Giurisprudenza

Osservatorio di Diritto Tributario della Corte di Cassazione – Parte terza

(di Francesco D’Alonzo (1))

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

Accertamento tributario – Omessa esibizione dei documenti in sede amministrativa – Inutilizzabilità in giudizio – Presupposti – Onere della prova.

In tema di accertamento tributario, la mancata esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa a condizione che l’amministrazione finanziaria provi sia che vi era stata una puntuale richiesta degli stessi, accompagnata dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, e sia che il contribuente ne aveva rifiutato l’esibizione, dichiarando di non possederli, o comunque sottraendoli al controllo, attraverso un comportamento doloso volto ad eludere la verifica; non integrano i presupposti applicativi di detta preclusione le dichiarazioni (il cui contenuto corrisponda al vero) dell’indisponibilità del documento, non solo se l’indisponibilità sia ascrivibile a forza maggiore od a caso fortuito (ad esempio, documentazione rubata, smarrita o temporaneamente dispersa per calamità naturali e poi rinvenuta, sequestrata e poi rimessa nella disponibilità del contribuente), ma anche se imputabile a colpa, quale, ad esempio, la negligenza e l’imperizia nella custodia e conservazione (Cass. civ., sez. trib., ord. 21.3.2018 n. 7011).

ATTI IMPUGNABILI

Contenzioso tributario – Atti impugnabili – Diniego circa la disapplicazione di norme antielusive – Impugnabilità – Sussiste.

In tema di contenzioso tributario, è autonomamente impugnabile il diniego direttoriale circa la disapplicazione di norme antielusive ex art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600/1973, trattandosi di provvedimento con cui l’amministrazione finanziaria porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario (Cass. civ., sez. VI-T, ord. 15.2.2018 n. 3775).

AUTOTUTELA

Autotutela in materia tributaria – Diniego – Impugnazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Fondamento – Fattispecie.

Il sindacato delle commissioni tributarie sull’impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può esercitarsi, nelle forme ammesse sugli atti discrezionali, esclusivamente su eventuali profili d’illegittimità del rifiuto dell’amministrazione finanziaria e non sulla fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe una sostituzione, indebita, del giudice nell’attività amministrativa (Cass. civ., sez. V, ord. 28.3.2018 n. 7616).

Autotutela in materia tributaria – Presupposti – Fattispecie.
In tema di accertamento tributario, l’amministrazione finanziaria ha la possibilità di emanare un nuovo avviso di accertamento, sostitutivo di quello già precedentemente notificato al contribuente ed annullato in sede di autotutela perché privo di motivazione, in quanto il potere di autotutela, espressamente riconosciuto dall’art. 2-quater, comma 1, del d.l. n. 564/1994 ha carattere generale e, pertanto, può essere legittimamente esercitato ove non si sia formato il giudicato sull’atto oggetto dello stesso ovvero non sia decorso il termine di decadenza, fissato dalle singole leggi di imposta, per l’emissione dell’avviso di accertamento (Cass. civ., sez. trib., sent. 21.3.2018 n. 7033).

CARTELLA DI PAGAMENTO

Cartella di pagamento – Duplicazione dei ruoli – Illegittimità della cartella – Esclusione.

Agli effetti dell’art. 49 del d.P.R. n. 602/1973 la cartella di pagamento è equiparata all’atto di precetto rispetto al titolo esecutivo, rappresentato dal “ruolo”: ne deriva che la stessa non è di per sé illegittima per la duplicazione dei ruoli, mancando una previsione normativa in tal senso per i titoli esecutivi; è fatta salva la possibilità del debitore di opporsi, in sede esecutiva, all’eventuale duplicazione della pretesa da parte del creditore (Cass. civ., sez. trib., ord. 16.3.2018 n. 6526).

CASSAZIONE

Ricorso per cassazione – Agenzia delle Entrate – Istituzione – Operatività – Legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze dopo il primo gennaio 2001 – Sussistenza – Esclusione.

In tema di giudizio tributario di legittimità, vanno dichiarati inammissibili il ricorso per cassazione proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il conseguente controricorso, atteso che a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle Entrate, divenuta operativa dal primo gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale la legittimazione “ad causam” e “ad processum” nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetta esclusivamente all’Agenzia (Cass. civ., sez. trib., ord. 18.1.2018 n. 1144).

Ricorso per cassazione – Motivi – Vizio di illogica motivazione – Presupposti.

