L’applicabilità dell’art. 2043 c.c. in caso di vizi o difformità dell’opera
Introduzione
Il sistema civilistico italiano prevede strumenti di tutela distinti che operano su piani di interesse differenti. Due disposizioni fondamentali sono l’art. 2043 c.c., norma cardine della responsabilità extracontrattuale, e l’art. 1669 c.c., che regola la responsabilità decennale dell’appaltatore per gravi difetti. Il presente contributo analizza la funzione sistemica delle due norme e il loro rapporto di concorso, evidenziato dalla giurisprudenza nomofilattica. Si avanza, in particolare, l’ipotesi dell’applicabilità dell’art. 2043 c.c. anche in caso di vizi o difformità minori (artt. 1667 e 1668 c.c.), quando il fatto illecito generi un danno ingiusto che trascenda i limiti della tutela contrattuale, garantendo così una protezione integrale al committente e, soprattutto, ai terzi estranei al rapporto.
- La clausola generale di responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.): natura e funzione sistemica
L’art. 2043 c.c. come noto, costituisce una clausola generale che regola la disciplina della responsabilità civile[1] svolgendo una funzione onnicomprensiva di tutela avente natura extracontrattuale (o aquiliana). Operando sulla base del principio del neminem laedere[2] e prescindendo dall’esistenza di un preesistente vincolo contrattuale, essa funge da supporto sistemico nella regolazione della responsabilità civile unitamente intesa. La funzione dell’2043 c.c. può, quindi, dirsi poliedrica. Infatti, oltre alla primaria funzione riparatoria (volta a reintegrare il patrimonio leso), la norma assolve anche una funzione essenzialmente preventiva e in alcuni casi sanzionatoria[3] (si richiama l’excursus giurisprudenziale sui c.d. danni punitivi), scoraggiando comportamenti negligenti o dolosi che possano arrecare un danno ingiusto (atipicità nei limiti della meritevolezza degli interessi coinvolti[4]). Ad ogni modo, ciò che rileva ai fini del presente lavoro è mantenere il focus sulla nozione di danno ingiusto, il quale ricorre ogni qualvolta l’attività colpevole altrui leda una posizione giuridica ritenuta meritevole di tutela dall’ordinamento, anche al di fuori della sfera di interesse regolata da un contratto. Tale flessibilità ermeneutica è il fondamento teorico che permette alla responsabilità aquiliana di non essere assorbita dall’eventuale responsabilità contrattuale, ma di concorrere[5] con essa, garantendo che ogni lesione ingiusta trovi adeguata riparazione, indipendentemente dalla fonte dell’obbligo[6].
- L’art. 1669 c.c.: natura extracontrattuale e tutela degli interessi di ordine pubblico
L’art. 1669 c.c. disciplina una forma speciale di responsabilità nell’ambito del contratto di appalto per gravi difetti dell’opera, pericolo di rovina o rovina, entro dieci anni dal compimento della medesima. La sua collocazione sistematica e la sua natura sono state oggetto di un dibattito acceso tra quanti la collocavano nell’alveo della responsabilità contrattuale e quanti, invece, ne reclamavano la natura extracontrattuale[7]. Il contrasto ermeneutico originava sulla previsione che estende la responsabilità non solo al committente, ma anche ai suoi aventi causa (acquirenti successivi), elemento che rendeva incerta la qualificazione della responsabilità come contrattuale (legata al vincolo originario) o extracontrattuale (legata alla lesione di un interesse generale). La questione è stata risolta in via definitiva dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la fondamentale sentenza n. 2284 del 3 febbraio 2014, che ha aderito in modo netto alla tesi della natura extracontrattuale. La ratio di questa pronuncia risiede nel fatto che la norma tutela interessi di ordine pubblico – la sicurezza dell’attività edificatoria, la conservazione e la funzionalità degli edifici, e l’incolumità delle persone che trascendono il mero rapporto sinallagmatico. In altri termini, dal momento che dall’esecuzione del contratto di appalto possano generarsi danni che trascendono il rapporto sinallagmatico ledendo interessi a rilevanza pubblicistica e quindi meritevoli di una c.d. tutela rafforzata, l’art. 1669 c.c. viene ritenuto quella disposizione capace di offrire tale forma di tutela. E quest’ultima, benché abbia un collegamento con il contratto d’appalto posto in essere, in realtà se ne discosta in quanto chiamato ad operare in situazioni in cui il comportamento delle parti abbiano prodotto un danno ulteriore e diverso rispetto al vulnus degli interessi tutelati contrattualmente. A fortiori, tale inquadramento ci guida nel rilevare un rapporto di specialità tra l’art. 1669 c.c. e l’art. 2043 c.c. in modo tale che il primo operi quando sussistano i suoi presupposti in assenza dei quali si riespande l’operatività dell’art. 2043 c.c. che in funzione delle caratteristiche sopra enunciate svolge un ruolo alternativo ed integrativo al fine di assicurare una tutela generale e piena[8] (Cass. n. 31301/2023, Cass. n. 20450/2023).
