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La Costituzione economica, un saldo pilastro dello stato regolatore

L’espressione “meno Stato, più mercato” rappresenta la ratio del mutamento di intervento pubblico nell’economia del nostro Paese. Le ideologie antistataliste, la comparsa del neoliberismo e del mercatismo degli anni Ottanta minano le fondamenta dello Stato interventista, a causa dell’enorme spesa pubblica cresciuta esponenzialmente nel corso del tempo, in particolar modo nei confronti delle grandi imprese in crisi.

Di conseguenza, lo Stato assume la veste di “regolatore”, e come tale, si limita a programmare ed enunciare le regole per il funzionamento dei vari processi economici, lasciamo ampie libertà di manovra agli operatori. Vi è la rinuncia all’azione diretta sul mercato; situazione che negli anni precedenti era divenuta prassi (basti pensare alla massima espressione dell’interventismo pubblico in Italia, la legge 3 Aprile 1979, n. 95, la cosiddetta Legge Prodi). L’influenza del diritto europeo, ed in particolare delle quattro libertà fondamentali dell’internal market, giocano un ruolo fondamentale. Se l’ordinamento italiano rappresenta il regolatore che giostra la cornice entro cui far muovere gli operatori economici, l’Unione Europea dimostra di essere il burattinaio del regolatore stesso.

Da qui, sulla via della liberalizzazione e della regolamentazione del mercato verso un utopico unicum di ispirazione europea, si deve analizzare l’importanza della nostra carta costituzionale nei riguardi del settore economico.

Il binomio che viene sancito dall’articolo 41 della Costituzione, libertà di iniziativa economica (con i relativi limiti imposti dalla legge) e correttivi pubblici per fini sociali, rappresenta la chiave di volta dello Stato regolatore. Uno Stato capitalistico moderno, riconducibile al modello di Welfare State, che programma, regola, sancisce ed osserva, intervenendo solo laddove si possano creare fallimenti di mercato irrecuperabili.

Pertanto, da queste osservazioni, si evince quanto sia ancora moderna la nostra carta fondamentale.

A voler parafrasare autorevole dottrina (S. CASSESE), il concetto di “costituzione economica” ha origine nella cultura giuspubblicistica tedesca dei primi anni Venti e può essere intesa in tre sensi.

Dapprima, essa può essere analizzata in, stricto sensu, come la formula riassuntiva delle norme costituzionali sui rapporti economici. Dunque, per quanto riguarda la nostra Costituzione, sarebbero “economici” gli artt. 41, 42, 43, 44, 45 e 47, e come tali riverserebbero la loro economicità sulle leggi ordinarie, come la legge 10 Ottobre 1990, n. 287 (la cosiddetta legge Antitrust) e il decreto legge 11 Luglio 1992, n. 333 (convertito con legge 8 Agosto 1992, n. 359), che ha disposto la privatizzazione delle maggiori imprese pubbliche.

In secondo luogo, l’espressione costituzione economica, continua Cassese, può essere interpretata secondo l’ottica del costituzionalista inglese, di epoca vittoriana, Albert Venn Dicey, come un insieme di istituti che, pur facendo parte del diritto, non appartengono necessariamente alla Costituzione scritta. Ci si riferisce all’analisi del mutamento dell’opinione pubblica.

Da ultimo, il terzo aspetto della costituzione economica è quello che analizza non solo le norme costituzionali e le leggi ordinarie, nonché i loro relativi rapporti, ma anche gli aspetti amministrativi, come le circolari. In tal senso, si afferma un ordinamento multilivello composto da norme costituzionali in primis, da leggi primarie in secundis e dagli interventi amministrativi dello Stato. Si evolve, quindi, tutto all’interno di un “diritto vivente” che abbraccia istituti, norme e prassi relativi ai rapporti economici.

Sembrerebbe, quindi, che la costituzione economica, così intesa, vada ad abbracciare la cosiddetta “teoria formale” della Costituzione, la quale viene considerata come un grande contenitore riempito di volta in volta di contenuti differenti, derivanti dai suoi rapporti con il settore economico.

Seguendo questo filo conduttore, diventa imprescindibile considerare la dottrina filosofica neo-costituzionalista, la quale risolve la sovranità dell’ordinamento attraverso la filosofia dei valori, ossia un processo di bilanciamento tra principi presenti nella Costituzione. L’operazione di bilanciamento, quindi di ponderazione dei molteplici interessi economici e sociali del mercato, è un’attività tipicamente amministrativa e politica. Infatti, essa spetta in primo luogo al legislatore e al governo e in secondo luogo all’amministrazione, la quale è vincolata sia dal principio di legittimità e di legalità sia dalla Corte Costituzionale.

La costituzione economica in senso stretto, ossia gli artt. 41, 42, 43, che riguardano rispettivamente la libertà di iniziativa economica, la proprietà e il monopolio legale per i servizi pubblici essenziali, per fonti di energia o per fini di utilità generale, rappresenta il pilastro fondamentale dello Stato regolatore.

Essa è riuscita a funzionalizzare la libertà di iniziatica economica privata, poiché la legge determina i programmi, intesi come linee guida di interesse economico, e i controlli, gli strumenti idonei ad indirizzare l’attività imprenditoriale verso una tutela dell’utilità sociale. Lo Stato riesce, pertanto, a controllare lo svolgimento della concorrenza, tramite la disciplina antitrust, e la salvaguardia del mercato nazionale.

(A cura di Nicolò Di Fausto)

RIFERIMENTI

  • D’AMBROSIO, Le nuove tendenze della disciplina sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese alla luce della l. 106/08, dottorato in Diritto dell’Economia, XXIV ciclo.
  • BONGIOVANNI G., Neocostituzionalismo, in Enc. dir., Annali, III, 2011.
  • CASSESE S., La nuova costituzione economica, Bari, Editori Laterza, 2012.
  • LEMME G., Diritto ed Economia del mercato, Milano, Wolters Kluwer, 2020.
  • MAGLIULO A., La costituzione economica dell’Italia nella nuova Europa. Un’interpretazione storica, in Studi e note di economia, 1999.
  • MICOSSI S. Grandi imprese in crisi, in Il nuovo Diritto delle Società, Torino, Giappichelli, 2018,
  • MORTATI C., La Costituzione in senso materiale, Milano, Giuffrè, 1940.
  • PICOZZA E., RICCIUTO V., Diritto dell’Economia, Torino, G. Giappichelli Editore, 2017.

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