a cura di Francesco D’Alonzo (1)
ABUSO DEL DIRITTO
Abuso del diritto – Finalità – Differenza con l’obbligo di “qualificazione” dell’atto registrato – Fattispecie.
Va escluso che l’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986
sia predisposto al recupero di imposte “eluse”, poiché l’istituto dell’”abuso
del diritto” – disciplinato oggi dall’art. 10-bis della l. n. 212/2000,
introdotto dal d.l.vo n. 128/2015 – presuppone una mancanza di “causa
economica” che non è viceversa prevista per l’applicazione del citato art. 20,
il quale semplicemente impone, ai fini della determinazione dell’imposta di
registro, di “qualificare” l’atto o il collegamento di più atti in ragione
della loro intrinseca portata, cioè in ragione degli effetti oggettivamente
raggiunti dal negozio o dal collegamento negoziale (Cass. civ., sez. trib.,
ord. 28.3.2018 n. 7637).
ACCERTAMENTO
Accertamento – Invalidità – Fattispecie – Emissione
prima dei 60 giorni dalla notifica del p.v.c. – Presupposti.
L’art. 12 della l. n. 212/2000 (c.d. statuto
del contribuente) – che al comma 7 sancisce l’invalidità dell’avviso di
accertamento emesso prima del decorso di 60 giorni dalla notifica del p.v.c. –
trova applicazione, come da espressa previsione legislativa, soltanto nell’ipotesi
in cui l’amministrazione finanziaria proceda ad accessi, ispezioni, verifiche
fiscali “nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali,
industriali, agricole, artistiche o professionali” (Cass. civ., sez. trib., sent.
21.3.2018 n. 7033).
APPELLO TRIBUTARIO
Appello tributario – Atti – Spedizione a mezzo
posta in busta chiusa – Irregolarità – Conseguenze.
Nel processo tributario la spedizione del
ricorso o dell’atto d’appello a mezzo posta in busta chiusa, pur se priva di
qualsiasi indicazione relativa all’atto in esso racchiuso, anziché in plico
senza busta come previsto dall’art. 20 del d.l.vo n. 546/1992, costituisce una
mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non
siano contestati, essendo, altrimenti, onere del ricorrente o dell’appellante
dare la prova dell’infondatezza della contestazione formulata; inoltre, la
decadenza è esclusa se il ricorso sia stato spedito nei termini di legge, anche
se ricevuto dal destinatario oltre tale termine (Cass. civ., sez. trib., ord.
21.3.2018 n. 7011).
AUTOTUTELA
Autotutela – Giurisdizione tributaria – Limiti.
In sede di autotutela tributaria il
contribuente non può limitarsi ad eccepire eventuali vizi dell’atto impositivo,
la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa a seguito della sua
intervenuta definitività, ma deve prospettare l’esistenza di un interesse di
rilevanza generale dell’amministrazione finanziaria alla rimozione di siffatto
atto: ciò in quanto non è dato al giudice tributario di invadere la sfera
discrezionale riconosciuta alla P.A. in punto di esercizio del potere di
annullamento dell’atto amministrativo in autotutela, pena il superamento dei
limiti esterni della giurisdizione medesima (Cass. civ., sez. V, ord. 23.8.2018
n. 7616).
CASSAZIONE
Giudizio di legittimità – Ricorso –
Proposizione in via autonoma da parte del destinatario di un ricorso avverso la
medesima sentenza – Natura – Ricorso incidentale – Configurabilità –
Ammissibilità – Condizioni.
Nell’ambito del giudizio di legittimità, l’impugnazione
proposta in via autonoma dalla parte a cui sia stato già notificato un ricorso
avverso la medesima sentenza ha natura di “ricorso incidentale” ed è
ammissibile solo se notificato e depositato nei termini per quest’ultimo
previsti (Cass. civ., sez. V, sent. 28.3.2018 n. 7640).
Giudizio di legittimità – Decisione di secondo
grado – Nullità – Vizio di omessa pronuncia – Presupposti.
Nel giudizio di cassazione l’omessa pronuncia,
quale vizio (di nullità) della sentenza di appello ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 4 c.p.c., può essere utilmente prospettata esclusivamente in
riferimento alla mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine
ad una domanda che gli è stata ritualmente proposta, sì da dar luogo all’inesistenza
di una decisione sul punto per la mancanza di un provvedimento indispensabile
alla soluzione del caso concreto (Cass. civ., sez. trib., sent. 21.3.2018 n.
7033).
GIUDICATO PENALE
Giudicato penale – Sentenza irrevocabile di
assoluzione dal reato tributario – Efficacia nel procedimento tributario –
Limiti.
