Diritto

Le principali novità fiscali della Legge di stabilità 2014

(di Debora Mirarchi)

PREMESSA

Dopo un lungo e acceso dibattito fra le forze politiche in campo, la manovra per il 2014 è stata definitivamente approvata e, finalmente, è diventa Legge.

Composta da un solo articolo con ben 748 commi, la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, c.d. Legge Stabilità, 2014, senza pretese di essere ricordata per le grandi e radicali riforme nel settore economico prevede nuovi inasprimenti del carico fiscale soprattutto con riferimento alla casa e nuovi tagli alla spesa pubblica.

Pur mancando la “svolta” che molti aspettavano alla nuova manovra finanziaria deve riconoscersi il pregio di aver provato ad incidere, seppur sensibilmente, sulla tanto delicata materia del lavoro.

1. Novità in tema di agevolazioni fiscali

1.1 Aiuto alla crescita economica (ACE – art. 1, commi 137 – 138)

Tra le più importanti novità in tema di agevolazioni fiscali, deve essere segnalato il potenziamento dell’Aiuto per la Crescita Economica (c.d. ACE) già a partire dal periodo di imposta 2014.

Introdotto con il Decreto Monti (D.L. n. 201/2011) al fine di incentivare il sistema produttivo italiano attraverso la previsione di una agevolazione per le imprese che decidono di rafforzare la propria struttura patrimoniale, l’ACE rappresenta un beneficio consistente nella detassazione di una parte di reddito in misura corrispondente ai complessivi conferimenti in denaro apportati dai soci o agli utili conseguiti non distribuiti perché destinati a ricapitalizzare il patrimonio societario.

La Legge di Stabilità 2014 rilancia e potenzia l’ACE mediante l’incremento graduale dell’aliquota da utilizzare per il calcolo della detassazione[1]. Infatti, il coefficiente dal 3% (previsto per il biennio 2011-2013) passa al 4% per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 4,5% per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 e al 4,75% per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016.

Dal 2017 l’aliquota sarà, invece, determinata annualmente (entro il 31 gennaio di ogni anno) con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze

La nuova Legge di Stabilità scommette, quindi, sull’importanza di tale agevolazione premiando le società che scelgono di incrementare il proprio patrimonio netto.

1.2 Proroga per gli adempimenti e per i versamenti dei tributi, contributi previdenziali e premi di assicurazione per i residenti nell’isola di Lampedusa (art. 1 commi 612-615)

Altra importante novità apportata dalla Legge Stabilità riguarda la previsione di una proroga per i vari adempimenti in tema di tributi e contributi previdenziali riservata ai soli residenti dell’isola di Lampedusa, in ragione della particolare e difficile situazione affrontata a seguito dell’eccezionale flusso immigratorio delle popolazioni provenienti dal Nord Africa.

In virtù della proroga, i versamenti dei tributi dovranno essere effettuati alla prima scadenza utile prevista dopo il 31 dicembre 2013 o, in alternativa, in una unica soluzione con la maggiorazione degli interessi al tasso legale a decorrere dal 31 dicembre 2013 sino alla data di versamento.

La Legge prevede, altresì, la possibilità di presentare istanza per la dilazione di pagamento all’Agenzia delle Entrate competenze senza applicazione di alcuna sanzione.

1.3 Nuove detrazioni per gli interventi volti al recupero e alla ristrutturazione edilizia e per lavori di riqualificazione energetica (art. 1, comma 139)

Salutate con particolare favore sono le nuove detrazioni previste dal testo della Legge Stabilità per soggetti IRPEF ed IRES che realizzino determinate tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica e al recupero del patrimonio edilizio e per l’acquisto di grandi e piccoli elettrodomestici.

Per gli interventi sul risparmio energetico la Legge Stabilità, modificando l’art. 14 del D.L. n. 63/2013, proroga il termine per poter usufruire delle detrazioni in parola e ritocca le relative aliquote, stabilendo la misura del:

–          65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;

–          50% per le spese sostenute dall’1 gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2015.

Diverse aliquote scontano i medesimi interventi se eseguiti in contesti condominiali e, in particolare, nelle parti comuni dell’edificio. Per tali tipologie di interventi è prevista aliquota del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015 e del 50% per le spese sostenute dall’1 luglio 2015 al 30 giugno 2016.

Per le opere di recupero edilizio la detrazione ai fini IRPEF prevista dall’art. 16 bis del TUIR è pari al 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014, e 40% per le spese sostenute dall’1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. A partire dal periodo di imposta 2016 la detrazione spetterà nella misura prevista a regime pari al 36% con un limite di spesa di € 48.000,00.

