Diritto Diritto Costituzionale

La riforma costituzionale: la nuova Costituzione e il nuovo Senato

(di Maria Giovanna Bloise)

LE PRINCIPALI MODIFICHE DEL TESTO DI RIFORMA COSTITUZIONALE

1. IL SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PERFETTO E L’ELEZIONE DEI “NUOVI” SENATORI

Elemento caratterizzante è il superamento del bicameralismo perfetto: il Parlamento continuerà ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica, ma i due organi avranno composizione e funzioni diverse. Con tale riforma, a cambiare sarà il Senato che non viene abolito, ma viene fuori con poteri e composizione completamente differenti (a riguardo, si parla di trasformazione in un organo di rappresentanza degli enti locali).
I componenti del Senato saranno circa un terzo rispetto ad oggi. Gli stessi non saranno più eletti dai cittadini (con le consuete elezioni), benché l’art. 1 cost. reciti: “[…] la sovranità appartiene al popolo […]”.
AVREMO QUINDI UN ORGANO AD ELEZIONE INDIRETTA. Il nuovo Senato sarà il centro di rappresentanza delle istituzioni territoriali e non più espressione della volontà dei cittadini.
Da oggi in poi, infatti, avremo solo una scheda elettorale da compilare (non più una per il Senato ed una per la Camera) e sarà, appunto, quella della Camera dei deputati.

2. LA COMPOSIZIONE DEL SENATO

La composizione del senato verrà così configurata:
95 senatori eletti dai Consigli regionali e dalle province autonome di Trento e Bolzano e di questi 95
a) 74 saranno saranno eletti tra i membri dei Consigli regionali (art. 57 cost.);
b) 21 senatori saranno eletti tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori;
il Presidente della repubblica potrà nominare fino a 5 Senatori con altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario, in carica sette anni (tra loro vanno inclusi ex presidenti della repubblica in qualità di senatori di diritto a vita già nominati ed in carica alla data di entrata in vigore della legge costituzionale in commento );
Gli ex presidenti della Repubblica.

I membri del Senato saranno scelti, dunque, dalle autonomie territoriali (v. Regioni); si parla, infatti, di “elezione di secondo grado”. I 95 Senatori (di cui sopra) saranno ripartiti tra le Regioni (in base al loro peso demografico). L’art. 2 del testo di legge costituzionale che va a modificare l’art. 57 cost.
I consigli regionali eleggeranno i Senatori con metodo proporzionale (per dare adeguata rappresentanza a tutte le forze politiche) ed uno di essi dovrà essere necessariamente un Sindaco. Sostanzialmente, il numero dei Senatori sarà ridotto da 315 a 100.

I soggetti di cui sopra godranno della c.d. immunità parlamentare.

3. L’ATTRIBUZIONE DEI SEGGI ALLE REGIONI

La ripartizione dei seggi è effettuata in base alla loro popolazione (risultante dall’ultimo censimento), ma ogni regione dovrà avere un numero di Senatori almeno pari a due (le due province di Trento e Bolzano ne avranno due).

4. COMPETENZE ED ATTIVITA’ DEL NUOVO SENATO

a) Il nuovo art. 70 cost. prevede che il Senato possa svolgere attività conoscitive, formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera;
b) Il nuovo articolo 120 cost. attribuisce al Senato competenza all’espressione del parere ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo del Governo;
c) Il nuovo articolo 126 cost. attribuisce al Senato competenza all’espressione del parere in merito allo scioglimento del consiglio regionale e dello scioglimento della giunta regionale.

5. L’APPROVAZIONE DELLE LEGGI

La procedura classica ad approvazione bicamerale (ossia quella del passaggio dei disegni di legge tra le due Camere del Senato e dei Deputati, con approvazione del medesimo testo di legge da parte di entrambe) sarà riservata soltanto al seguente elenco di materie:

Leggi di revisione della costituzione ed altre leggi costituzionali;
Leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali, concernenti la tutela delle minoranze linguistiche;
Referendum popolari;
Alcune materie relative ai rapporti normativi con l’Unione europea.

IN TUTTI GLI ALTRI CASI SARA’ RICHIESTO IL SOLO Sì DELLA CAMERA ED IL SENATO AVRA’ UNA FUNZIONE RESIDUALE. Specificamente, potrà chiedere di esaminare i disegni di legge già votati e le proposte di correzione ritorneranno alla Camera dei deputati, che dovrà pronunciarsi in via definitiva. In particolare: potrà su richiesta di 1/3 dei suoi componenti – entro dieci giorni- disporre di esaminare i progetti di legge approvati dai deputati; a quest’ultimi, però, spetterà la parola finale sulle correzioni deliberate dal Senato (che, entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposte all’esame della Camera dei deputati). In pratica, non avrà particolari poteri d’inchiesta e di controllo.

