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La rassegna stampa giuridica di Economia & Diritto – Gennaio 2022

Corte di Cassazione Ordinanza 880/22 depositata il 13 gennaio 2022.
“Per costante giurisprudenza di questa Corte, il termine dilatorio di cui all’art12, comma 7, della L. 212 decorre da tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso verifica o ispezione indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, essendo finalizzato a garantire il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo”.
1.3.“Ad ogni modo, in tema di verifiche fiscali, qualora all’accesso c.d. breve faccia seguito una richiesta di chiarimenti e documentazione da parte dell’amministrazione finanziaria, l’accertamento deve considerarsi unitario, essendo le attività successive alla verifica e contestazione delle irregolarità riscontrate in tale sede, con conseguente applicazione del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7 della Legge 27 luglio 2000 n.212 (in termini: Cass., sez. 6^-5,25 maggio 2021, n. 14315)”.

 

Cassazione Ordinanza N 1374 del 18/1/22
“5.4 – Spetta, pertanto, all’amministrazione finanziaria provare l’esistenza di transazioni economiche, tra imprese collegate, ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale (Cass., Sez. V, 16 gennaio 2019, n. 898), ricorrendo alla metodologia indicata dall’9 TUIR (Cass., 18 settembre 2015, n. 18392; Cass., Sez. V, 19 aprile 2018, n. 9673), come integrato dalle linee guida OCSE (Cass., 18 giugno 2020, n. 11837). Solo ove risulti provata l’esistenza di un prezzo di transazione non comparabile con quello che sarebbe stato praticato dalla contribuente con una impresa indipendente in analoghe condizioni di mercato, sorge l’onere della contribuente di provare che tali transazioni sarebbero intervenute per valori di mercato da considerarsi normali (Cass., Sez. V, 19 aprile 2018, n. 9673; Cass., Sez. V, 15 novembre 2017, 27018; Cass., Sez. V, 15 aprile 2016, n. 7493; Cass., 30 giugno 2016, n. 13387; Cass., Sez. V, 18 settembre 2015, n. 18392), così dando la contribuente contezza delle eventuali ragioni commerciali per le quali tale transazione sarebbe stata conclusa (Cass., Sez. V, n. 1232/2021, cit.; Corte di Giustizia UE, 8 ottobre 2020, Pizzarotti, C-558/19, punto 36), tra le quali – in caso di transazioni eurounitarie – ben può annoverarsi la posizione assunta dalla società all’interno del gruppo (Corte di Giustizia UE, 31 maggio 2018, Hornbach, C-382/16, punti 57, 58).
5.5 – Nella specie la CTR non ha esaminato, come nota correttamente il ricorrente, se e quali metodi di comparazione del valore delle transazioni con soggetti indipendenti sarebbero stati presi in esame dall’Ufficio, non essendo sufficiente né il riferimento alla variabilità dei prezzi (genericamente riferita sia a quelli di acquisto, sia a quelli di vendita), né il margine di ricarico negativo, se non previa comparazione di tali valori con quelli di transazioni con economie terze indipendenti. Il motivo va, pertanto, accolto, dovendo la CTR verificare la metodologia di determinazione del margine e del reddito conseguito dalla contribuente alla luce delle Linee Guida OCSE”.

 

Corte di Cassazione Ordinanza n. 1698 del 20 gennaio 2022
«In tema di accertamento, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, prescritta dall’art.52, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, ai fini dell’accesso del personale dell’Amministrazione finanziaria (o della Guardia di finanza, nell’esercizio dei compiti di collaborazione con gli Uffici finanziari ad essa demandati) a locali adibiti anche ad abitazione del contribuente ovvero esclusivamente ad abitazione, è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni soltanto in quest’ultima ipotesi e non anche quando si tratti di locali ad uso promiscuo; destinazione, quest’ultima, che ricorre non soltanto ove i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l’attività professionale, ma ogni qual volta l’agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento di documenti propri dell’attività commerciale nei locali abitativi» (v., da ultimo, Cass., Sez. 5 – , Ordinanza n. 21411 del 06/10/2020, Rv. 659069 – 01). E’ dunque da ritenersi fermo nella giurisprudenza di questa Corte che la “promiscuità” dei locali destinatari di accesso ispettivo
fiscale e quindi la necessità dell’autorizzazione del PM territorialmente competente dipenda, esclusivamente, dalla circostanza di fatto che vi sia Lira “agevole possibilità di
comunicazione interna”. Nel caso di specie invece, stando allo stesso accertamento di fatto della CTR campana, tale circostanza non è ricorrente, trattandosi di immobili non collegati internamente, ma solo esternamente, il che fa evidentemente venire meno la ratio di maggior tutela connessa alla “promiscuità”, quale prevista nel comma 1, dell’art. 52, dPR 600/1973>>.

 

Cassazione Ordinanza N 1355 del 18/1/22
“1. Con il primo motivo l’Amministrazione Finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2 del dPR 917/1986 e dell’art. 2700 cc in relazione all’art. 360 nr. 3) cpc; si sostiene che la CTR ha errato nel non riconoscere la soggettività fiscale italiana sino al 2011, anno di iscrizione all’AIRE, e contestuale cancellazione della popolazione residente nel Comune di xxxx.
2. Il primo motivo è fondato
2.1 L’art 2 comma 2 Divo 917/86 stabilisce che <<Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile ».
2.2 Vengono, quindi, individuati, perchè sussista la residenza fiscale nello Stato, tre presupposti, indicati in via del tutto alternativa come si desume dall’utilizzo della congiunzione «o»: il primo, formale, rappresentato dall’iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato ai sensi del codice civile.
2.3 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si considerano, in applicazione del  criterio formale dettato dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, in ogni caso residenti, e, pertanto, soggetti passivi d’imposta, in Italia; con la conseguenza che, ai fini predetti, essendo l’iscrizione indicata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all’Estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano (cfr. Cass. 677/15, 14434/10, 9319/06, 21970/2015 e 16634/2018)”.

(Rassegna a cura di Michele Vanadia)


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a cura del Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D. Via Padova, 5 – 20025 Legnano (MI) – C.F. 92044830153 – ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013
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