Diritto

Il principio di sussidiarietà per la governance

Sommario

Il principio della sussidiarietà si ispira al tema della coesione regionale, dando particolare rilevanza, ai temi della rappresentanza e della governance. Essi rappresentano i pilastri su cui si basa la politica di coesione regionale finalizzata allo sviluppo di modelli di governance integrata. Si sottolinea che una politica di coesione e di elaborazione di modelli di governance non può esistere senza l’attuazione del principio di sussidiarietà, richiamato nel Trattato di Lisbona quali principi fondamentali. Grazie ad esso le regioni Obiettivo Convergenza possono elaborare strategie di sviluppo e l’unico canale attraverso il quale possono operare è il contesto europeo.

Il principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà viene richiamato nel Trattato di Lisbona quale principio fondamentale. E’ soltanto attraverso il suo recepimento che possono essere elaborati modelli di governance multilivello e si può sviluppare una politica di coesione e sviluppo in ambito regionale.

Il principio di sussidiarietà nasce come principio antropologico per esprimere una concezione globale dell’uomo e della società, attraverso la quale perno dell’ordinamento giuridico è la persona umana. Tale principio viene espressamente enunciato solo nel corso del XIX secolo ad opera della dottrina sociale della chiesa, e culmina nell’enciclica “Quadragesimo anno” di Pio XI (1931) laddove si esprime come sia “necessario che l’autorità suprema dello Stato rimetta ad assemblee minori ed inferiori il disbrigo degli affari e delle cure di minore importanza in modo che esso possa eseguire con più libertà, con più forza ed efficacia le parti che a lei sola spettano, di direzione, di vigilanza, di incitamento, di repressione, a seconda dei casi e delle necessità”.

Il principio di sussidiarietà si afferma progressivamente all’interno della scienza giuridica come principio sociale e giuridico, secondo il quale l’intervento degli enti pubblici, sia nei confronti dei cittadini che degli enti sottostanti debba essere attuato esclusivamente come sussidio, nei casi in cui il cittadino o l’entità sottostante sia impossibilitata ad agire in proprio. A partire dagli anni Sessanta l’ordinamento europeo ha sperimentato una molteplicità di forme di organizzazioni e di attività, sfociati in diversi ambiti settoriali ad assetti alternativi all’amministrazione diretta ed a quella indiretta e caratterizzati dalla coesistenza e dalla interdipendenza del livello sopranazionale con quelli nazionali. Il principio di sussidiarietà viene enunciato per la prima volta nell’Atto unico europeo, con il quale, nel 1986, vennero modificati i Trattati di Roma del 1957 istitutivi della CEE; esso rappresenta la precisazione della nuova competenza conferita alla Comunità in materia di ambiente: vi si stabilisce che “la Comunità agisce in materia ambientale nella misura in cui gli obiettivi…possano essere meglio realizzati a livello comunitario piuttosto che a livello degli Stati membri”.

La sussidiarietà entra a far parte dell’ordinamento giuridico italiano attraverso il Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993, che lo qualifica come principio cardine dell’Unione Europea. A tale principio si fa espresso richiamo nel preambolo del Trattato che esprime la volontà di creare un’unione sempre più stretta fra i popoli dell’Europa nella quale “le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio di sussidiarietà”.

Il principio di sussidiarietà trova una sua compiuta formulazione nell’articolo 3b del Trattato di Maastricht (oggi art. 5 Trattato CE) come principio regolatore dei rapporti tra Unione e Stati membri: “La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato. Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. L’azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato.”

 L’individuazione della portata del principio di sussidiarietà implica pertanto una problematica operazione preliminare, ovvero l’individuazione delle materie che non rientrano nel campo di esclusiva competenza della Comunità Europea posto che solo in tale ambito trova applicazione tale principio. Tale operazione non risulta particolarmente agevole in quanto, a differenza di quanto avviene nelle costituzioni degli stati federali, nel Trattato CE non esiste una definizione chiara e univoca delle ripartizioni di competenza tra Comunità e Stati membri. I padri fondatori della CE hanno scelto il metodo funzionalista, in base alla quale la Comunità è legittimata ad intervenire in tutti i settori, o aspetti che possono ricollegarsi al conseguimento delle finalità assegnate dal Trattato evitando una analitica e rigida ripartizione di competenze tra CE e Stati membri. Nel dibattito che si è sviluppato tra gli Organismi politici comunitari si è cercato di tradurre il principio di sussidiarietà in una serie di regole procedurali, attraverso le quali tentare di obbligare le istituzioni comunitarie a compiere un’attenta valutazione preventiva dell’opportunità dell’intervento normativo progettato: iniziando dall’Impostazione generale sul principio di sussidiarietà approvata dal Consiglio europeo di Edimburgo nel dicembre 1992, che ha stabilito un approccio globale per l’applicazione del principio di sussidiarietà, passando per l’Accordo interistituzionale dell’ottobre 1993, si arriva al Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 (entrato in vigore l’1 maggio 1999). Quest’ultimo stabilisce i criteri dettagliati per l’applicazione del principio di sussidiarietà da parte delle istituzioni comunitarie partecipanti alle procedure legislative. Il Protocollo prevedendo l’obbligo, per tutte le istituzioni dell’Unione Europea, di conformarsi al principio di sussidiarietà ribadisce che “la sussidiarietà è un concetto dinamico e dovrebbe essere applicata alla luce degli obiettivi stabiliti nel trattato. Essa consente che l’azione della Comunità, entro i limiti delle sue competenze, sia ampliata laddove le circostanze lo richiedano e, inversamente, ristretta e sospesa laddove essa non sia più giustificata.

In particolare, si tratterà di attenersi ai seguenti principi guida per verificare la sussistenza delle condizioni che giustificano l’intervento della CE:

  • il problema in esame presenta aspetti transnazionali che non possono essere disciplinati in maniera soddisfacente mediante l’azione degli Stati membri;
  • le azioni dei soli Stati membri o la mancanza di un’azione comunitaria sarebbero in conflitto con le prescrizioni del trattato (come la necessità di correggere distorsioni di concorrenza o evitare restrizioni commerciali dissimulate o rafforzare la coesione economica e sociale) o comunque pregiudicherebbero in modo rilevante gli interessi degli Stati membri;
  • l’azione a livello comunitario produrrebbe evidenti vantaggi per la sua dimensione o i suoi effetti rispetto all’azione a livello di Stati membri.

 

Bibliografia

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