Diritto Criminologia e criminalistica

Il confronto dei periti come metodo di convalida delle opinioni

di Monika Filipowska – Tuthill [i]

(Traduzione dalla lingua polacca a cura di Jolanta Grębowiec-Baffoni)

Il confronto dei periti come metodo di convalida delle opinioni

La questione della cooperazione dell’organo processuale con il perito e il suo impatto sulla precisione del parere è molto importante. Nella letteratura polacca del processo penale e della criminalistica vi è ampia considerazione della prova dell’opinione del perito, tuttavia, l’interesse per il problema di ricerca che verrà sollevato in questa elaborazione, si verifica di solito sul margine delle considerazioni.

Il diritto processuale polacco comprende una serie di regolamenti che hanno per obiettivo la corretta esecuzione della perizia da parte dell’esperto. Tra queste disposizioni bisogna elencare quelle che si riferiscono alla selezione del perito da parte dell’organo processuale, riguardano la determinazione dell’ambito delle attività di ricerca svolte dall’esperto, indicando l’oggetto, l’ambito e, se necessario, la formulazione delle domande specifiche (art. 194 codice di procedura penale), l’esclusione dell’esperto e le conseguenze della divulgazione del motivo di esclusione (art. 196 c.p.p.) o del contenuto del parere e del forma della sua presentazione (art. 200 c.p.p.).

Tuttavia, queste normalizzazioni non eliminano la situazione quando l’esecutore della perizia presenta all’organo processuale l’opinione affetta da uno dei difetti considerati nell’art. 201 c.p.p., ovvero: ambiguità, incompletezza, contraddizione interna, e, infine, la contraddizione con un altro parere espresso nello stesso caso.

Naturalmente, il legislatore determina le misure di controllo della prova dell’opinione del perito – del controllo svolto dall’organo processuale al fine di garantire condizioni ottimali per una valutazione accurata della prova, al momento di una valutazione complessiva di tutte le prove nella causa[ii], deliberando nella normalizzazione di cui sopra, che se il parere è incompleto o poco chiaro, o quando vi è una contraddizione all’interno della stessa opinione, o tra diverse opinioni nella stessa causa, è possibile nominare di nuovo gli stessi esperti o nominare degli altri.

Tuttavia, la specificità della prova dell’opinione del perito, che si manifesta nel fatto che questo tipo di prova rimane nell’ambito di conoscenze speciali, fa che lo svolgimento del controllo e della valutazione di questo tipo di prova è, per l’organo giudiziario ,il compito con un alto grado di difficoltà. Soprattutto nella situazione quando i periti esprimendo le loro opinioni nella stessa causa, presentano i pareri che rimangono nel rapporto di contraddizioni.

Nelle situazioni quando si verificano le contraddizioni tra le opinioni, l’organo processuale deve affrontare una grande sfida, vale a dire, trovare le risposte a una serie di domande importanti – circa la ragione di questo stato di cose (la fonte di contraddizioni), ovvero, rispondere quali dei modi di convalidazione del difetto, indicati nell’ all’art. 201 del c.p.p., scegliere – se richiamare gli stessi esperti al fine di effettuarne l’interrogatorio e il confronto, oppure respingere le opinioni contrastanti e nominare un altro esperto al fine di emettere un nuovo parere, e finalmente deve rispondere alla domanda circa il valore probatorio del parere, quale dei pareri accogliere come base di risoluzione del caso e quale rifiutare. Questi temi sono oggetto di presente studio. Dal punto di vista di realizzazione dei diritti delle parti nell’ambito di monitoraggio e di valutazione dell’opinione del perito nella fase preliminare, è importante la normalizzazione contenuta nell’art. 318 c.p.p. In base a tale disposizione, nel caso di ammissione della prova dell’opinione del perito, l’organo giudiziario è tenuto a:

  • consegnare la decisione di ammissione della prova.

Il monitoraggio e la valutazione del parere che, come detto sopra, non è solo il diritto e l’obbligo dell’organo processuale. Dal momento che l’attuazione delle attività che rientrano in questo ambito deve essere accompagnata dal rispetto del principio del contraddittorio, anche le parti del processo possono parteciparne.

