Giurisprudenza

Osservatorio di Diritto Tributario della Corte di Cassazione

(a cura dell’avv. Francesco D’Alonzo)

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

Accertamento tributario – Atto impositivo – Validità – Requisiti – Notificazione – Esclusione.

La notificazione dell’atto impositivo non è un requisito di validità, ma soltanto una condizione integrativa di efficacia dello stesso, sicché l’inesistenza della notifica non determina, in via automatica, anche quella dell’atto, se di questo il contribuente ha avuto piena conoscenza entro i termini decadenziali di legge (Cass. civ., sez. VI-T, ord. 30.1.2018 n. 2203).

ASSOCIAZIONI SPORTIVE NON RICONOSCIUTE

Associazione non riconosciuta – A.S.D. – Rappresentante legale subentrante – Responsabilità fiscale solidale – Condizioni.

In ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di un’associazione (sportiva) non riconosciuta, il rappresentante legale subentrante non può andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l’associazione adducendo la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell’ente, in ragione del principio di “autonomia” del diritto tributario rispetto a quello civile e della fonte legale dell’obbligazione tributaria; alla luce dei poteri attribuiti dalle disposizioni in materia tributaria, il “rappresentante fiscale” è, infatti, obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa, provvedendo, dopo la presentazione, all’emendazione delle dichiarazioni fiscali presentate con dati inesatti (Cass. civ., sez. VI-T, ord. 23.2.2018 n. 4478).

Associazione non riconosciuta – A.S.D. – Carica sociale – Rappresentante legale – Corresponsabilità fiscale solidale – Esenzione – Condizioni.

In tema di associazioni (sportive) non riconosciute, ai fini dell’accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell’ente con quest’ultimo, occorre tenere conto non solo della partecipazione di tale soggetto all’attività dell’associazione che rappresenta, ma anche del corretto adempimento degli obblighi tributari incombenti sulla stessa; pertanto, il legale rappresentante può andare immune da corresponsabilità soltanto se abbia comunque provveduto all’espletamento di tutte le verifiche necessarie per il corretto adempimento degli obblighi tributari (Cass. civ., sez. VI-T, ord. 23.2.2018 n. 4478).

CASSAZIONE

Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Motivi – Vizio di insufficiente motivazione – Presupposti.

Ricorre il vizio di “insufficiente motivazione” ove il giudice non indichi gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento ovvero il criterio logico e la ratio decidendi che lo ha guidato; il giudice è, infatti, tenuto a delineare il percorso logico seguito, descrivendo il legame tra gli elementi interni determinanti che conducono necessariamente ed esclusivamente alla decisione adottata, mentre deve escludere, attraverso adeguata critica, la rilevanza di ogni elemento esterno al percorso logico seguito, di natura materiale, logica o processuale, ed astrattamente idoneo a delineare conseguenze divergenti dalla decisione adottata (Cass. civ., sez. V, sent. 30.1.2018 n. 2240).

Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Motivi – Vizio di omessa pronuncia – Condizioni.

Non può ricondursi al vizio di “omessa pronuncia” il mancato specifico esame di un mero argomento difensivo, implicitamente disatteso attraverso il rigetto del motivo di gravame al quale esso afferiva (Cass. civ., sez. V, sent. 30.1.2018 n. 2240).

CONCORDATO PREVENTIVO

Concordato preventivo – I.V.A. – Obbligo di pagamento – Debito falcidiabile – Ammissibilità.

L’obbligo di pagamento dell’I.V.A., che ha indubbio rilievo pubblicistico ed eurounitario, non impedisce che il debito I.V.A. sia falcidiabile attraverso il piano concordatario, approvato sulla base di una procedura che non costituisce mera espressione di autonomia privata, bensì assume indubbio rilievo pubblicistico; l’istituto del concordato preventivo, infatti, costituisce un’alternativa al fallimento e, dunque, si delinea come uno di quegli strumenti di tutela non solo dei creditori ma anche degli interessi economici collettivi che il legislatore ha predisposto per le crisi d’impresa; si tratta di una procedura che, pur originandosi da un impulso del debitore, non è confinato in un dispositivo privatistico, governato esclusivamente dalle parti (debitore e creditore) dei negozi coinvolti in quell’inadempimento complessivo che integra lo “stato di crisi” (art. 160, 1° comma, l. fall.) o addirittura “lo stato di insolvenza” (art. 160, ult. comma, l. fall.), bensì attinge alla soglia pubblicistica, si snoda in un percorso giurisdizionalmente disegnato e vigilato, per ricevere infine una ratifica di quanto deliberato dai creditori sulla proposta del debitore da parte dell’organo giurisdizionale (Cass. pen., sez. IV, sent. 17.10.2017 n. 52542).

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Dichiarazione dei redditi – Errori e/o omissioni – Indicazione di maggior reddito ovvero di maggior debito o minor credito d’imposta – Emendabilità – Termini.