6. I DISEGNI DI LEGGE DI BILANCIO

Anch’essi seguiranno il procedimento monocamerale. Tuttavia, il loro esame da parte del Senato, dopo l’approvazione della Camera, avviene in via automatica (senza bisogno della richiesta di un terzo dei propri componenti e della successiva decisione della Camera).
Il termine per deliberare le proposte di modificazione è di 15 giorni che decorrono dalla data di trasmissione del testo da parte della Camera.

7. IL RAPPORTO DI “FIDUCIA” COL GOVERNO (dal quale dipende la stabilità di quest’ultimo e l’eventuale sfiducia). SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO

La titolarità del rapporto di fiducia con il Governo spetterà solo alla Camera dei Deputati (la cui composizione non verrà modificata), che manterrà le seguenti funzioni: di indirizzo politico, legislativa; di controllo dell’operato del Governo. (nuovo IV comma art. 55 cost.).

Viene, conseguentemente, modificato l’art. 94 cost., riferendo alla Camera dei deputati la votazione alla fiducia dell’Esecutivo.

7. RAPPRESENTANZA DELLA NAZIONE

In base al nuovo III comma art. 55 cost., solo i deputati rappresenteranno la Nazione.
Ai sensi del V comma dello stesso art. 55 cost., il Senato rappresenterà, invece, le istituzioni territoriali

8. IL NUMERO DEI DEPUTATI

Resterà 630, con le medesime indennità.

9. QUANTO DURERANNO IN CARICA I “NUOVI” SENATORI?

La loro nomina sarà vincolata alla durata del mandato dell’organo d’istituzione da cui sono stati eletti.
Non vi saranno vere e proprie elezioni del Senato;
Il Senato non potrà mai essere sciolto, in quanto i suoi membri cambieranno di volta in volta (a seconda del rispettivo mandato).

10. MODIFICHE TITOLO V DELLA II PARTE DELLA COSTITUZIONE

Scompariranno le materie concorrenti tra Stato e Regioni (quelle in cui lo Stato detta le disposizioni generali e le singole Regioni le attuano con leggi proprie all’interno di tale cornice).

Scomparirà dalla Costituzione il termine “Province” (in via transitoria rimarranno gli “enti di area vasta”, riferiti alle vecchie province in via di smantellamento). Le province non avranno più funzioni amministrative proprie. L’art. 29 della Riforma “Abolizione delle Province” si limita in sostanza ad un’eliminazione sistematica dei riferimenti in Costituzione del termine “Provincia”. Si ricorda, inoltre, che le funzioni ed i poteri delle province sono già stati limitati dalla L. Delrio n. 56/14, che seppur non cancellandole realmente e trasformandole in enti territoriali di area vasta, le ha svuotate di molte competenze e ne ha modificato il meccanismo d’elezione (non più elezione diretta, ma di “secondo livello” da parte di sindaci e consiglieri comunali dei Comuni del territorio provinciale).

[Quindi, resteranno: Stato, Comuni, Regioni e Città metropolitane].

Torneranno in capo allo Stato le seguenti materie:
a) Produzione;
b) Trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
c) Infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione dell’interesse nazionale e relative norme di sicurezza;
d) Porti e aeroporti civili, d’interesse nazionale ed internazionale;
e) Ordinamento delle professioni e della comunicazione.

ABOLIZIONE CNEL: La riforma ufficializza l’abolizione del Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro. Sarà, però, prevista la nomina di un commissario straordinario per la gestione provvisoria dello stesso CNEL. Anche questo Ente smetterà di essere dotato di funzioni amministrative proprie.

Verrà rivisitato ampiamente il riparto di competenza tra Stato e Regioni:

a) Verrà soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle relative materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale;
b) L’elenco delle competenze esclusive statali è modificato con l’enucleazione di nuovi ambiti materiali;
c) Verrà introdotta la c.d. “clausola di supremazia”, che consente alla Legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materia di competenza regionale a tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica o dell’interesse nazionale.

E’, altresì, oggetto di modifica la disciplina del c.d. regionalismo differenziato e del potere sostitutivo dello Stato nei confronti degli Enti territoriali.

N.B.: La revisione del titolo V non trova applicazione nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, sino alla revisione dei rispettivi statuti (sulla base di intese con gli enti interessati).

11. ELEZIONI SPETTANTI AL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

In base alla Costituzione, come modificata dal testo in esame, il Parlamento si riunisce in seduta comune nei seguenti casi:
a) Elezione del Presidente della Repubblica (art. 83 cost.);
b) Per il giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione da parte del Presidente della Repubblica (art. 91 cost.);
c) Per la messa in stato d’accusa dello stesso nei casi di alto tradimento ed attentato alla Costituzione (art. 90 cost.);
d) Per l’elezione di 1/3 dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura.

In base al nuovo art. 135 cost. i 5 Giudici della Corte costituzionale verranno eletti non più dal Parlamento in seduta comune, ma separatamente dalla Camera dei deputati e dal Senato (3 dalla Camera e 2 dal Senato).

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