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risoluzione

(di Valerio Micheli)

Con la risoluzione N. 99/E dell’11 novembre 2014, l’Agenzia delle Entrate fornisce risposta alla richiesta di consulenza concernente l’interpretazione dell’articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972 (Esecuzione dei rimborsi).

L’oggetto della richiesta di consulenza riguardava, nel particolare, la facoltà di variare la scelta di utilizzo dell’eccedenza di credito IVA trimestrale effettuata tramite la presentazione del modello TR. L’Ufficio istante, durante l’istruttoria relativa a due istanze di rimborso trimestrale, ha dovuto valutare la possibilità di revoca/conversione di tali istanze (presentate nei termini).

Nella prima istanza è chiesta la revoca del rimborso in favore di un successivo utilizzo in compensazione in sede di dichiarazione annuale; nel secondo caso, l’errata richiesta è seguita all’utilizzo in compensazione del credito IVA entro il termine di scadenza per la presentazione del modello TR per il trimestre di riferimento.

Si noti, in particolare, che in entrambi i casi i rimborsi non risultano ancora erogati. Se nei rimborsi annuali è espressamente prevista la richiesta di revoca, secondo l’Ufficio istante la circolare 9/1994 sembra precludere questa possibilità nel caso di rimborsi trimestrali.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate in merito alla questione inizia richiamando l’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 542/92 e sue successive modifiche, ricordando che sono state unificate le scadenze per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione delle eccedenze dei crediti IVA trimestrali. Presentando il modello TR, il contribuente esprime la propria volontà in merito all’utilizzo di tali eccedenze infrannuali; lo stesso ha facoltà – prima della scadenza dei termini per la presentazione dell’istanza – di rettificare o integrare tale scelta, presentando una nuova istanza (nella quale dovrà barrare la casella “correttiva nei termini”).

L’Agenzia delle Entrate sottolinea come nessuna norma sancisca il principio della immodificabilità della scelta operata dal contribuente e quindi la facoltà di rettificare il modello TR – presentato ai sensi dell’articolo 8 del d.P.R. 542/99 – dev’essere concessa anche una volta decorso il termine di presentazione della “correttiva nei termini”.

Il contribuente può variare la scelta operata anche passati i termini di presentazione del modello TR previa verifica con l’ufficio territorialmente competente che non sia conclusa la fase di istruttoria e che non sia validata la disposizione di pagamento. In caso sia validata quest’ultima, non è consentita la rettifica.

Passando alla seconda questione, l’utilizzo in compensazione dell’eccedenza di credito IVA infrannuale già chiesta a rimborso (senza aver operato rettifica dell’istanza) realizzerebbe l’ipotesi di indebito utilizzo di somme in compensazione. In un caso simile, la Suprema Corte, che si trovava a giudicare sull’esercizio indebito della detrazione, inquadrava tale situazione come omesso versamento di somme dovute all’Erario, fattispecie nella quale si ravvede un’infrazione rilevante ai fini della determinazione dell’imposta (v. sentenze n. 7254 del 12 maggio 2003 e n. 4246 del 23 febbraio 2007).

Per l’Agenzia delle Entrate, l’indebito utilizzo in compensazione del credito infrannuale già richiesto a rimborso configura una violazione sanzionabile ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 471/97. Il contribuente potrà comunque avvalersi – se ne ricorrono i presupposti – del ravvedimento operoso.

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