L’attività delle parti a volte si verifica già nella fase di ammissione della prova della perizia –  e può iniziare dal momento in cui la parte presenta la richiesta della nomina del perito, invece nella situazione in cui l’organo processuale ammette la prova, la parte ottiene il diritto e l’effettiva possibilità di presentare le richieste di modificare la decisione sulla sua ammissione  – non solo nella questione di esclusione del perito e della sua sostituzione, ma anche sul numero dei periti, sul termine di esecuzione della perizia, ma anche sull’integrazione della decisione attraverso i quesiti aggiuntivi;

  • L’ammissione alla partecipazione nell’interrogatorio dei periti e nell’eventuale confronto. L’interrogazione dell’esecutore della perizia oppure il confronto dei periti offre l’opportunità di spiegare o di chiarire le parti vaghe o controverse della perizia(dell’opinione scritta), incomprensibili per l’organo processuale e (o) delle parti e porre domande supplementari, o di controllo [iii].

Invece dalla tattica delle parti o dei loro rappresentanti dipende se il loro atteggiamento sarà di carattere attivo, ovvero ponendo le domande, presentando le richieste sul contenuti e sul svolgimento delle attività, ecc., oppure di carattere passivo, limitandosi alla sola presenza. L’ultima Purtroppo, l’ultima delle situazioni indicate è abbastanza frequente.  La mancanza di reazione delle parti e degli altri partecipanti, soprattutto non approfittando della possibilità di formulare le domande al perito, sia per eccessiva fiducia nelle opinioni, sia per l’insufficiente conoscenza dell’argomento peritale, fa che si perde l’occasione di acquisire gli argomenti essenziali che potrebbero essere utilizzati nel determinare la verità materiale, o nella difesa dell’imputato;

  • La possibilità di conoscere il parere depositato, se è stato presentato per iscritto. Più spesso le parti realizzano il diritto al controllo solo al termine delle indagini e dopo la deposizione dell’opinioni, indicando i difetti sia nelle attività indagatorie che nella stessa opinione,

presentando le accuse e le eventuali richieste correlate all’opinione. Nelle loro accuse le parti possono sollevare i difetti dell’opinione di cui all’art. 201 c.p.p., derivanti per esempio dalla mancata considerazione del materiale di ricerca avente grande importanza per lo sviluppo del parere, dall’omissione di una delle possibili versioni degli eventi, dalle conclusioni illogiche, e della mancanza del loro supporto nella realizzazione degli studi svolti dall’esperto. Di conseguenza, le parti, cercando di regolarizzare questi difetti, presenteranno le proposte per integrare l’opinione o per richiamare gli stessi esperti o per nominare degli altri con obiettivo di riesaminare le stesse questioni, quindi di riedizione di un secondo parere o di un parere nuovo. Le parti possono anche sollevare le accuse  contro il parere di un esperto soggetto a esclusione o riguardanti il metodo dell’indagine utilizzati dal perito. Le parti possono anche presentare la richiesta di confronto dei periti. L’esecuzione delle attività di cui all’art. 318 c.p.p., come giustamente viene sottolineato nella dottrina, gioca un ruolo importante per l’importanza dell’opinione del perito nella determinazione dello stato dei fatti nel procedimento preliminare e di conseguenza anche nella realizzazione della difesa.

In virtù della disposizione illustrata l’organo processuale non può annullare i suoi obblighi verso i difensori e verso i procuratori delle parti, se godono di libertà. A questo proposito i diritti delle parti e dei loro rappresentanti sono assoluti. L’unica eccezione è prevista per una persona sospetta privata della libertà. La sua presenza al luogo delle indagini può essere tralasciata se dovesse tradursi in gravi difficoltà.

La cooperazione dell’organo processuale con il perito può essere intrapresa ancora prima dell’emissione della decisione sulla apertura dell’indagine o dell’inchiesta – nell’ambito dell’indagine nella misura necessaria (art. 308§1 c.p.p.). L’ambito e la varietà di forme di possibile cooperazione tra i due soggetti aumenta nel procedimento preliminare, in cui gli esperti, oltre a funzioni rudimentali connessi con la consegna dell’opinione – possono partecipare alle attività, come ad esempio interrogazione dei testimoni e dei sospettati, controlli, perquisizione, esperimento giudiziale, ispezione del sito, presentazione o confronto.