È illogica la sentenza di appello che confonde l’adeguatezza della motivazione dell’atto impositivo con la prova dei fatti posti a fondamento dello stesso; non può, infatti, dubitarsi che l’esistenza di un’adeguata motivazione del primo non implica anche la prova dei fatti sui quali essa si regge: diverse ed entrambe essenziali essendo le funzioni che l’una (motivazione dell’atto) e l’altra (prova dei fatti che ne sono posti a fondamento) sono dirette ad assolvere; mentre infatti la motivazione dell’avviso di accertamento o di rettifica, presidiata dall’art. 7 della l. n. 212/2002, ha la funzione di delimitare l’ambito delle contestazioni proponibili dall’ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l’”an” ed il “quantum” della pretesa tributaria al fine di approntare un’idonea difesa, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l’enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze; la prova attiene al diverso piano del fondamento sostanziale della pretesa tributaria ed al suo accertamento in giudizio in presenza di specifiche contestazioni dello stesso, sicché in definitiva tra l’una e l’altra corre la stessa differenza concettuale che vi è tra allegazione di un fatto costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio e prova del fatto medesimo (Cass. civ., sez. V, sent. 20.1.2016 n. 955).

GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Giurisdizione – Decreti di determinazione delle aliquote delle tasse portuali da parte di un’autorità portuale – Competenza delle commissioni tributarie – Esclusione.

La controversia concernente i decreti di determinazione delle aliquote delle tasse portuali da parte di un’autorità portuale esula dalla giurisdizione delle commissioni tributarie, dal momento che il potere di annullamento di tali organi riguarda solamente gli atti elencati nell’art. 19 del d.l.vo n. 546/1992 od a questi assimilabili; tanto discende dalla lettura del comma 5 dell’art. 7 del suddetto decreto legislativo, secondo cui le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente: con la citata norma, il legislatore ha, infatti, circoscritto il potere di cognizione del giudice tributario in ordine a tali atti nei confini della cognizione incidentale (Cass. civ., sez. Un., sent. 27.12.2017 n. 30991).

Giurisdizione – Trattenute assicurativo-previdenziali operate dal datore di lavoro – Competenza del giudice tributario – Esclusione.

Va esclusa la giurisdizione del giudice tributario nelle controversie concernenti la legittimità delle trattenute assicurativo-previdenziali operate dal datore di lavoro su somme corrisposte al lavoratore, dal momento che in tali vertenze manca completamente un atto qualificato, che rientri nelle tipologie di cui all’art. 19 d.l.vo n. 546/1992 o che sia ad esse assimilabili, ovverosia un atto che possa ricondursi all’autorità fiscale ed all’amministrazione finanziaria, nonché, più in generale, all’esercizio del potere impositivo sussumibile in quello schema potestà-soggezione che è proprio del rapporto tributario (Cass. civ., sez. Un., ord. 3.11.2017 n. 26149).

GRATUITO PATROCINIO

Patrocinio a spese dello Stato – Parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio – Soccombenza nel giudizio di cassazione – Obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale – Insussistenza.

In tema di gratuito patrocinio, la parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio e risultata soccombente in cassazione, va esente dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale (Cass. civ., sez. VI-3, ord. 19.6.2018 n. 16163).

IMPOSTA DI REGISTRO

Imposta di registro – Atti registrati – Forma – Riqualificazione – Finalità – Differenze con la simulazione.

In tema di imposta di registro, l’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, nella formulazione anteriore alle modificazioni di cui all’art. 1, comma 87, lett. a), della l. n. 205/2017, non ha finalità antielusive, né riguarda l’istituto della simulazione, dal momento che la “riqualificazione” dell’atto o del collegamento di più atti avviene anche se le parti hanno realmente voluto il “negozio” o il “collegamento negoziale”, poiché ciò che unicamente conta sono gli effetti oggettivamente prodottisi (Cass. civ., sez. trib., ord. 28.3.2018 n. 7637).

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

I.V.A. – Operazioni imponibili – Prestazioni di servizi – Presupposti – Fattispecie.

Ai fini dell’I.V.A. l’imponibilità delle prestazioni di servizi presuppone che, da un lato, sia configurabile un rapporto giuridico da cui scaturiscano attribuzioni patrimoniali “reciproche” e, dall’altro, sussista un nesso diretto tra il servizio fornito al destinatario ed il compenso da costui ricevuto (Cass. civ., sez. trib., ord. 9.3.2018 n. 5721).

IPOTECA

Ipoteca – Atti impugnabili – Preavviso di iscrizione ipotecaria – Obbligo di impugnativa – Non sussiste – Differenza con atto di iscrizione ipotecaria.

Pur essendo il “preavviso di iscrizione ipotecaria” atto prodromico (procedimentalmente obbligatorio) autonomamente impugnabile, è evidente che lo stesso non rientra nell’elenco di cui all’art. 19 d.l.vo 546/1992; con la conseguenza che la sua impugnazione non può che considerarsi meramente facoltativa e non preclusiva di quella del successivo atto di iscrizione ipotecaria, la cui natura di atto autonomamente ed obbligatoriamente impugnabile è, invece, sancita da tale disposizione legislativa processuale (Cass. civ., sez. VI-T, ord. 2.11.2017 n. 26129).