La facoltà riconosciuta al contribuente di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante; la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dall’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973; il rimborso dei versamenti diretti di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa; il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall’art. 2 del d.P.R. n. 322/1998 cit., e dall’istanza di rimborso di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 cit., in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria (Cass. civ., sez. trib., sent. 9.3.2018 n. 5728).

IMPOSTA SUI REDDITI

Imposta sui redditi – Reddito d’impresa – Determinazione – Costi e/o oneri deducibili – Congruità – Onere della prova.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’onere della prova dei presupposti dei “costi” e degli “oneri deducibili” concorrenti alla determinazione del reddito d’impresa, ivi comprese la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, incombe al contribuente; inoltre, poiché nei poteri dell’amministrazione finanziaria in sede di accertamento rientra la valutazione della “congruità” dei costi e dei ricavi esposti in bilancio e nelle dichiarazioni fiscali, con negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa, l’onere della prova dell’inerenza dei costi, gravante sul contribuente, ha ad oggetto anche la “congruità” dei medesimi (Cass. civ., sez. V, sent. 30.1.2018 n. 2240).

Imposta sui redditi – Contribuente – Dichiarazione fiscale “a suo danno” – Mancato pagamento della maggiore imposta – Conseguenze.

In tema di imposte sui redditi, il contribuente che nel redigere la dichiarazione fiscale abbia dichiarato “a suo danno” redditi superiori a quelli effettivi, senza procedere anche al pagamento della maggiore imposta, può opporre in sede giudiziale alla pretesa dell’amministrazione l’erroneità, in fatto o in diritto, della dichiarazione, attesa l’emendabilità della stessa; mentre, qualora abbia pagato la maggiore imposta non dovuta, non può far valere il relativo credito nel giudizio contro l’atto impositivo, in ragione del carattere impugnatorio del processo tributario; in tal caso, il contribuente è tenuto ad esperire le procedure di rimborso, nel rispetto delle modalità e dei termini di decadenza previsti (Cass. civ., sez. trib., sent. 9.3.2018 n. 5728).

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Imposta sul valore aggiunto – Imprenditore – Diritto alla detrazione – Prestazioni e servizi acquistati – Valore – Rideterminazione – Potere dell’amministrazione – Esercizio – Condizioni.

In tema di I.V.A., non è consentito, in condizioni normali, all’amministrazione finanziaria rideterminare il valore delle prestazioni e dei servizi acquistati dall’imprenditore escludendo il diritto alla detrazione, se il valore sia ritenuto “antieconomico” e dunque diverso da quello da reputare normale o comunque tale da produrre un risultato economico, salvo che dimostri l’antieconomicità manifesta e macroscopica dell’operazione, tale da assumere rilievo indiziario di non verità della fattura (e, dunque, di non verità dell’operazione stessa) o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all’utilizzo per operazioni assoggettate ad I.V.A.; in tale ipotesi, spetterà poi all’imprenditore contribuente provare che la prestazione del bene o servizio è reale ed inerente all’attività svolta (Cass. civ., sez. V, sent. 30.1.2018 n. 2240).

Imposta sul valore aggiunto – Operazione economica effettuata ad un prezzo superiore o inferiore al prezzo normale di mercato – Irrilevanza – Elusione od evasione fiscale – Non configurabilità.

In tema di I.V.A., la circostanza che un’operazione economica sia effettuata ad un prezzo superiore o inferiore al prezzo normale di mercato deve ritenersi irrilevante; né vi è elusione od evasione fiscale se i beni o i servizi sono forniti a prezzi artificialmente bassi o elevati tra le parti, che godano entrambe del diritto a detrazione I.V.A., essendo solo a livello del consumatore finale che può ricorrere perdita di gettito fiscale (Cass. civ., sez. V, sent. 30.1.2018 n. 2240).

PROCESSO TRIBUTARIO

Processo tributario – Impugnazioni – Termine lungo – Decorrenza – Rinvio alle norme codicistiche – Effetti.

L’art. 38 del d.l.vo n. 546/1992 non ha istituito un regime speciale per il processo tributario in ordine all’applicazione del termine lungo di impugnazione, impermeabile alle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della l. n. 69/2009: tale principio si desume dall’art. 62 del medesimo decreto che fa espresso riferimento, per la disciplina del giudizio di cassazione in materia tributaria, alle norme del codice di procedura civile, così attribuendo prevalenza alle norme processuali ordinarie ed escludendo l’esistenza di un giudizio “tributario di legittimità” (Cass. civ., sez. trib., sent. 9.3.2018 n. 5728).

Processo tributario – Natura – Impugnatoria – Conseguenze.