Per il c.d. bonus arredo, previsto per l’acquisto di mobili di arredo e grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni), la detrazione massima prevista è pari al 50%, su un limite massimo di spesa di € 10.000,00 per tutti gli oneri sostenuti a partire dal 6 giugno 2013 sino al 31 dicembre 2014.

1.4 Agevolazioni per le imprese operanti in territori colpiti dagli eventi sismici (art. 1, comma 361 – 366)

Altre importanti agevolazioni sono riservati alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012. Le imprese che, a partire dal 20 maggio 2012, hanno realizzato o realizzano investimenti produttivi nelle zone colpite dal sisma, la Legge di Stabilità riconosce nuove agevolazioni sotto forma di contributo in conto di capitale. Alle Regioni dell’Emilia Romagna, Lombardia e Veneto è demandato il compito di definire le modalità di concessione dei contributi statuendo:

–          l’ammontare massimo e i criteri di valutazione;

–          le eventuali spese connesse;

–          la documentazione da produrre;

–          le condizioni e i presupposti per il riconoscimento e la revoca del contributo, la procedura da seguire, nonché specifiche modalità di controllo.

1.5. Agevolazione per ATI e RTI (art. 1, commi 56-59)

Altre importanti forme di agevolazioni sono introdotte nell’art. 1, commi 56-59 del Testo di Legge e riconosciute a specifiche categorie di soggetti in ragione della attività esercitata.  Si tratta di agevolazioni sostenute tramite l’istituzione di un fondo di 5 milioni di euro per le annualità 2014-2015 istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico destinato a sostenere imprese che si uniscono in associazioni temporanee di imprese (ATI) o in raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) al fine di incentivare:

– la promozione, la ricerca e lo sviluppo di software e hardware;

– l’ideazione di strumenti di condivisione e di utilizzo di documentazione in comunità;

– la creazione di comunità online e fisiche per la collaborazione in progetti e la condivisione di conoscenze;

– l’accesso alle tecnologie di fabbricazione digitale;

– creazione di nuove realtà industriali;

– la promozione di modelli di attività di vendita non convenzionali e innovativi.

2. Novità in tema di tributi locali

2.1 L’imposta Unica Comunale (IUC- art.1, commi 639 – 679 e 681 – 703)

La Legge Stabilità fa il punto anche sulla complessa e articolata materia dei tributi locali, introducendo la nuova tassa sulla casa la c.d. IUC ossia “Tassa Unica Comunale” che sostituisce, soltanto in parte, la ormai vecchia e tanto odiata IMU inglobando anche la nuova tassa sui servizi comunali la c.d. TRISE che, nonostante i tentativi, di fatto, non è mai entrata in vigore.

L’obiettivo della riforma sta tutto nell’aggettivo “unica”.

Tutto il carico fiscale riconducibile al mattone è accorpato in una unica imposta.

La nuova tassa, infatti, si articola sulla base di due diverse componenti:

– una di natura patrimoniale dovuta dal possessore dell’immobile che continua ad versare l’IMU, ad esclusione della abitazione principale e

–  l’altra di natura diversa in quanto riferita ai servizi e formata, a sua volta, dalla c.d. TASI ovvero l’imposta sui rifiuti e dal TARI il nuovo contributo per i servizi invisibili.

Importante ruolo è giocato dai Comuni che dovranno adottare un regolamento specifico per la gestione delle singole componenti (TARI e TASI) nonché mettere a disposizione dei contribuenti il modello per la presentazione della dichiarazione IUC, il cui termine è fissato per il 30 giugno dell’anno successivo rispetto a quello in cui inizia la detenzione o il possesso.

È previsto anche un regime sanzionatorio ah hoc per le violazioni in materia di IUC.

In caso di omesso o insufficiente versamento la sanzione è pari al 30% del tributo non versato. Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica una sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato con un limite minimo di € 50,00. La dichiarazione infedele è punita con la sanzione dal 50% al 100% del tributo non corrisposto con la previsione, anche in questo caso, di un minimo di € 50,00. E, infine per la mancata, incompleta risposta al questionario del Comune (entro 60 giorni dalla notifica) è prevista una sanzione fissa da € 100,00 a € 500,00.

Il pagamento entro 60 giorni consente la riduzione delle predette sanzioni ad 1/3.

