrere alla rivalutazione predetta, a meno che che non redigano il bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS, IFRS).

Affinché la rivalutazione abbia effetto, il contribuente deve procedere al pagamento dell’imposta sostitutiva. Quest’ultima sostituisce sia le imposte sui redditi sia l’Irap e le eventuali addizionali, l’ammontare della stessa varia dal 16%, per i beni ammortizzabili, al 12% per quelli non ammortizzabili. Gli effetti fiscali si avranno dal 2016 per i primi, mentre dal 2017 per le plusvalenze derivanti da cessioni.

L’imposta sostitutiva può essere pagata in tre rate annuali oppure in un’unica soluzione, ed è importante sottolineare che, in qualsiasi caso, non sono previsti interessi in caso si optasse per la rateazione dell’importo dovuto.

Per procedere alla rivalutazione si può ricorrere a:

– perizie redatte da esperti indipendenti;

– perizie interne.

Alcuni contribuenti hanno ripetutamente sollevato dubbi e questioni sul fatto che si potesse procedere a rivalutare solo civilisticamente i beni dell’impresa: di conseguenza, l’Agenzia dell’Entrate con la recentissima Circolare 10/E del 14/05/2014 ha chiarito che non è possibile procedere ad una rivalutazione solo civilistica, poiché quest’ultima assume obbligatoriamente anche valenza fiscale, e si perfeziona con il pagamento dell’imposta sostitutiva.

Quindi nel caso in cui un contribuente decidesse di rivalutare solo civilisticamente i beni delle imprese, ossia senza riconoscere fiscalmente il maggior valore iscritto in bilancio, quindi senza procedere al versamento dell’imposta sostitutiva, incorrerebbe nel rischio di vedersi accertata (soggetta a controllo fiscale), da parte dell’Amministrazione Finanziaria, l’imposta sostitutiva non versata ed all’irrogazione della sanzione del 30% per omesso versamento.