Stante la sua natura impugnatoria, il processo tributario ha ad oggetto esclusivamente il controllo della legittimità, formale e sostanziale, di uno degli specifici atti impositivi elencati nell’art. 19 del d.l.vo n. 546/1992; l’indagine sul rapporto tributario, quindi, è limitata al riscontro della consistenza della pretesa fatta valere con l’atto stesso, sicché è strutturalmente incompatibile con il processo tributario la possibilità di proporre una domanda riconvenzionale, ancorché l’asserito diritto vantato dal contribuente possa rinvenire il suo fondamento sullo specifico rapporto tributario (Cass. civ., sez. trib., sent. 9.3.2018 n. 5728).

REATI TRIBUTARI

Reati tributari – Debito I.V.A. – Mancato versamento – Procedura di concordato preventivo – Apertura – Effetti – Scriminante ex art. 51 cod .pen. – Sussistenza.

In tema di omesso versamento I.V.A., non è configurabile il reato di cui all’art. 10-ter del d.l.vo n. 74/2000 per il mancato versamento del debito I.V.A. sorto prima dell’apertura della procedura di concordato preventivo, nel caso in cui, in data antecedente alla scadenza del debito, sia intervenuto un provvedimento del tribunale che abbia vietato il pagamento di crediti anteriori, essendo configurabile la scriminante dell’adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell’autorità di cui all’art. 51 cod. pen., derivante da norme poste a tutela di interessi aventi anche rilievo pubblicistico, equivalenti a quelli di carattere tributario (Cass. pen., sez. IV, sent. 17.10.2017 n. 52542).

REVOCAZIONE

Impugnazioni – Revocazione – Errore di fatto – Notificazione dell’impugnazione presso il domicilio del precedente difensore poi sostituito – Inconfigurabilità.

L’errore revocatorio identificato nel fatto che la notificazione del ricorso per cassazione, poi definito con il provvedimento oggetto di revocazione, non era stata ritualmente eseguita, in quanto effettuata non presso l’ultimo difensore domiciliatario, ma presso il precedente difensore poi sostituito, non configura un “errore di fatto” alla luce del disposto di cui all’art. 395, 1° comma, n. 4, c.p.c., ma un’omessa valutazione delle risultanze processuali (Cass. civ., sez. V, sent. 19.1.2018 n. 1308).

Impugnazioni – Revocazione – Condizioni – Notificazione dell’atto di impugnazione – Vizio – Errore di fatto – Inconfigurabilità.

Il mancato rilievo di un vizio riguardante la ritualità della notificazione dell’atto di impugnazione, sotto il profilo del luogo in cui essa è stata eseguita, non risponde ai requisiti prescritti dall’art. 395 c.p.c. per la configurazione dell’errore di fatto che può dar luogo alla revocazione della sentenza (Cass. civ., sez. V, sent. 19.1.2018 n. 1308).

- Dottore Commercialista ed Esperto Contabile iscritto all’ODCEC di Milano. - Membro delle Commissioni “Fiscalità Internazionale” e “Contenzioso” dell’ODCEC di Milano. - Membro del Comitato Scientifico dell’Istituto Nazionale di Ragioneria (INR). - Owner presso “Studio Tributario Melillo” in Milano e Legnano. - Founder & Managing Partner presso Melillo & Partners Studio Legale Tributario. - Of Counsel (Tax Advisor) presso Studio AGFM – Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (www.studioagfm.it) di Parma e Milano. - Of Counsel (Tax Advisor) presso Eurocons S.r.l. (www.eurocons.it) di Torino. - Dottore di Ricerca in Diritto Tributario presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. - Direttore Scientifico del Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D.. - Direttore Editoriale del periodico digitale free ECONOMIAeDIRITTO.it, iscritto al Tribunale di Milano. - Co-responsabile scientifico (insieme al Prof. Ing. Antonio Nesticò) del progetto di ricerca in materia di valutazione dei beni intangibili a fini tributari, condotto dal Ce.S.E.D. di Milano in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Fisciano (SA). - Docente e membro del Comitato Scientifico del Corso di Laurea in Scienze Criminologiche, dell’Investigazione e della Sicurezza presso l’Università L.U.de.S. di Lugano e Malta. - Collaboratore delle principali riviste specializzate in materia tributaria e societaria. - Cultore di Diritto Tributario. - Docente in materia tributaria in master, corsi, seminari e convegni in Italia e all’estero (es. Master in Diritto Tributario, Contabilità e Pianificazione Fiscale presso LUISS Guido Carli). - In attesa di iscrizione all’Albo dei CTU del Tribunale di Milano (Sezione Civile e Penale). - In procinto di conseguire la Laurea in Ingegneria Gestionale. - Idoneo all’insegnamento di Diritto Tributario, Scienza delle Finanze, Finanza Aziendale e Politica Economica presso l’Università LUISS di Roma. - Correlatore di tesi di laurea specialistica presso la cattedra del Prof. Alberto Nobolo dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

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