Diritto Criminologia e criminalistica

Il perito nel diritto penale polacco e nel procedimento dinanzi alla Corte Penale Internazionale

di Adrian Szumski* (Traduzione dalla lingua polacca di Jolanta Grębowiec Baffoni)

Il procedimento penale contemporaneo (a prescindere dal fatto che si svolga dinanzi ad un tribunale nazionale o internazionale) è una procedura complessa, e la realizzazione dei suoi obiettivi richiede la più ampia conoscenza di tutte le circostanze del caso. Spesso si tratta di nozioni appartenenti ad ambiti strettamente specialistici, di cui l’organo giudiziario non deve essere necessariamente esperto. Le disposizioni di legge gli vengono pertanto in aiuto, istituendo la figura del perito. In questo articolo si tenterà di confrontare soluzioni giuridiche riguardanti i periti, nel diritto penale polacco e nel procedimento dinanzi ad uno dei tribunali internazionali, qual è la Corte Penale Internazionale.

Le disposizioni le disposizioni riguardanti i periti nella legge polacca e nei documenti che regolano il funzionamento della Corte Penale Internazionale (CPI), hanno alcune somiglianze ma anche differenze importanti.

Se si guarda al diritto polacco, l’istituto è disciplinato principalmente dal Codice di procedura penale del 6 giugno 1997 e al Regolamento del Ministro della Giustizia del 24 gennaio 2005 sui periti giudiziari. Il ruolo del perito nel processo penale può essere svolto da persona dotata di cognizioni speciali; ciò risulta dal art.193 § 1 del Codice di procedura penale. Occorre osservare che il concetto di cognizioni speciali è molto ampio. Ciò significa che la persona con siffatte cognizioni si distingue, in questo senso, da altre persone, e quindi possiede una conoscenza superiore in una particolare branca della scienza, dell’arte e altre competenze[i] . Ne consegue che in pratica la finzione di perito può essere assunta da ogni persona che possegga una conoscenza – anche nella specializzazione più ristretta e insolita – se nel processo tale conoscenza è necessaria per appurare fatti rilevanti per la decisione[ii]. Allo stesso tempo, tuttavia, la peculiare preparazione della persona nominata per svolgere le funzioni di perito non può essere limitata solo all’ambito teorico: insieme ad una solida conoscenza teorica, il perito deve possedere anche competenze pratiche. Solo la somma di queste competenze – teoriche e pratiche – integra la definizione legale di “conoscenze speciali” e, quindi, determina la possibilità per un soggetto di svolgere le funzioni di perito[iii].

La legge polacca prevede sia l’istituzione di elenchi di periti giudiziari, sia la figura dei cosiddetti periti ad hoc. Per quanto riguarda il primo gruppo di soggetti, conformemente al decreto del Ministro della Giustizia, la gestione dell’elenco dei periti (secondo le varie branche di scienza, arte, tecnologia , artigianato e altre abilità) è a cura del presidente tribunale distrettuale (§ 8 comma 1 del regolamento). Vale la pena di prestare attenzione a una mancata corrispondenza della terminologia utilizzata in questo articolo. E’ qui che ci si riferisce alle “liste dei periti giudiziari”, tale termine però, potrebbe far nascere l’idea che la persona iscritta sulla lista effettivamente sia un perito. Tuttavia, come ha giustamente ha sottolineato Z. Kegel, queste persone rappresentano solo i possibili candidati ad assumere incarichi, ma diventano periti solo al momento della decisione dell’autorità giudiziaria, che gli obbliga di esprimere un parere in una causa concreta[iv].

La legge polacca prevede che nell’elenco dei periti possono essere incluse le persone che soddisfano le seguenti condizioni :

• godano dei diritti civili;

• abbiano compiuto 25 anni;

• posseggano la conoscenza teorica e pratica in una particolare branca della scienza, tecnologia, arte, artigianato , e di altre competenze per le quali deve essere fornito il parere;

• garantiscano il corretto adempimento degli obblighi del perito;

• esprimano il consenso alla loro nomina a perito (§ 12 comma 1 del regolamento) .

