Cassazione civile, Sez. Un., sentenza 20 febbraio 2013, n. 4213
Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto di giurisprudenza, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «Nei confronti del creditore che proponga istanza di ammissione al passivo del fallimento, in ragione di un suo preteso credito, il curatore è terzo e non parte, circostanza da cui discende l’applicabilità dei limiti probatori indicati nell’art. 2704 cod. civ. .