2.2 La nuova tassa sui servizi invisibili (TARI – art. 1, commi 641 – 668 e 686)

Il presupposto impositivo del TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani[2]. Sono, invece, escluse dal pagamento della TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie purché non operative, le aree condominiali comuni che, in quanto tali, ai sensi dell’art. 1117 c.c., non sono detenute o occupate in via esclusiva. Sono, inoltre, esclusi dall’applicazione della nuova tassa le aree dalle quali si producono in maniera continuativa rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti, in via autonoma, i produttori. Non è tenuto al pagamento della tassa il soggetto produttore di rifiuti assimilati a quelli urbani, che dimostri di aver provveduto, a sua spese, allo smaltimento degli stessi.

La TARI è commisurata al periodo di possesso o detenzione calcolato su base annuale.

Ma, in caso di occupazione o detenzione temporanea, cioè inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno, la TARI è determinata sulla base di una tariffa giornaliera.

La Legge Stabilità consente ai Comuni di attenuare il carico fiscale sul mattone attraverso la previsione di tariffe ridotte per:

– abitazioni con unico occupante o con occupanti che dimostrino di risiedere o dimorare all’estero per almeno sei mesi all’anno;

– abitazioni o aree scoperte destinate ad essere utilizzate ad un uso soltanto stagionale o comunque non continuativo;

–  fabbricati rurali ad uso abitativo.

Ulteriori riduzioni possono essere previste dai singoli Comuni a cui è riconosciuta la facoltà di applicare in luogo della TARI un corrispettivo, previa dimostrazione di aver adottato innovativi sistemi di misurazione della quantità e qualità dei rifiuti prodotti.

2.3 Il tributo sui rifiuti (TASI – art. 1, commi 640, 669 – 679, 681 – 687)

Con la Legge Stabilità debutta anche il TASI dovuto da tutti i possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa anche l’abitazione principale, aree scoperte ed edificabili. Il nuovo tributo è, in buona sostanza, destinato al finanziamento dei servizi resi dal Comune connessi all’immobile.

Degna di nota è la previsione contenuta all’art. 1, comma 640, che introduce un limite massimo di aliquota in favore dei contribuenti. Il predetto comma, infatti, prevede che la sommatoria fra l’aliquota massima dell’IMU e quella del TASI non può superare l’aliquota massima prevista dalla Legge Statale per l’IMU[3].

Le riduzioni e le esenzioni previste per il TARI trovano applicazione anche per la TASI.

Il nuovo tributo è dovuto in parte dall’occupante nella misura compresa fra il 10 % e il 30% e, per la restante parte, dal proprietario titolare del diritto reale. La base imponibile è mutuata dall’art. 13, D.L. n. 201/2011 in tema di IMU.

I versamenti della TARI e del TASI possono essere effettuati mediante F24 o apposito bollettino postale in una unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno o in rate il cui numero e il cui termine deve essere stabilito dai Comuni.

2.4 L’Imposta Municipale Propria (IMU – art. 1, commi 707 – 728)

Nonostante l’introduzione della nuova IUC la tanto criticata IMU rimane, seppur con importanti modifiche rispetto alla disciplina previgente.

È stata accolta con particolare entusiasmo l’abolizione del pagamento dell’IMU sull’abitazione principale e sulle pertinenze a partire dal periodo di imposta 2014, ad esclusione delle c.d. abitazioni di lusso appartenenti alle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi, di particolare pregio storico ed artistico) per le quali si continuerà a pagare l’imposta con aliquota dello 0,4% (modificabile in aumento o in diminuzione dai Comuni).

Per tutti gli altri immobili, l’IMU è in parte riscritta.

In primis occorre precisare che i Comuni possono considerare abitazione principale e, quindi, escludere dal campo di applicazione dell’IMU le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà e/o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’abitazione non sia locata

A scelta dei Comuni possono essere considerate abitazioni principali, usufruendo dell’esenzione, anche gli immobili posseduti a titolo di proprietà e/o usufrutto da parte di cittadini non residenti in Italia purché, anche in questo caso, non si tratti di immobile locato. Ancora, può essere considerata abitazione principale l’immobile concesso in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che occupano la casa come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non superiore a € 500,00, o al parente che appartiene ad un nucleo familiare con un reddito ISEE non superiore a € 15,000,00 annui.

L’abolizione del pagamento dell’IMU per la prima casa è stata compensata, però, con l’inasprimento del carico fiscale per le seconde case che va interamente versato nelle casse comunali.

Per tali tipologie di immobili è prevista l’aliquota massima del 1,06%, che, in termini pratici si traduce in un aumento del 25% rispetto allo scorso anno.

Inoltre, se con la vecchia IMU le seconde case non rilevavano ai fini Irpef, la Legge Stabilità reintroduce la previsione in base alla quale se la seconda casa non è locata ed è situata nello stesso Comune dell’abitazione principale, il reddito dell’unità immobiliare concorrerà nella misura del 50% alla formazione del reddito imponibile IRPEF. Se, invece, la seconda casa è ubicata in un Comune diverso rispetto a quello dell’abitazione principale, in questo caso, continuerà a non rilevare ai fini Irpef.