- Il concorso tra azioni: principi e profili di coordinamento
Da quanto analizzato fino ad ora emerge, in linea con la giurisprudenza consolidata, la possibilità di un concorso o cumulo di azioni. In altri termini, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale possono concorrere in quanto un medesimo fatto (l’inadempimento) è possibile che sia in grado di violare contemporaneamente l’obbligazione specifica e il generale divieto del neminem laedere[9].
Nel contesto dell’appalto, il concorso è giustificato dalla diversità degli interessi tutelati in quanto l’art. 1669 c.c. tutela l’interesse pubblico alla stabilità delle costruzioni, mentre l’art. 2043 c.c. tutela ogni altro interesse giuridico (meritevole) che possa essere leso.
L’art. 2043 c.c. svolge quindi una funzione integrativa e residuale rispetto all’art. 1669[10] c.c., in quanto può essere invocato:
- Per il risarcimento di danni ulteriori e trascendenti: danni alla persona, danni a beni diversi dall’opera, danni non patrimoniali o perdita di chance che esorbitano la garanzia decennale (la cui funzione è tipicamente riparatoria del danno all’opera);
- A tutela dei terzi estranei: Soggetti non legati dal contratto, né qualificabili come aventi causa (es. passanti, confinanti) che in quanto terzi possono far valere i propri diritti esclusivamente sulla base dell’azione aquiliana;
- In via residuale: Ovvero in quei casi in cui non ricorrono i presupposti oggettivi della tutela speciale (es. difetti non sufficientemente gravi, decorso del termine decennale, mancata tempestiva denuncia) e sia allo stesso tempo ravvisabile un danno ingiusto.
Ne consegue il diverso diparto dell’onere probatorio a seconda del rimedio azionabile tale per cui vige una presunzione di responsabilità a carico dell’appaltatore per il 1669 c.c. (più favorevole) contro l’onere interamente gravante sul danneggiato per il 2043 c.c.
- L’estensione della logica concorsuale ai vizi e alle difformità ex artt. 1667 e 1668 c.c.
Nel caso della tutela per i vizi e le difformità minori[11] disciplinati dagli artt. 1667 e 1668 c.c. vige una garanzia di natura pacificamente contrattuale[12] per i difetti che non raggiungono la soglia di gravità del 1669 c.c., con un termine di prescrizione molto breve (due anni dalla consegna). Invero, il sistema delle tutele si comporta in maniera elastica in quanto a fronte di vizi gravi come la rovina assicura un margine d’azione molto più ampio mentre, in presenza di vizi che non raggiungono tale soglia di gravità che quindi non trascendano gli interessi contrattuali, contemperando gli stessi (certezza dei rapporti giuridici-tutela per il soggetto debole/es. committente), impone il rispetto di adempimenti e termini brevi per agire onde evitare il possibile abuso della tutela a discapito sia della ragionevolezza, che della correttezza e buona fede che permeano i rapporti sociali/contrattuali.
