Economia

Direttiva 2014/59/UE: La Determinazione dello Stato di Dissesto degli Enti di Credito e d’Investimento

(di Alessio Rombolotti)

L’articolo 32 della Direttiva Europea che regola l’insolvenza delle istituzioni creditizie e d’investimento (Direttiva 2014/59/EU[1]), e che tratta le condizioni per la risoluzione dello stato di insolvenza, stabilisce che l’Autorità Bancaria Europea (EBA[2]) emani le linee guida per la definizione dello stato di “insolvenza” e “quasi-insolvenza” di un’istituzione. l’EBA ha pubblicato le sue linee guida.

La Direttiva 2014/59/EU è stata introdotta perché la crisi finanziaria del 2008/2009 ha evidenziato la mancanza di strumenti adeguati, a livello di Unione Europea, per gestire con efficacia gli enti creditizi e le imprese di investimento in crisi o in dissesto conclamato. Durante la crisi gli Stati membri hanno proceduto al salvataggio degli enti utilizzando il denaro dei contribuenti, l’obiettivo di un quadro credibile di risanamento, o comunque di risoluzione del dissesto, è quello di ovviare quanto più possibile alla necessità di un’azione di questo tipo. Occorre un regime che fornisca alle autorità un insieme di strumenti concreti per un intervento sufficientemente precoce e rapido al fine di garantire la continuità delle funzioni finanziarie ed economiche essenziali dell’ente in crisi e che riduca al minimo l’impatto del dissesto sul sistema finanziario europeo.

La determinazione dello stato di “insolvenza” o “quasi-insolvenza” è necessaria per l’inizio del processo di risoluzione[3] e tale determinazione può essere effettuata dall’Autorità Competente[4] oppure dall’Autorità di Risoluzione[5], a discrezione degli Stati Membri.

L’EBA ha individuato tre aree di verifica per la determinazione dello stato di “insolvenza” o “quasi-insolvenza”:

  1. La struttura finanziaria (capitale netto, capitale di debito);
  2. La posizione finanziaria (liquidità);
  3. Ogni requisito necessario al mantenimento dell’autorizzazione ad operare rilasciata dall’Ente di Vigilanza.

In relazione alla struttura finanziaria, cioé alla composizione del capitale in termini di capitale netto e capitale di debito, l’insolvenza può essere dichiarata nel caso che l’ente non rispetti i limiti posti dal capitale di vigilanza oppure nel caso che le proprie attività siano inferiori alle passività.

In relazione alla posizione finanziaria, vale a dire la disponibilità di liquidità, l’insolvenza può essere dichiarata quando l’ente non rispetti i parametri di vigilanza oppure dalla constatazione che gli obblighi di pagamento non possano essere rispettati.

In merito ai requisiti di vigilanza sono individuate due tipologie: 1) requisiti di governance e 2) requisiti operativi.

I principali requisiti di governance sono relativi alle procedure di reporting, di controllo e di registrazione delle transazioni (redazione dei bilanci), relativi ad eventi che inficino la capacità decisionale dell’ente, relativi a incompetenza nella gestione del rischio e alla svalutazione della propria reputazione.

I requisiti operativi riguardano l’impossibilità di fornire sicurezza alle attività dei propri clienti, l’impossibilità di effettuare o ricevere pagamenti e la perdita della fiducia dei propri clienti e del mercato in generale.

E’ interessante sapere che per l’articolo 32 lo stato di “insolvenza” o “quasi-insolvenza” è solo uno dei tre requisiti necessari ad un ente per entrare nel programma di risoluzione, le altre due condizioni, entrambe necessarie, sono:

  1. Un processo di risoluzione dev’essere avviato solo se nell’interesse pubblico;
  2. Non vi sono alternative al processo di risoluzione che possano evitare il dissesto.

L’Autorità Bancaria Europea sta aspettando che le autorità locali competenti dichiarino la loro volontà di rispettare o non rispettare queste linee guida; una volta accettate le autorità locali competenti dovranno incorporarle nelle loro procedure di vigilanza e controllo. Ovviamente l’iter di questi regolamenti non è ancora concluso, peccato, avrei voluto vedere come avrebbero governato l’attuale situazione delle banche greche.

Note

[1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1433253500476&uri=CELEX:32014L0059

[2] www.eba.europa.eu

[3] Il Processo di Risoluzione di un ente ha il compito di gestire il dissesto dell’ente minimizzando i danni al sistema economico e finanziario e ai contribuenti.

[4] Per Autorità Competente si intende l’Ente di Vigilanza, in Italia è la Banca d’Italia.

[5] Per Autorità di Risoluzione si intende un ente dotato di poteri e risorse adeguate per la gestione del processo di risoluzione.