Come esempi di utilizzo della conoscenza specialistica del perito nell’ambito delle attività connesse con la sua partecipazione, si indica ad esempio: la collaborazione con l’organo processuale nelle preparazioni delle attività; l’organizzazione delle attività sotto il profilo tecnico-strumentale; precisazione dell’obiettivo, percorso e il contenuto delle azioni eseguite; effettuazione di una valutazione professionale dei risultati di tali azioni.

Il confronto degli esperti è una forma specifica di interrogatorio che consiste nell’interrogatorio simultaneo dei periti sulla stessa circostanza con motivo di chiarire le contraddizioni tra le opinioni presentate da loro – contraddizioni che non possono essere evitate, data l’assenza delle norme uniformi nello svolgimento e nella valutazione delle prove scientifiche, in molti tipi di ricerca.

I motivi di verificarsi delle differenze nelle posizioni degli esperti possono essere tanti; per esempio, possono derivare dal fatto che gli esecutori delle perizie dispongono di diversi materiali di ricerca, oppure perché utilizzano diversi metodi di ricerca o svolgono le indagini nelle condizioni disuguali, oppure utilizzano diversi strumenti di analisi, oppure rappresentano diverse “scuole” scientifiche, o assumono diverse interpretazioni dei risultati ottenuti, oppure possiedono le qualifiche diverse. Il confronto può portare a conciliare le posizioni degli esperti e anche il riconoscimento da parte di un esperto il difetto della proprio opinione, come conseguenza di adozione della validità degli argomenti dell’altro esperto.

Indubbiamente questa problematica è estremamente interessante per la possibilità di rimuovere i difetti retroattivi, che hanno influito sull’attività, o su un insieme delle attività o su interi procedimenti precedenti. Di conseguenza, la discussione degli esperti nelle discussioni di confronto faciliterà all’organo processuale il riconoscimento delle fonti di conflitto tra le opinioni, la loro spiegazione, e spesso la loro eliminazione.

Il confronto degli esperti, come metodo per spiegare le contraddizioni nelle perizie può essere realizzato sia nel procedimento preliminare che giudiziario. Il posizionamento di questa operazione nella fase preparatoria del procedimento ha, senza dubbio, una sua giustificazione.

Organo processuale, eseguendo il dovere legale di controllare l’opinione, prendendo la decisione di svolgere il confronto nel procedimento preliminare, fa che l’opinione assumerà pieno valore probatorio già in questa fase del procedimento.

Questo fatto è di sostanziale importanza. In primo luogo, l’uso appropriato della prova dell’opinione del perito è un elemento importante delle tattiche investigative realizzate correttamente. La spiegazione, durante il  confronto, dei conflitti  che si sono verificati tra le diverse opinioni nella stessa questione, permette acquisire informazioni pertinenti che possono condizionare le ulteriori fasi della procedura, ad esempio, relative all’ordine di altre perizie specialistiche, alla comunicazione delle accuse al sospettato, o al modo di completamento delle indagini. Inoltre, non bisogna dimenticare che nel modello attuale la funzione del procedimento preliminare è la preparazione del caso, non solo per l’accusa, ma anche per la corte. Di conseguenza sembra che l’organo processuale non può spostare l’intero onere delle spiegazioni professionali al procedimento davanti alla corte.

Il legislatore, guidato dall’obiettivo di acquisire il parere corretto dell’opinione, prevede quindi due vie di convalidazione dei difetti dell’opinione, lasciando la scelta all’organo processuale: richiamare gli stessi esperti o nominare degli altri. Questa sequenza ha tuttavia il carattere di sistemazione, non è l’espressione di una priorità legale, tuttavia dal punto di vista prasseologico e in conformità al principio di economia processuale, il modo più indicato per rimuovere gli sostanziali difetti presenti nell’opinione è un’altra consultazione degli stessi esperti. La consultazione con un’altra fonte è indicata solo quando la soluzione precedente si è rivelata inefficace.