Il possesso delle conoscenze speciali deve essere dimostrabile attraverso documenti o altre prove, invece la valutazione se la dimostrazione delle conoscenze sia soddisfacente, spetta al presidente del tribunale (§ 12 comma 2 del regolamento). Questo tipo di verifica delle conoscenze specifiche del candidato alla funzione peritale può suscitare qualche controversia, soprattutto in considerazione del grande margine di discrezionalità a riguardo. Da un lato, è chiaro che il giudice deve disporre di un margine di discrezionalità nel decidere sulla candidatura a perito, dall’altro, però, si reputa che dovrebbero esistere criteri più precisi per verificare il livello di conoscenze specifiche possedute dall’interessato, il che consentirebbe una migliore selezione e senza dubbio avrebbe un effetto positivo sulla qualità dei pareri rilasciati dagli esperti .

Il cosiddetto ‘perito ad hoc’ è rappresentato da un soggetto che non si trova inserito nella lista del tribunale, ma della quale è noto il sapere relativo in una certa branca della scienza. Va notato che, dal punto di vista della legge, non vi è alcuna differenza nel trattamento e nella valutazione del parere dell’esperto, indipendentemente dal fatto se egli sia iscritto sulla lista, oppure sia perito ad hoc[v].

La legge polacca prevede anche la possibilità di rivolgersi presso le istituzioni accademiche o specialistiche con la richiesta di un parere, in base all’art.193 § 2 del Codice di procedura penale.  Con questa disposizione si accorda il § 14 del decreto del Ministro della Giustizia, in cui si afferma che “In caso di necessità di un esperto, il presidente può rivolgersi alle associazioni competenti od organizzazioni professionali, imprese statali, istituzioni, università e agenzie governative con la richiesta di identificare le persone con conoscenze teoriche e pratiche in un particolare ramo della scienza, tecnologia, arte, artigianato e altre competenze” . Tuttavia si deve sottolineare, che in questi casi per perito si intende sempre un dipendente della società o dell’istituzione, ma tale veste non può essere assunta dall’ente stesso o dalla struttura che egli rappresenta[vi]. Ciò perché la rilevanza probatoria del parere peritale ha sempre carattere individuale, e ogni perito è individualmente responsabile per il parere che esprime[vii]. Dalle disposizioni del codice di procedura penale non risulta che, in caso di parere espresso presso le istituzioni scientifiche o specializzate, oltre alla firma dell’esperto che redige la perizia, sia necessaria “l’approvazione” di altre persone o del capo dell’unità. La disposizione di cui all’art. 200 § 2 punto 3) del Codice di procedura penale specifica soltanto che, nel caso di parere espresso all’interno dell’istituzione, questo dovrebbe includere il nome completo e l’indirizzo dell’istituzione medesima[viii].

Il sistema giuridico polacco distingue la nozione perito da quella di specialista. Gli specialisti sono ausiliari del processo il cui compito è quello di svolgere funzioni tecniche nel corso delle attività elencate in modo esauriente nell’articolo 205 § 1 del Codice di procedura penale (fra le quali si citano: ispezione , interrogatorio con uso di dispositivi tecnici per effettuare le operazioni a distanza, esperimento, perizia, sequestro delle cose, perquisizione). Il loro ruolo può essere svolto, in particolare, attraverso l’esecuzione di misurazioni, di calcoli, la cattura di immagini o il fissaggio di tracce.  Gli specialisti possono essere i funzionari dell’organo processuale e le persone al di fuori di questo organo, a condizione che possiedano le relative qualifiche professionali. La loro nomina non richiede una sentenza del tribunale (è sufficiente un’ordinanza), tuttavia nei loro confronti vengono ritenute applicabili le disposizioni dedicate ai periti, in particolare per quanto riguarda il rispetto dell’oggettività[ix].

Passando alla regolamentazione riguardante dei periti nel procedimento dinanzi alla Corte Penale Internazionale, si deve anzitutto rilevare che a questa istituzione si riferiscono due atti giuridici :

  • Rules of Procedure and Evidence [U.N. Doc. PCNICC/2000/1/Add.1 (2000)];
  • Regulations of the Court [ICC-BD/01-01-04].

Le norme CPI disciplinano l’istituzione del perito in modo meno dettagliato della legge polacca. In particolare,  esse non comprendono le disposizioni distinte relative all’interrogatorio del perito; non prevedono in linea di principio, la demarcazione fra il perito e il testimone “comune”[x].

Non risulta da esse nemmeno la differenziazione fra i periti e gli specialisti. Invece si prevede l’esistenza della figura del perito, iscritto sulla lista redatta dal Segretario della Corte Penale Internazionale (Registrar). E ‘quindi, è una soluzione in qualche modo simile a quella contenuta nel Codice di procedura penale polacco, che (come già detto sopra) contempla l’istituzione del perito giudiziario dalle liste del Tribunale. La Corte Penale Internazionale stabilisce, similmente al diritto polacco, l’istituzione del perito per un periodo di cinque anni, con la possibilità di prorogare, sulla sua richiesta, il tempo di altri cinque anni, e così via.

