Profili critici della nuova responsabilità dei sindaci di società
La legge n. 35/2025, entrata in vigore il 12 aprile 2025, ha introdotto la responsabilità dei sindaci di società di capitali.
La riforma, centrata sulla modifica dell’articolo 2407 del codice civile, ha introdotto un sistema di limitazione della responsabilità civile dei componenti del collegio sindacale, collegandola a un multiplo del compenso percepito e introducendo un termine di prescrizione quinquennale.
Il nuovo regime prevede un tetto massimo al risarcimento dei danni in caso di violazione colposa dei doveri, calcolato in base a tre scaglioni:
- fino a 15 volte il compenso annuo per importi fino a 10.000 euro;
- 12 volte per compensi tra 10.000 e 50.000 euro;
- 10 volte per compensi superiori a tale soglia.
La riforma ha da subito sollevato una vivace discussione dottrinale e giurisprudenziale, soprattutto su due punti cruciali:
- l’applicabilità retroattiva del nuovo regime alle condotte pregresse e
- la coerenza sistemica dell’intervento, considerata la posizione degli altri organi di controllo societari, come i revisori legali e i componenti degli organi di sorveglianza nei sistemi alternativi di governance.
1) Il punto della retroattività
Sul fronte della retroattività, i tribunali si sono divisi quanto alla possibile applicazione retroattiva del tetto massimo risarcitorio e del termine prescrizionale
Il profilo della prescrizione quinquennale
Il Tribunale di Bari (ord. 1981/2025) ha primariamente affrontato la questione del regime intertemporale della prescrizione quinquennale (tenuto conto dell’entrata in vigore della riforma a far data dal 12 aprile 2025). In particolare, con riferimento al termine di prescrizione, il Tribunale chiarisce che tale previsione “si applicherà alle condotte successive all’entrata in vigore di tale legge e, quindi, diventerà operativa a partire dai bilanci dell’esercizio 2024. Infatti, la disposizione sulla prescrizione disciplina un istituto di diritto sostanziale e non è stata prevista dal legislatore alcuna disposizione che preveda l’applicabilità della nuova normativa ai giudizi pendenti, cioè alle condotte anteriori all’entrata in vigore della riforma, sicché la retroattività va esclusa in ragione della previsione generale di cui all’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo cui “la legge non dispone che per l’avvenire”. La nuova disciplina relativa alla prescrizione quinquennale della responsabilità dei sindaci, dunque, non si applica retroattivamente. Il Tribunale ha osservato altresì che “sarebbe in conflitto con l’art. 24 Cost. un’interpretazione della predetta disposizione che, pendente la precedente disciplina (codicistica) sulla decorrenza della prescrizione applicando la quale il diritto al risarcimento non è ancora estinto, determini l’estinzione di detto diritto quale effetto dell’entrata in vigore della nuova legge poiché, alla data di tale entrata in vigore, è ormai decorso il termine di prescrizione decorrente dal deposito della relazione dei sindaci”. Quanto al dies a quo della prescrizione, il Tribunale fa riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 9 maggio 2024 – relativa alla decorrenza della prescrizione dell’azione di responsabilità nei confronti dei revisori contabili – ed applica gli stessi principi anche ai sindaci. ll Giudice di Bari, infatti, accerta che il termine di cinque anni dalla data della relazione di cui all’art. 2429 c.c. si applica soltanto con riguardo alla responsabilità verso la società che ha conferito l’incarico, poiché, sin dal deposito di una relazione inesatta o scorretta, il sindaco “è inadempiente verso la società che gli ha conferito l’incarico ed il suo inadempimento produce un danno alla società medesima, la quale può già far valere la pretesa risarcitoria”. Il medesimo termine non può invece valere nei confronti dei soci e dei terzi, i quali, “fintantoché l’affidamento ingenerato dalla relazione erronea o scorretta non abbia determinato un concreto sviamento della loro posizione, non subiscono danni”. Il dies a quo della prescrizione dell’azione risarcitoria dei soci o terzi dev’essere pertanto individuato nel momento in cui il danno diventa percepibile da parte di questi ultimi.