Allo stesso tempo, è opportuno sottolineare che l’esistenza delle contraddizioni tra le opinioni di per sé non costituisce la base della disposizione dell’art. 201 c.p.p., non obbliga l’organo processuale di chiamare nuovamente gli stessi esperti e n di nominare degli altri. Un tale obbligo sorge solo quando il materiale probatorio raccolto nella causa non permette di riconoscere nessuna delle opinioni contrastanti come convincente e rispettante esigenze processuali. Nella letteratura che solleva la questione di controllo e di valutazione della prova dell’opinione dell’esperto, si possono incontrare i punti di vista ai quali non si può negare la ragionevolezza e che si esprimono sul fatto che non in ogni caso è opportuno applicare le misure di cui all’art. 201 della legge del procedimento penale.

Così sarà in una situazione di scarsa utilità sostanziale dell’opinione o di bassa rilevanza del difetto stesso consistente in incompletezza dell’opinione, quando l’organo processuale sulla base di tutte le circostanze del caso e della propria conoscenza generale sarà in grado di valutare e utilizzare tale opinione. Di conseguenza si dovrebbe supporre che la presenza delle opinioni contrastanti in una determinata causa non giustifica subito il confronto dei loro autori o la nomina degli altri esperti. In pratica, il confronto dovrebbe avvenire quando alla valutazione sono state presentate due (o più) opinioni, di cui ciascuna analizzata separatamente nella valutazione dell’organo è chiara, completa e logica, e ciò nonostante vi è una discrepanza tra i loro elementi essenziali.

La decisione in merito all’applicazione dell’art. 201 c.p.p.  prende esclusivamente l’organo processuale effettuante il controllo e la valutazione. Come giustamente ha sottolineato la Corte d’appello di Wrocław nella sentenza dell’8 maggio 2001, il fatto che l’opinione della esperta non soddisfi l’imputata non significa che la corte è obbligata ad ammettere la prova di un’altra opinione.

Alla luce dell’art. 201 c.p.p. si è formata l’opinione che se la perizia è convincente e completa per la corte che ha giustificato la propria posizione a questo proposito giustificato, il fatto che tale parere non è convincente (incompleto) per le parti in causa, non è un prerequisito per l’ammissione di un secondo parere sulla base della legge commentata. Ciò non significa, tuttavia, di privare la parte di possibilità di presentare la domanda di applicare la disposizione della legge art. 201 c.p.p. Anche la parte dispone del diritto di controllo e di contestare il parere. Tuttavia, la parte che chiede la nomina di un altro esperto, come ha notato la Corte d’appello a Lódź  nella sentenza dell’11 ottobre 2000, deve dimostrare che l’opinione è incompleta o poco chiara, o vi è una contraddizione nella stessa opinione, o tra le opinioni.

È di importanza decisiva la valutazione della corte, se la sua posizione a questo proposito è stata giustificata,  e non la valutazione delle parti. La corte prenderà quindi in considerazione la richiesta della parte solo se condividerà le sue accuse e le valutazioni. La convinzione soggettiva della parte sull’opinione svolta in modo difettoso, od ogni altra indicazione sui difetti o sulle contraddizioni in nessun caso non può decidere sull’obbligo di ammettere dalla corte un altro parere.

Un importante problema relativo alla situazione di conflitto tra le opinioni è che il giudice non può rifiutare le opinioni contrastanti svolte dagli specialisti e assumere una propria, differente, posizione nella causa. Questo concetto si riflette nelle sentenze formulate sia sulla base della legge processuale penale in vigore attualmente e precedentemente. Nella sentenza del 5 febbraio 1969, la Corte Suprema esprimendosi su questo argomento ha esplicitamente dichiarato che il rifiuto di tutte le perizie e l’accettazione da parte del giudice di un proprio, diverso punto di vista, equivale al rilascio di una propria perizia.

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  • Vedi sentenza Corte Suprema del 3 marzo 1981, IV KR 271/80, OSNPG 8-9/1981, pos. 101.

[i] Dott. Ph.D. Monika Filipowska – Tuthill, l’Università di Legge „H. Chodkowska” di Wrocław (Polonia)

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