Il perito che compare davanti alla CPI dovrebbe ovviamente  possedere conoscenze speciali. Inoltre, il candidato dovrebbe caratterizzarsi per indipendenza e imparzialità, anche se ciò non risulta direttamente da nessuna delle regole che disciplinano il funzionamento della Corte Penale Internazionale. Il requisito di indipendenza e di imparzialità è derivabile dall’impegno che incombe sul candidato relativo all’obbligo di compilazione della apposita dichiarazione che egli rilascia prima della sua iscrizione sulla lista. La dichiarazione in forma di risposte a varie domande nel modulo (ad esempio sull’eventuale legame del candidato con il personale della Corte, o sullo svolgimento delle eventuali funzioni del perito davanti al tribunale internazionale, o sulle eventuali azioni disciplinari di qualsiasi tipo intraprese nei suoi confronti, o sulle sue eventuali partecipazioni alle attività inconciliabili con il requisito di indipendenza, necessario per adempiere ai propri obblighi)[xi].

La Corte si serve dei periti specializzati in diversi campi relativi alla sua attività, ad esempio, attualmente (fine del 2013) sono richiesti esperti nei seguenti settori [xii]:

• Medicina legale ;

• Balistica ;

• Scienze Militari ;

• Polizia ;

• Politica e geopolitica ;

• Sistemi giuridici ;

• Storia ;

• Linguistica ;

• Finanza ;

• Risarcimenti ;

• Grafologia ;

• Psicologia.

Si presume che anche le persone con conoscenze speciali, in campi diversi da quelli elencati, possano essere inserite nell’elenco presso la Corte Penale Internazionale, ma al momento della loro iscrizione dovrebbero specificare la loro competenza in materia di procedura penale applicabile al procedimento dinanzi al tribunale internazionale[xiii].

Nel procedimento dinanzi alla CPI possono essere convocati i singoli esperti, ma anche l’ente che riunisce le persone con conoscenze speciali può notificare alla Corte l’offerta dei suoi servizi. Quindi esiste una certa somiglianza alle disposizioni contenute nell’art. 193 § 2 del Codice del procedimento penale polacco.

La differenza fra l’istituzione del perito dinanzi alla CPI e la legislazione polacca, è l’esigenza nei confronti del candidato di possedere l’esperienza professionale nell’ambito richiesto di almeno 9 anni (oppure di 7 anni nel caso di persone che possiedono un titolo universitario superiore da quello di laurea).  Invece di candidati per l’esperienza di esperto in materia , che dovrebbe essere nove anni (o sette anni nel caso di persone con un titolo universitario superiore). La legge polacca prevede solamente l’obbligo di compimento di 25 anni di vita. Un ulteriore requisito per i candidati è la fluente conoscenza di una delle lingue operative della Corte (inglese o francese). Inoltre, disponendo di un elenco di esperti, la Corte si ispira al principio della pari rappresentanza di donne e uomini (è anche questo principio di redazione di elenchi degli esperti, non si trova nella pratica polacca).

Va inoltre notato che i periti iscritti nell’elenco redatto dal Segretario della Corte Penale Internazionale sono sempre a disposizione di tutti gli organi della Corte e a tutte le parti nel procedimento dinanzi alla Corte Penale Internazionale. La giuria, alla quale viene assegnato un caso, può decidere la convocazione del perito proposto dalle parti, oppure può nominare un perito di propria iniziativa. La giuria allo stesso tempo non è limitata in alcun modo circa l’oggetto della perizia, il numero dei periti designati, il metodo impiegato per la loro nomina, così come in termini del modo in cui verrà presentato il loro parere o anche delle scadenze di preparazione e di consegna del loro parere. In seguito all’adozione del parere espresso dal perito nominato sulla base di una proposta congiunta da parte dei partecipanti, ogni partecipante del processo ha il diritto di chiedere l’autorizzazione a nominare un altro esperto[xiv].