Sebbene nel processo tributario la sentenza
penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula
“perché il fatto non sussiste”, non spieghi automaticamente efficacia di
giudicato, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i
quali l’amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti
del contribuente, essa può tuttavia essere presa in considerazione come
possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale nell’esercizio dei
propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell’ambito
specifico in cui detta sentenza è destinata ad operare (Cass. civ., sez. trib.,
sent. 21.3.2018 n. 7033).
GIURISDIZIONE TRIBUTARIA
Giurisdizione – Giudice tributario – Oggetto.
Agli effetti degli artt. 2 e 19 del d.l.vo n.
546/1992 la giurisdizione attribuita al giudice tributario è soltanto quella
relativa ai crediti tributari e, in generale, all’intera materia fiscale; essa
concerne esclusivamente le controversie aventi ad oggetto imposte e tributi di
ogni genere e specie, nonché il contenzioso catastale (Cass. civ., sez. Un.,
ord. 3.11.2017 n. 26149).
GRATUITO PATROCINIO
Patrocinio a spese dello Stato – Parte
ricorrente ammessa al gratuito patrocinio – Obbligo di versare l’importo
previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 – Non ricorre.
L’ammissione della parte ricorrente al gratuito
patrocinio determina l’insussistenza dei presupposti per il versamento dell’importo
previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.
1, comma 17, della 1. n. 228/2012, stante la prenotazione a debito in ragione
dell’ammissione al predetto beneficio (Cass. civ., sez. VI-1, ord. 14.6.2018 n.
15595).
Patrocinio a spese dello Stato – Istanza di
ammissione – Contenuta nel ricorso per cassazione – Competenza a decidere – Del
giudice che ha emesso il provvedimento gravato – Sussistenza – Della Corte di
cassazione – Esclusione.
Ove la domanda di ammissione al patrocinio
pubblico sia contenuta nel ricorso per cassazione, competendo la decisione
finale ammissiva al giudice del merito ed essendo essa efficace per tutte le
fasi o i gradi del giudizio (come si desume dagli artt. 75, comma 1, 93, comma 1,
124 e 126 del T.U. n. 115/2002), la relativa deliberazione non spetta alla
Corte di cassazione, ma al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato
(Cass. civ., sez. VI-1, ord. 18.6.2018 n. 16079).
IMPOSTA DI REGISTRO
Imposta di registro – Atti registrati – Forma –
Attività interpretativa – Canoni.
In ambito tributario, la prevalenza della
“natura intrinseca” degli atti registrati e dei loro effetti giuridici sul
titolo e sulla loro forma apparente vincola l’interprete a privilegiare, nell’individuazione
della struttura del rapporto giuridico tributario, la sostanza sulla forma e,
quindi, il dato giuridico reale conseguente alla natura intrinseca degli atti,
ed ai loro effetti giuridici, rispetto a ciò che formalmente è enunciato, anche
frazionatamente, in uno o più atti, con la conseguenza di dover riferire l’imposizione
al risultato di un comportamento nella sostanza unitario, rispetto ai risultati
parziali e strumentali di una molteplicità di comportamenti formali,
atomisticamente considerati (Cass. civ., sez. trib., ord. 28.3.2018 n. 7637).
IMPOSTA SUL VALORE
AGGIUNTO
Imposta sul valore aggiunto – Oggetto –
Convenzione di lottizzazione – Esecuzione di opere di urbanizzazione primaria
in luogo del pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei contributi comunali
– Imponibilità ai fini i.v.a. e delle imposte sul reddito – Esclusione.
In tema di i.v.a., l’esecuzione di opere di
urbanizzazione primaria, in attuazione di impegni assunti tramite una
convenzione di lottizzazione, è una modalità alternativa all’assolvimento dell’obbligo
di pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei contributi comunali ed ha, al
pari di questi ultimi, natura di prestazione patrimoniale imposta, talché è
esclusa sia dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, sia
dalle imposte sul reddito (Cass. civ., sez. V, sent. 28.3.2018 n. 7641).
PROCESSO TELEMATICO
Processo telematico – Giudizio tributario –
Ricorso per cassazione – Notifica – A mezzo di p.e.c. – Relata – Sottoscrizione
mediante firma digitale – Mancanza – Conseguenze – Inesistenza dell’atto –
Esclusione.
In tema di notifica a mezzo di p.e.c. del
ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dal giudice tributario, la
mancanza, nella relata, della firma digitale dell’avvocato notificante non è
causa di “inesistenza” dell’atto, potendo la stessa essere riscontrata
attraverso altri elementi di individuazione dell’esecutore della notifica, come
la riconducibilità della persona del difensore menzionato nella relata alla
persona munita di procura speciale per la proposizione del ricorso, essendosi
comunque raggiunti la conoscenza dell’atto e, dunque, lo scopo legale della
notifica (Cass. civ., sez. trib., ord. 16.2.2018 n. 3805).
