Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Causa C 281/12, sentenza 19 dicembre 2013 [Trento Sviluppo S.r.l.]
Una pratica commerciale dev’essere qualificata come «ingannevole», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), qualora tale pratica, da un lato, contenga informazioni false o possa ingannare il consumatore medio e, dall’altro, sia idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
![Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Causa C 281/12, sentenza 19 dicembre 2013 [Trento Sviluppo S.r.l.]](https://i0.wp.com/www.economiaediritto.it/wp-content/uploads/2014/01/1040136_82699226.jpg?resize=700%2C357&ssl=1)