3. Novità in tema di IRPEF

3.1 Detrazioni per il sostenimento di determinate categorie di soggetti (art. 1 commi 575-576)

La Legge Stabilità 2014 contiene una serie di disposizioni finalizzate alla razionalizzazione delle detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR. Si tratta in particolare di detrazioni, detassazioni e agevolazioni, riconosciute ai fini IRPEF, il cui intento è quello di ridurre il carico fiscale del contribuente che si trovi nella condizione di dover sostenere determinate tipologie di spese e oneri per garantire il soddisfacimento di esigenze e la tutela di soggetti invalidi, disabili e, in generale, non autosufficienti.

La possibilità per il contribuente di poter ridurre il proprio debito di imposta attraverso l’applicazione delle detrazioni, previste dalla Legge di Stabilità, è subordinato all’adozione di provvedimenti di riordino entro il 31 gennaio 2014. In assenza di tali provvedimenti le detrazioni non saranno perse ma ridotte dal 19% al 18% per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17% per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014.

 3.2 Detrazioni relative al reddito di lavoro dipendente (art. 1, comma 127)

Accanto alle detrazioni riconosciute in ragione delle particolari finalità, la Legge Stabilità si occupa anche di incentivare il lavoro dipendente attraverso la previsione di sensibili aumenti delle detrazioni IRPEF spettanti ai titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilati, di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) TUIR, al fine di ridurre la pressione fiscale su tale categoria di reddito.

L’aumento nelle buste paga è calcolato in base alla fascia di reddito, alla tipologia di contratto concluso e ai giorni in cui si è effettivamente svolta l’attività lavorativa. Queste, in sintesi, le detrazioni previste dalla Legge Stabilità per il reddito da lavoro dipendente:

–          per i redditi uguali o superiori a € 8.000,00 la detrazione massima prevista è pari  a € 1.880,00 in luogo della precedente detrazione pari a  € 1.840,00. In ogni caso è previsto un limite minimo di € 690,00 in caso di contratto a tempo indeterminato ed € 1.380,00 per i contratti a tempo determinato;

–          per i redditi compresi nella fascia da €  8.000,00 a € 28.000,00 la detrazione spettante è pari ad € 978,00 aumentata del risultato ottenuto dal rapporto fra € 902,00 e l’importo a sua volta risultante dal rapporto fra € 28.000,00, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di € 20.000,00 ;

–          per i redditi compresi nella fascia da € 28.000,00 a € 55.000,00 la detrazione spettante è pari ad € 978,00; la detrazione, in questo caso, spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo complessivo di € 27.000,00;

–          per i redditi superiori ad € 55.000,00 non è prevista alcuna detrazione.

Si tratta, in buona sostanza, di lievi aumenti  che, di fatto, hanno un maggior effetto nei confronti di soggetti con una fascia di reddito fra € 8.000,00 ed € 18.000,00, che hanno svolto la propria attività lavorativa non per tutto il periodo di imposta.

Rimangono, invece, del tutto influenti le detrazioni per soggetti con redditi più bassi poiché, nei loro confronti, le già esistenti detrazioni azzerano il debito di imposta.

Stesso discorso per i soggetti che, viceversa, hanno esercitato l’attività lavorativa per tutto l’anno.

Sono state, invece, eliminate le detrazioni di lavoro dipendente previste dall’art. 13, comma 2, TUIR per i redditi compresi fra € 23.000,00 e € 28.000,00.

4. Novità ai fini IRAP

4.1 Sconto sul cuneo fiscale (art. 1, comma 132)

Importanti vantaggi sono riconosciuti per le imprese che aumentano la propria base occupazionale attraverso l’inserimento di nuove risorse assunte con contratto a tempo indeterminato.

In particolare, si tratta di una deduzione ai fini IRAP che incide direttamente sul cuneo fiscale in quanto consente di ridurre il debito di imposta sino ad un massimo di € 15.000,00 per ciascun dipendente stabilmente inserito nel contesto occupazionale.

I soggetti che possono beneficiare della deduzione in parola sono:

–          società di capitali;

–          società in nome collettivo;

–          persone fisiche;

–          società semplici;

–          produttori agricoli;

–          enti privati non commerciali;

–          stabili organizzazioni.

È preclusa la fruizione della deduzione in parola alle Amministrazioni pubbliche, alle Amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale e della Presidenza della Repubblica, nonché gli organi legislativi delle Regioni a Statuto speciale.