Processo telematico – Notifiche telematiche –
Ricevuta di accettazione e consegna della p.e.c. – Effetti – Presunzione di
conoscenza della comunicazione – Ricorre.
In tema di notifiche telematiche, nel momento
in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della p.e.c. e di consegna
della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di
conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella
prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall’art. 1335 cod. civ.; spetta
quindi al destinatario, in un’ottica collaborativa, rendere edotto il mittente
incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione
legate all’utilizzo dello strumento telematico (Cass. civ., sez. III, sent.
31.10.2017 n. 25819).
Processo telematico – In genere – Notifica – A
mezzo di p.e.c. – Perfezionamento – Fattispecie.
In tema di processo telematico, la posta
elettronica certificata è il sistema che, per espressa previsione di legge
(d.P.R. 11.2.2005 n. 68) consente di inviare e-mail con valore legale
equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, presentando, rispetto
alla posta elettronica ordinaria, caratteristiche aggiuntive tali da fornire
agli utenti la certezza dell’invio e della consegna (o della mancata consegna)
delle e-mail al destinatario; tale sistema è stato creato proprio al fine di
garantire, in caso di contenzioso, l’opponibilità a terzi del messaggio; i
gestori certificano, quindi, con le proprie “ricevute” che il messaggio: a) è
stato spedito; b) è stato consegnato; c) non è stato alterato; in ogni avviso
inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data
ed ora di ognuna delle operazioni descritte; i gestori inviano avvisi anche in
caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio,
consegna) in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di
un messaggio; di conseguenza, la semplice verifica dell’avvenuta accettazione
dal sistema e della successiva consegna, ad una determinata data ed ora, del
messaggio di posta elettronica certificato contenente l’allegato notificato è
sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica (Cass.
civ., sez. III, sent. 31.10.2017 n. 25819).
Processo telematico – Giudizio di cassazione –
Notifiche a mezzo di p.e.c. – Nullità – Principio di cui all’art. 156 c.p.c. –
Applicabilità – Sussiste.
In tema di giudizio telematico per cassazione,
anche alle notifiche a mezzo di p.e.c. va applicato il principio, sancito in
via generale dall’art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata
se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato; principio, questo, che vale
anche per le notificazioni, per le quali la nullità non può essere dichiarata
tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia
venuto a conoscenza del destinatario, statuendo altresì, riguardo alla modalità
con la quale l’eccezione di nullità viene sollevata, l’inammissibilità dell’eccezione
con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche
le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia
comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare
altro pregiudizio per la decisione finale della Corte (Cass. civ., sez. trib.,
ord. 16.2.2018 n. 3805).
Processo telematico – Giudizio di cassazione –
Parte ricorrente – Indicazione indirizzo di p.e.c. – Omessa elezione di
domicilio in Roma – Effetti.
Nel giudizio per cassazione, a seguito delle
modifiche dell’art. 366 c.p.c. introdotte dall’art. 25 della l. 12 novembre
2011 n. 183, qualora il ricorrente non abbia eletto domicilio in Roma ed abbia
indicato l’indirizzo di p.e.c. ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria,
è valida la notificazione del controricorso presso la cancelleria della Corte
di cassazione, perché, mentre l’indicazione della p.e.c. senza ulteriori
specificazioni è idonea a far scattare l’obbligo del notificante di utilizzare
la notificazione telematica, non altrettanto può affermarsi nell’ipotesi in cui
l’indirizzo di posta elettronica sia stato indicato in ricorso per le sole
comunicazioni di cancelleria (Cass. civ., sez. VI-3, ord. 5.10.2017 n. 23289).
Processo telematico – Giudizio tributario –
Sentenza di appello – Notifica – A mezzo di p.e.c. – Effettuata prima del 1°
dicembre 2015 – Conseguenze – Fattispecie.
In tema di contenzioso tributario telematico,
la notifica della sentenza di appello effettuata tramite p.e.c. dal difensore
del contribuente, munito di autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di
appartenenza ex lege n. 53/1994, all’amministrazione finanziaria in data
5 dicembre 2014 non è idonea a far decorrere il termine breve per la
proposizione del ricorso per cassazione ai sensi del combinato disposto dell’art.
