Diritto

Comparto edile: confermata la riduzione contributiva

Comparto edile: confermata la riduzione contributiva

di Francesco Pizzuto

Il 31 gennaio 2017 la Direzione Centrale Entrate dell’Istituto previdenziale (di concerto con la Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e Tecnologici) ha reso pubbliche le modalità operative relative all’invio e alla gestione delle istanze del flusso uniemens al fine di fruire dello sgravio sull’ammontare dei contributi dei lavoratori appartenenti al settore dell’edilizia.

Il periodo di riferimento è quello che va da gennaio a dicembre del 2016. L’ammissione al regime agevolato, già anticipato alcuni mesi addietro, necessitava della nota di completamento formalmente annunciata con la Circolare Inps n. 23.

Lo scorso 22 dicembre veniva registrato presso la Corte dei Conti il Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro del 10 novembre 2016 recante la “Determinazione della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile”. Il valore percentuale di tale scomputo, istituito per la prima volta nel 1995 (art. 29, L. 231 di conversione del Decreto Legge n. 244/95) e poi modificato dalla Legge n. 247 del 2007, dev’essere vagliato e fissato di anno in anno. Entro il 31 maggio di ciascun anno, infatti, il Governo procede all’accertamento della possibilità di confermare o rideterminare la riduzione contributiva a beneficio delle imprese esercenti attività edile. Come avvenuto per il 2015 (con Decreto direttoriale dell’1 dicembre 2015), anche per il 2016 la riduzione risulta pari all’11,50 per cento.

In particolare è importante ricordare che il beneficio si applica esclusivamente agli operai in possesso di un contratto di almeno 40 ore settimanali, con l’ovvia conseguenza che restano tagliati fuori i lavoratori part-time; così pure tutti quei soggetti già portatori di agevolazioni contributive in favore dell’azienda (si tratta di coloro i quali rientrino nelle liste di mobilità ai sensi della Legge 223/91, oppure di chi fosse stato assunto nell’ambito dell’esonero contributivo per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato).

I datori di lavoro possono procedere con l’invio delle richieste per ottenere l’applicazione della misura prevista entro e non oltre il 15 aprile 2017. Tuttavia, la concessione della stessa è subordinata al rispetto di alcune condizioni imprescindibili quali: l’attestazione della regolarità contributiva, il rispetto dei contratti collettivi e dei minimali retributivi e l’assenza di “condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza sociale e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione” (art. 36 bis, co. 8, Decreto Legge n. 223 del 2006).

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