Tanto premesso, ci si chiede se sia possibile estendere il concorso delle tutele anche con riferimento agli artt. 1667 e 1668 c.c. Orbene, in linea con l’opinione maggioritaria si ritiene possibile l’applicabilità dell’art. 2043 c.c. in concorso con la garanzia contrattuale per i vizi minori in ragione della stessa ratio del concorso affrontato per la responsabilità in senso generale. Invero, nel caso nel caso dell’applicabilità dell’art. 1669 c.c. il concorso con l’art. 2043 c.c. è solo apparente in quanto tra le due fattispecie vige un rapporto di specialità tale per cui in presenza dei presupposti della norma speciale è solo quest’ultima che si deve applicare. L’art. 2043 c.c. troverà applicazione in via residuale, solo ove non sussistano i presupposti della norma speciale e allo stesso vi siano gli elementi costitutivi suoi propri. Invece, nel caso della tutela ex art. 1667-1668 c.c. in rapporto all’art. 2043 c.c. si verifica un concorso effettivo in quanto le due norme hanno natura diversa ed operano con funzioni non coincidenti.
Infatti, con riferimento ai danni che possano trascendere l’interesse contrattuale, nulla impedisce che anche un difetto minore possa causare danni che eccedono la mera necessità di eliminazione del vizio o riduzione del prezzo. Si pensi all’esempio di un impianto difforme che causi un incendio (danni a persone e cose estranee all’opera) o un vizio di isolamento che provochi danni alla salute degli occupanti. Di fronte a tali casi particolari, è ravvisabile un’insufficienza nel sistema di tutele azionabili solo in sede contrattuale in quanto non in grado di garantire il pieno ristoro di tali pregiudizi. Con riferimento ai soggetti c.d. terzi, come per il 1669 c.c., non hanno titolo per invocare la garanzia degli artt. 1667 e 1668 c.c. tale per cui senza l’operatività della clausola generale dell’art. 2043 c.c., che funge da garanzia di chiusura del sistema per la tutela contro ogni danno ingiusto rimarrebbero privi di tutela. Ancora, in presenza di difetti che manifestino le loro conseguenze pregiudizievoli (danni) tardivamente e che quindi si superino i limii imposti dal termine prescrizionale biennale, l’azione aquiliana, con il suo termine quinquennale (decorrente dalla percezione del danno), consente di assicurare la tutela del danneggiato che diversamente non troverebbe ristoro.
Orbene, in tale prospettiva, la responsabilità aquiliana opera come tutela integrativa e complementare rispetto alla garanzia contrattuale in quanto sebbene il committente che agisca ex art. 2043 c.c. rinunci ai vantaggi probatori della tutela contrattuale, egli ottiene in cambio il risarcimento integrale di qualunque danno ingiusto senza i limiti oggettivi e temporali propri degli artt. 1667 e 1668 c.c.
- Conclusione
L’analisi del rapporto tra gli artt. 1667, 1668, 1669 e 2043 c.c. rivela un sistema di tutele complesso ma coerente, in cui le norme speciali non escludono l’applicazione della clausola generale, ma si coordinano con essa secondo una logica di integrazione e complementarità.
Il concorso tra le diverse forme di responsabilità non si limita ai soli gravi difetti (art. 1669 c.c.) ma, in virtù della medesima ratio di protezione di interessi che trascendono il contratto, si estende anche ai vizi minori.
Tale architettura sistemica testimonia la capacità dell’ordinamento di bilanciare la certezza dei rapporti contrattuali con l’esigenza di assicurare una tutela effettiva e generale contro qualunque forma di danno ingiusto. La coesistenza di questi regimi garantisce, infatti, che nessun pregiudizio, sia esso di natura pubblica (sicurezza dell’edificio) o privata (lesione di beni o della persona), rimanga privo di adeguata riparazione.
Bibliografia
- Anzani G., L’”ingiustizia del danno” in una relazione qualificata. Per un nuovo confine tra le due specie di responsabilità, in Jura. Temi e problemi del diritto, ETS, 2023.