Depone per l’irretroattività della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione per far valere la responsabilità sindacale, anche il Tribunale di Palermo con una recente sentenza del 4 luglio 2025, secondo cui non c’è una norma che espressamente sancisca l’applicabilità della prescrizione a fatti anteriori all’entrata in vigore della riforma. In questa direzione, infine, si è collocato anche il Tribunale di Venezia con la sentenza dell’11 giugno 2025, che ha dichiarato la natura irretroattiva della nuova disciplina sulla prescrizione, sottolineando la natura sostanziale dell’istituto stesso
Il profilo del tetto massimo risarcitorio
Il Tribunale di Bari si è poi occupato del regime intertemporale previsto dalla legge 35/2025, in tema di tetto massimo alla responsabilità patrimoniale dei sindaci. Il co. 2 del novellato art. 2407 c.c. stabilisce oggi che, nei casi di colpa, la responsabilità concorrente dei sindaci è limitata ad un multiplo del compenso annuo percepito, secondo tre fasce. Per i compensi fino a 10.000 euro annui, si applica un risarcimento massimo pari a quindici volte il compenso; per i compensi tra 10.000 e 50.000 euro annui il risarcimento può arrivare sino a dodici volte il compenso; per i compensi superiori a 50.000 euro annui il risarcimento è limitato a dieci volte il compenso.
Ora, diversamente dalla portata della norma relativa alla decorrenza della prescrizione di cui si è detto nel paragrafo precedente, il tribunale ha ritenuto che il nuovo testo dell’art 2407, co. 2 c.c. debba applicarsi anche ai fatti pregressi all’entrata in vigore della legge n. 35/2025, trattandosi di “previsione lato sensu procedimentale poiché si limita ad indicare al Giudice un criterio di quantificazione del danno (tetto massimo), senza che una tale interpretazione incida sulla permanenza del diritto stesso al risarcimento, limitando solo il quantum rispetto a soggetti comunque responsabili in solido con gli amministratori”.
Il Tribunale di Bari ha fondato la propria decisione richiamando il principio secondo cui le norme che intervengono esclusivamente sul criterio di liquidazione del danno hanno natura “latamente processuale” e possono applicarsi anche ai giudizi in corso.
Infine, il Tribunale di Bari ha aggiunto che il limite previsto dalla norma debba essere riferito a ogni singolo evento dannoso causato dal sindaco, nel senso che l’indicazione del tetto massimo non riguarda cumulativamente tutte le condotte dannose, ma ciascuna delle condotte dalle quali deriva un danno, come si evince anche dalla lettera della norma (“i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico ai suoi soci, ai creditori e ai terzi “) che fa riferimento alla violazione dei doveri dai quali deriva un danno, manifestando, quindi, la necessità di un nesso tra ciascuna violazione ed il danno. D’altronde, come specificato dal giudice nell’interpretare la norma, la previsione non prevede un’esimente della responsabilità del sindaco, ma solo di una limitazione quantitativa della sua responsabilità in relazione al danno conseguente ad una sua condotta colposa. Altresì, nel calcolo del tetto risarcitorio, il dato di riferimento deve essere non il compenso annuo “percepito” “ma il compenso annuo netto riconosciuto al sindaco, perché altrimenti la norma, limitativa della responsabilità patrimoniale, paradossalmente non potrebbe essere applicata qualora la società fosse inadempiente verso il sindaco”. Pertanto, conclude il Tribunale, il termine “percepito” utilizzato dal legislatore, deve essere inteso come “compenso effettivamente riconosciuto al sindaco e quindi importo netto deliberato”.
Di diverso avviso, invece, sembra essere il Tribunale di Venezia con la sentenza dell’11 giugno 2025, laddove afferma che: “Il danno non può sottostare, per i Sindaci, al limite risarcitorio stabilito dalla novella dell’art. 2407 c.c. introdotta dalla l. 35/2025, che stabilisce un tetto massimo nel multiplo del compenso (e peraltro fa riferimento al compenso “percepito”, sì che alla lettera della norma, per questa parte quantomeno meritevole di interpretazione costituzionalmente orientata, basterebbe al Sindaco non ricevere compenso per esentarsi totalmente da responsabilità). Infatti, da un lato la norma non stabilisce in alcun modo la propria retroattività; dall’altro, per superare il principio generale indicato dall’art. 11 delle preleggi, occorrerebbe che la disciplina avesse un portato ineludibilmente indicativo della finalità di regolare anche il pregresso, il che invero non si ravvisa.
Infine, l’orientamento del Tribunale di Roma che, con ordinanza del 19 giugno 2025, ha negato qualsiasi efficacia retroattiva, rilevando come il nuovo comma 2 dell’art. 2407 c.c. incida direttamente sulla portata del diritto al risarcimento e debba quindi essere considerato norma di diritto sostanziale.
In conclusione, le prime pronunce sull’applicazione della nuova disciplina della responsabilità dei sindaci ex art. 2407 c.c. meritano particolare attenzione, in quanto prendono posizione sul tema della retroattività o irretroattività del nuovo regime. Sul punto, se da un lato non sembrano sussistere particolari problemi interpretativi in merito all’irretroattività delle modifiche relative alla prescrizione, dall’altro, con riguardo ai limiti al risarcimento del danno, le decisioni analizzate lasciano intravedere un possibile contrasto giurisprudenziale.