Il vantaggio riconosciuto per l’incremento occupazionale è cumulabile con quelli già previsti dalla normativa sull’IRAP e, quindi, è cumulabile, ad esempio, con tutte le deduzioni previste per i contributi previdenziali e assistenziali.

4.2 Rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile IRAP delle rettifiche e delle riprese di valore per deterioramento crediti (art. 1, commi 158-159)

Dietro front della Legge Stabilità con riferimento alla possibilità di dedurre dalla base imponibile IRAP le quote delle svalutazioni crediti per banche, imprese finanziarie e assicurazioni. Prima della riforma del 2004 tali svalutazioni concorrevano pacificamente alla determinazione della base imponibile ai fini IRAP.

Con la Legge n. 203/05 tale facoltà viene meno.

Il Legislatore del 2005, infatti, al fine di superare le sussistenti disparità di trattamento fra enti finanziari e non, ha modificato la determinazione della base imponibile ai fini IRAP per le predette categorie di soggetti escludendo la rilevanza delle svalutazioni dei crediti.

Nessuna precisa statuizione era, però, contenuta in merito alla sorte delle quote c.d. dei noni/settimi delle svalutazioni contabilizzate prima dell’entrata in vigore della riforma de qua.

Ciò ha comportato l’instaurazione di diversi contenziosi aventi ad oggetto il trattamento delle quote in parola relative a svalutazioni contabilizzate in esercizi precedenti alla modifica legislativa.

Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione che con la sentenza del 4 aprile 2012, n. 5403 ha riconosciuto la legittimità della deduzione di tali quote mettendo la parola fine ai numerosi contenziosi.

Dopo un breve periodo in cui la deduzione delle predette quote delle svalutazioni dei crediti era stata preclusa con riferimento agli esercizi successivi al 2005, la Legge Stabilità 2014 riafferma la rilevanza ai fini IRAP delle rettifiche e delle riprese di valore effettuate per il deterioramento dei crediti verso la clientela purché iscritte alla voce 130 del Conto Economico.

Tali quote sono, quindi, nuovamente deducibili nell’esercizio in cui sono contabilizzate e negli esercizi successivi a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

4.3 L’IRAP per i lavoratori autonomi e per gli imprenditori individuali (art. 1 comma 407)

Brutte notizie per i lavoratori autonomi e per gli imprenditori individuali per i quali il pagamento dell’IRAP diviene sempre più una certezza. La precedente Legge Stabilità aveva istituito a decorre dal 2014 un fondo finalizzato ad escludere dall’ambito di applicazione dell’IRAP le predette categorie di soggetti stabilendo anche specifici importi:

–          188 milioni di euro per il 2014;

–          252 milioni di euro per il 2015 e

–          242 milioni di euro per il 2016.

Neanche il tempo di vedere un primo utilizzo del predetto fondo che la Legge Stabilità 2014 ha soppresso lo stanziamento dello stesso allontanando la possibilità per tali categorie di soggetti di vedersi riconoscere la possibilità di essere esclusi dal campo di operatività dell’IRAP.

5. La nuova web tax (art. 1, commi 33, 177 e 178)

Con la Legge Stabilità 2014 arriva anche una nuovissima tassa che andrà a colpire imprese e professionisti che operano nel mondo della pubblicità on line. Il nuovo art. 17 bis del D.P.R. n. 633/72, così come modificato dalla Legge Stabilità dispone che le imprese e i professionisti che intendono acquisire servizi di pubblicità o link sponsorizzati devono acquistarli da soggetti titolari di partita iva.

Inoltre se l’oggetto dell’acquisto è uno spazio pubblicitario on line o link sponsorizzati nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca titolari alla vendita di tali spazi possono essere esclusivamente editori, concessionari pubblicitarie, motori di ricerca e ogni altro operatore pubblicitario titolare di partita iva.


[1] Il calcolo ai fini ACE si articola in due fasi: 1) dapprima si procede alla determinazione della variazione netta del capitale sociale per effetto dei conferimenti e dell’utilizzo degli utili non distribuiti; 2) al nuovo valore del patrimonio netto così ottenuto è applicato il coefficiente determinato ex lege.

[2] Si noti che il presupposto impositivo della nuova imposta è il medesimo dell’abrogato TARES, tributo comunale sui rifiuti e sui servizi istituito a decorrere dal 1 gennaio 2013.

[3] Si ricordano le aliquote massime previste per l’IMU dalla Legge Statale: 1) 10,6 per mille per la generalità degli immobili; 2) 6 per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze; 3) 2 per mille per i fabbricati rurali e quelli ad uso strumentale.