Cassazione civile, sez. trib., sentenza 20 luglio 2012 n. 12679
Con riferimento ai tributi propri degli enti comunali, l’art. 13, comma 1, della l. 289/02 consente la definizione in via amministrativa, mediante la riduzione dell’ammontare delle imposte e tasse dovute agli enti medesimi, nonché dei relativi interessi e sanzioni, di quelle situazioni pendenti con i contribuenti che non abbiano dato luogo all’emissione di atti impositivi o a controversie in sede giuridsdizionale.