In conclusione bisogna affermare che il perito è un soggetto importante sia nel diritto penale polacco, sia nel procedimento dinanzi alla corte internazionale, di cui un esempio è la Corte Penale Internazionale. Il Perito svolge un ruolo importante nelle situazioni in cui l’esame del caso esige informazioni concrete, la cui acquisizione è possibile tramite la perizia. Il funzionamento del perito in un procedimento penale (sia davanti a un tribunale polacco, sia internazionale) permette di risolvere la questione in modo più rapido. I regolamenti legali in materia dei periti nella legge penale polacca e nei regolamenti relativi al funzionamento della Corte Penale Internazionale, sembrano essere in gran parte corrispondenti fra di loro, anche se la legislazione polacca in questo senso è più dettagliata, la prassi di funzionamento della Corte Penale Internazionale dimostra che le norme di diritto internazionale sono sufficienti e al tempo stesso contengono alcune soluzioni che si potrebbero adattare anche nel diritto polacco. Uno dei fattori più importanti che determinano l’idoneità dei periti è la loro professionalità, perciò sembra ragionevole la proposta di (secondo le soluzioni esistenti proprio nella legislazione di CPI) introdurre nella legge polacca l’esigenza di esperienza professionale nel settore. In questo senso il procedimento è attualmente  in corso presso il Ministero della Giustizia, e si presume che il candidato al perito dovrà comprovare una esperienza di un minimo di 5 anni nel settore[xv].

Un ulteriore fattore che potrebbe garantire un elevato livello di competenza degli esperti, sarebbe l’istituzione di un sistema adeguato per il ” reclutamento ” dei candidati periti. Attualmente, in Polonia le istituzioni che hanno sviluppato il proprio modello di formazione dei periti sono soltanto l’Istituto di Ricerca Forense di Cracovia[xvi] e il Centrale Laboratorio Forense della Questura. Pertanto, risulta più che giusto il postulato sollevato nella letteratura del settore, ovvero quello di formare una commissione speciale, per esami delle qualifiche dei candidati periti. La concessione dell’attività peritale autonoma dopo il superamento di un esame statale davanti a una commissione di questo tipo, sicuramente preverrebbe l’attività peritale da parte delle persone con le qualifiche insufficienti[xvii].


*Adrian Szumski è dottore di ricerca presso l’Istituto di Scienze Internazionali dell’Università di Wrocław

[i] Z. Kegel, Ekspertyza i jej wykonawca, [w:] Z. Kegel (red.), Współczesna kryminalistyka i nauki pokrewne w administracji, Wałbrzych 2013, s. 147; zob. też S. Kalinowski, Opinia biegłego w postępowaniu karnym, Warszawa 1972, s. 22.

[ii] M. Całkiewicz, Wykorzystanie opinii biegłego w polskim procesie karnym, „Problemy Kryminalistyki” 2008, Nr 259, s. 30.

[iii] Z. Kegel, op. cit., s. 148.

[iv] Ibidem, s. 147.

[v] zob. wyrok SN z 5 lutego 1974 r. (III KRN 371/73).

[vi] Z. Kegel, op. cit., s. 147..

[vii] W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2011, s. 215.

[viii] K. Witkowska, Biegły w postępowaniu karnym, „Prokuratura i Prawo” 2013, Nr 1, s. 67 i 68; Postanowienie SN z dnia 3 listopada 2010 r. (II KK 118/10).

[ix] T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Komentarz, Warszawa 2008, s. 478.

[x] K. N. Calvo-Goller, The Trial Proceedings of the International Criminal Court: ICTY and ICTR Precedents, Leiden 2006, s. 276.

[xi] A. J. Belohlavek, R. Hotova, Biegli w środowisku międzynarodowym w postępowaniu: sądowym cywilnym i karnym oraz arbitrażowym, a także w sporach inwestycyjnych, Warszawa 2011, s. 131.

[xiii] Ibidem.

[xiv] A. J. Belohlavek, R. Hotova, op. cit., s. 131.

[xv] M. Strzebońska, Biegli bardziej biegli?, http://nawokandzie.ms.gov.pl/numer-11/wokanda-11/biegli-bardziej-biegli.html (dostęp 20.10.2013 r.)

[xvi] Questo sistema prevede la necessità di tirocinio pluriennale nel laboratorio sotto la supervisione di un perito esperto. Di conseguenza si prevede l’apertura del procedimento di qualifica con l’esame di elementi di legge e delle conoscenza dell’Istituto. L’apprendimento termina con l’esame di qualifica del deprito, durante il quale il candidato presenta due perizie e risponde alle domande dei membri della comissione esaminatoria composta da: un giudice, due procuratori, un avvocato, un perito della materia del procedimento e il coordinatore del laboratorio o un suo dipendente. Vedi. M. Strzebońska, ibidem.

[xvii] Z. Kegel, op. cit., s. 149.