51, comma 1°, del d.l.vo n. 546/1992 in relazione all’art. 38, che a sua volta
richiama l’art. 16 del decreto medesimo, norma che non contemplava la
previsione della notifica del ricorso a mezzo p.e.c., viceversa prevista dal
nuovo art. 16-bis, la cui applicabilità decorre dal 1° dicembre 2015 per
le sole notifiche tramite p.e.c. degli atti nel processo tributario telematico
sperimentale dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria;
posto che l’art. 1 della l. n. 53/1994, secondo periodo, nel testo da ultimo
risultante a seguito della modifica apportata dall’art. 46, comma 1°, lett. a),
n. 2) del d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella l. n. 114/2014,
dispone che, quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente della
stessa norma, fatta eccezione per l’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine,
“la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale
può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata”, si ricava a
contrario dalla citata disposizione, avuto riguardo alla specialità delle
disposizioni che regolano il processo tributario dinanzi alle commissioni
tributarie provinciali e regionali, che detta forma di notifica, come di
seguito disciplinata dall’art. 3-bis della citata legge n. 53, come inserito
dall’art. 16-quater del d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni
nella l. 7 n. 221/2012, che ha abrogato il comma 3-bis dell’art. 3 della
legge n. 53 cit., non è ammessa per la notificazione degli atti in materia
tributaria, se non espressamente disciplinata dalle specifiche relative
disposizioni (Cass. civ., sez. VI-T, ord. 12.9.2016 n. 17941).
PROCESSO TRIBUTARIO
Processo tributario – Procura difensiva –
Conferimento – Modalità.
Nel processo tributario, le modalità di
conferimento dell’incarico ai difensori sono disciplinate, nel giudizio di
primo grado, dall’art. 12, comma 3, del d.l.vo n. 546/1992, il quale consente
che il conferimento abbia luogo, oltre che con atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero in calce od a margine di un atto del processo,
anche oralmente con dichiarazione verbalizzata in udienza, sicché la mancanza
di autenticazione, da parte del difensore, della firma apposta dal contribuente
per procura in calce od a margine del ricorso introduttivo non ne determina l’inammissibilità,
salvo che la controparte non contesti espressamente l’autografia della
sottoscrizione non autenticata (Cass.
civ., sez. V trib., ord. 7.3.2018 n. 5426).
Processo tributario – Giudizio di cassazione –
Error in procedendo – Configurabilità – Presupposti – Differenza tra censure ex
art. 360 n. 4 e n. 5 c.p.c.
Nel procedimento tributario di cassazione, il
rapporto tra le istanze delle parti e la censurata pronuncia del giudice può
dare luogo a due diversi tipi di vizi: se il giudice omette del tutto di
pronunciarsi su una domanda od un’eccezione, ricorrerà un vizio di nullità
della sentenza per “error in procedendo”, impugnabile in cassazione ai sensi
dell’art. 360, n. 4 c.p.c.; se, invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o
sull’eccezione, ma senza prendere in esame una o più delle questioni giuridiche
sottoposte al suo esame nell’ambito di quella domanda o di quell’eccezione,
ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in cassazione ai sensi dell’art.
360, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., sez. trib., sent. 21.3.2018 n. 7033).
SOCIETÀ DI PERSONE
Società di persone – Impugnazione dell’avviso
di rettifica dei redditi – Litisconsorzio necessario tra società e soci –
Sussiste – Trasformazione in corso di causa della società di persone in società
di capitali – Irrilevanza.
Nel processo tributario c’è litisconsorzio
necessario tra la società di persone ed i soci, compresi gli accomandanti, in
virtù della “unitarietà” dell’accertamento dei relativi redditi ai sensi dell’art.
5 del d.P.R. n. 917/1986, senza che possa assumere rilevanza la trasformazione,
in corso di causa, della società di persone in società di capitali (Cass. civ.,
sez. trib., ord. 21.3.2018 n. 7026).
TA.R.S.U.
Tributi locali – Tassa raccolta dei rifiuti
solidi urbani – Commisurazione – Parametri – Capacità di produrre rifiuti –
Garage – Imposta – Applicabilità – Fattispecie.
In tema di ta.r.s.u., l’art. 65, comma 1, del
d.l.vo n. 507/1993, come sostituito dall’art. 3, comma 68, della l. n.
549/1995, nello stabilire che la tassa “può” essere commisurata a determinati
parametri – quantità e qualità dei rifiuti prodotti, costi di smaltimento -,
teorici oppure effettivi a seconda della popolazione comunale, consente di
conformare la tariffa anche ad altri parametri, reperibili entro i limiti della
logica e dell’equità contributiva, ossia della legittimità dell’atto
amministrativo; perciò, non è priva di logica giuridica l’affermazione secondo
cui anche i garage sono soggetti alla ta.r.s.u. perché producono rifiuti
apprezzabili (Cass. civ., sez. trib., sent.
2.3.2018 n. 4961).
(1) Avvocato cassazionista – Camera Avvocati
Tributaristi di Caserta
ss=”
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