- Barcellona M., La responsabilità civile, G. Giappichelli Editore, 2021.
- Bertolino M., Il risarcimento del danno tra pretese riparatorio-compensative e istanze punitive nel canone del diritto penale, DPC, 5/2019.
- Faillaci G., La garanzia per la presenza di difformità o vizi nell’appalto di lavori edili, in riv. N-Jus, 2024.
- Frenda D. M., Il problema del “concorso” di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale tra dottrina e giurisprudenza, riv. Obbligazioni e Contratti, 2010.
- Mancusi A., La responsabilità del costruttore ex art. 1669 cc concreta un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale speciale rispetto a quella ex art. 2043 cc – PuntodiDiritto.
- Scognamiglio R., Illecito (diritto vigente), in Noviss. Dig. it., VIII, Torino, 1962.
Giurisprudenza
- Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 2284 del 3 febbraio 2014: (Principio nomofilattico sulla natura extracontrattuale dell’art. 1669 c.c. e la tutela degli interessi di ordine pubblico).
- Cassazione civile, sezione II, sentenza n. 7634 del 2006: (Ragioni di ordine pubblico alla base della responsabilità decennale).
- Cassazione civile, sentenza n. 31301 del 10 novembre 2023: (Rapporto di specialità e funzione residuale/integrativa dell’art. 2043 c.c.).
- Cassazione civile, sentenza n. 12704 del 2002: (Ammissibilità del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale anche per i vizi dell’opera).
- Cassazione civile, sezione II, sentenza n. 28233 del 27 novembre 2017: (Ribadisce la natura non contrattuale del 1669 c.c.).
- Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza n. 23440 del 17 agosto 2025 (prospettica)Sussidiarietà di 2043 c.c. a fronte di 1669 c.c. La massima ribadisce che il ricorso all’art. 2043 c.c. è possibile solo in caso di carenza dei presupposti strutturali (oggettivi o soggettivi) dell’azione ex art. 1669 c.c. Ciò rafforza la tesi che il 2043 c.c. agisce in via residuale e integrativa.
[1] Barcellona M., La responsabilità civile, G. Giappichelli Editore, 2021.
[2] Scognamiglio R., Illecito (diritto vigente), in Noviss. Dig. it., VIII, Torino, 1962, 164 ss.
[3] Bertolino M., Il risarcimento del danno tra pretese riparatorio-compensative e istanze punitive nel canone del diritto penale, DPC, 5/2019.
[4] ex plurimis Cass. S.U., n. 500/1999
[5] Cass. Civ., Sez. III, n. 27612/2019; Cass. Civ., Sez. III, n. 36270/2023.
[6] Anzani G., L’”ingiustizia del danno” in una relazione qualificata. Per un nuovo confine tra le due specie di responsabilità, in Jura. Temi e problemi del diritto, ETS, 2023, pp. 77 ss.; Frenda D. M., Il problema del “concorso” di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale tra dottrina e giurisprudenza, riv. Obbligazioni e Contratti, 2010.
[7] Cass. n. 7634/2006 sulla natura extracontrattuale, ragioni di ordine pubblico. Cass. Sez. U. n. 2284/2014, «interesse, di carattere generale, alla sicurezza dell’attività edificatoria, quindi la conservazione e la funzionalità degli edifici, allo scopo di preservare la sicurezza e l’incolumità delle persone», ripresa da Cass. Ordinanza n. 23470/2023.
[8] Mancusi A., La responsabilità del costruttore ex art. 1669 cc concreta un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale speciale rispetto a quella ex art. 2043 cc – PuntodiDiritto.
[9] Cass. n. 31301/2023.
[10] Rapporto di specialità e autonomia dei presupposti, Cass., ordinanza n. 23440/2025.
[11] Faillaci G., La garanzia per la presenza di difformità o vizi nell’appalto di lavori edili, in riv. N-Jus, 2024.
[12] Cass. n. 3659/2024; Cass. n. 17819/2021; Cass. n. 187/2020.