2) il parere di Assonime
Da segnalare anche la dettagliata e articolata circolare Assonime n. 18 del 24 luglio 2025, che ha offerto una delle analisi più lucide e critiche della riforma.
Secondo Assonime, il nuovo impianto normativo segna uno strappo con la tradizionale logica della responsabilità civile, fondata sul principio del ristoro integrale del danno. Il tetto risarcitorio non si collega al pregiudizio effettivamente cagionato, ma al compenso percepito dal professionista, e ciò – secondo l’Associazione – contrasta con i principi generali dell’ordinamento.
Inoltre, il nuovo articolo 2407 c.c. si applica esclusivamente ai sindaci nel modello di governance tradizionale, lasciando inalterato il regime di responsabilità per altri soggetti che svolgono analoghe funzioni di controllo: revisori legali, amministratori non esecutivi, membri del consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico, componenti del comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monistico.
3) Il nodo “compenso percepito” e prescrizione
Un altro punto delicato riguarda la definizione di “compenso percepito”.
Mentre alcune pronunce giurisprudenziali (come quella del Tribunale di Bari) fanno riferimento al compenso effettivamente incassato, Assonime ritiene più coerente considerare il compenso pattuito o deliberato in assemblea, comprensivo dei gettoni di presenza. Diversamente, si rischierebbe di creare incentivi distorti – come la rinuncia formale al compenso per eludere il rischio risarcitorio.
La circolare affronta anche il tema della prescrizione.
L’art. 2407, comma 4, prevede ora un termine quinquennale per l’azione di responsabilità, decorrente dal deposito della relazione del collegio sindacale ex art. 2429 c.c..
Secondo Assonime, tale deposito deve intendersi quello presso il Registro delle imprese (art. 2435 c.c.), momento in cui il documento diventa pubblicamente accessibile.
Tuttavia, secondo la dottrina maggioritaria, il nuovo termine di prescrizione quinquennale introdotto dall’articolo 2407, quarto comma, del Codice civile deve ritenersi applicabile esclusivamente all’azione sociale di responsabilità, ovvero a quella promossa dalla società nei confronti dei propri sindaci per il danno arrecato al patrimonio sociale.
Al contrario, per le azioni di responsabilità intentate da soggetti diversi – come creditori sociali, soci o terzi danneggiati – continuano a trovare applicazione le regole generali in materia di decorrenza della prescrizione.
In questi casi, il termine non decorre da un dato formale e oggettivo, come il deposito della relazione dei sindaci presso il registro delle imprese, bensì dal momento in cui il soggetto danneggiato ha avuto (o avrebbe potuto ragionevolmente avere) conoscenza del pregiudizio subito e della condotta illecita che lo ha causato.
Si tratta di una distinzione tutt’altro che trascurabile, poiché incide direttamente sulla possibilità concreta di esperire l’azione risarcitoria e, dunque, sulla tutela dei diritti dei soggetti lesi, che possono trovarsi in situazioni molto diverse rispetto alla società.
Tra i profili applicativi che possono creare implicazioni delicate c’è senz’altro il caso, tutt’altro che raro nella prassi societaria, in cui i componenti del collegio sindacale rivestano anche il ruolo di Organismo di Vigilanza (OdV) ai sensi del D.lgs. 231/2001
In queste situazioni, l’inadempimento degli obblighi di vigilanza può rilevare anche sul piano della responsabilità civile del sindaco, ai sensi dell’art. 2407 c.c., ogniqualvolta si tratti di un’omissione riferibile – almeno in parte – alla sua funzione sindacale.
Ciò significa che, in assenza di dolo, la responsabilità sarà parametrata ai criteri stabiliti dal legislatore (cioè al tetto legato al compenso percepito), e non più a titolo pieno sul danno effettivamente subito dalla società.
Questa lettura risulta coerente con la logica di fondo della riforma, che intende ricalibrare il perimetro della responsabilità civile dei sindaci in funzione di un equilibrio tra doveri di vigilanza e sostenibilità del rischio professionale.
4) Osservazioni conclusive sulla riforma
In definitiva, la riforma del 2025 ha rappresentato un passaggio importante nel tentativo di riequilibrare la posizione dei sindaci, finora esposti a rischi sproporzionati rispetto ai mezzi e poteri effettivamente a loro disposizione. Ma la soluzione adottata reca alcune pesanti incertezze applicative, circa il profilo della retroattività del tetto massimo risarcitorio e della prescrizione quinquennale. Nel frattempo, professionisti e società devono muoversi in un contesto normativo frammentato, dove la giurisprudenza continua a giocare un ruolo da protagonista e dove la certezza del diritto è ancora lontana.