MEZZI DI PROVA

Mezzi di prova – Appello – Nuove prove – Deposito di documenti – Legittimità.

Nel processo tributario, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.l.vo n. 546/1992 le parti hanno facoltà di depositare in appello nuovi documenti, anche ove preesistenti al giudizio di primo grado, ferma la possibilità di considerare tale condotta ai fini della regolamentazione delle spese di lite, nella quale sono ricomprese, ex art. 15 del detto decreto, quelle determinate dalla violazione del dovere processuale di lealtà e probità (Cass. civ., sez. trib., ord. 11.4.2018 n. 8927).

PROCESSO TRIBUTARIO

Processo tributario – Procura alle liti – Mancanza o invalidità – Invito alla regolarizzazione – Necessità – Fattispecie.

In tema di processo tributario, qualora la procura alle liti manchi o sia invalida, il giudice, prima di dichiarare inammissibile il ricorso a norma degli artt. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del d.l.vo n. 546/1992, deve invitare la parte a regolarizzare la situazione, e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibilità (Cass. civ., sez. V trib., ord. 7.3.2018 n. 5426).

REVOCAZIONE

Revocazione – Errore di fatto – Svista sull’oggetto del contendere – Configurabilità.

In tema di revocazione, sussiste l’errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., richiamato nel processo tributario dall’art. 64 del d.l.vo n. 546/1992, qualora la pronuncia si fondi su una svista percettiva di carattere decisivo circa l’intero oggetto del contendere, con esclusione di qualsivoglia profilo di natura interpretativa (Cass. civ., sez. trib., ord. 28.3.2018 n. 7617).

TA.R.S.U.

Tributi locali – Tassa raccolta dei rifiuti solidi urbani – Presupposto applicativo – Conseguenze – Garage interni – Sussistenza.

Ai sensi dell’art. 62 del d.l.vo n. 507/1993 il presupposto della Ta.R.S.U. è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti ed è onere del contribuente dimostrare eventuali condizioni di esclusione o di esenzione dalla tassazione; l’art. 62 cit. pone, quindi, a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti; ne deriva che il tributo trova applicazione anche per i garage siti all’interno di locali, siano essi autonomamente accatastati come unità immobiliari o posti auto assegnati in via esclusiva ad un occupante dell’immobile, in quanto producono rifiuti apprezzabili, e non costituiscono, a differenza delle autorimesse scoperte esterne, pertinenze dell’abitazione, automaticamente escluse dalla tassa (Cass. civ., sez. trib., sent. 2.3.2018 n. 4961).

(1) Avvocato – Camera Avvocati Tributaristi di Caserta

- Dottore Commercialista ed Esperto Contabile iscritto all’ODCEC di Milano. - Membro delle Commissioni “Fiscalità Internazionale” e “Contenzioso” dell’ODCEC di Milano. - Membro del Comitato Scientifico dell’Istituto Nazionale di Ragioneria (INR). - Owner presso “Studio Tributario Melillo” in Milano e Legnano. - Founder & Managing Partner presso Melillo & Partners Studio Legale Tributario. - Of Counsel (Tax Advisor) presso Studio AGFM – Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (www.studioagfm.it) di Parma e Milano. - Of Counsel (Tax Advisor) presso Eurocons S.r.l. (www.eurocons.it) di Torino. - Dottore di Ricerca in Diritto Tributario presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. - Direttore Scientifico del Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D.. - Direttore Editoriale del periodico digitale free ECONOMIAeDIRITTO.it, iscritto al Tribunale di Milano. - Co-responsabile scientifico (insieme al Prof. Ing. Antonio Nesticò) del progetto di ricerca in materia di valutazione dei beni intangibili a fini tributari, condotto dal Ce.S.E.D. di Milano in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Fisciano (SA). - Docente e membro del Comitato Scientifico del Corso di Laurea in Scienze Criminologiche, dell’Investigazione e della Sicurezza presso l’Università L.U.de.S. di Lugano e Malta. - Collaboratore delle principali riviste specializzate in materia tributaria e societaria. - Cultore di Diritto Tributario. - Docente in materia tributaria in master, corsi, seminari e convegni in Italia e all’estero (es. Master in Diritto Tributario, Contabilità e Pianificazione Fiscale presso LUISS Guido Carli). - In attesa di iscrizione all’Albo dei CTU del Tribunale di Milano (Sezione Civile e Penale). - In procinto di conseguire la Laurea in Ingegneria Gestionale. - Idoneo all’insegnamento di Diritto Tributario, Scienza delle Finanze, Finanza Aziendale e Politica Economica presso l’Università LUISS di Roma. - Correlatore di tesi di laurea specialistica presso la cattedra del Prof. Alberto Nobolo dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

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