L’impatto dell’introduzione della frode fiscale (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) sulla responsabilità degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001
L’impatto dell’introduzione della frode fiscale (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) sulla responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001.
(Avv. Giovanni Palmieri)
Nei giorni scorsi con il D.d.L. di conversione del D.L. fiscale (n. 124/2019) la Commissione Finanze della Camera dei Deputati ha approvato diversi correttivi in ordine ai reati tributari. In particolare, è stato ampliato il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, ex D.Lgs. 231/2001, aprendo formalmente all’entrata dei reati tributari.
La normativa sulla cd. responsabilità amministrativa da reato degli enti è stata introdotta con il D.Lgs. 231/2001 a seguito del recepimento di varie Convenzioni internazionali anticorruzione. Essa era inizialmente circoscritta ai reati strettamente commessi nell’ambito dei rapporti del privato con la pubblica amministrazione (es. corruzione, indebita percezione di finanziamenti pubblici).
Negli anni successivi si è assistito ad un ampliamento della prospettiva d’azione del decreto sulla responsabilità penale d’impresa, che è andata sempre più estendendosi. Ne è conseguito un allargamento di tale responsabilità attraverso l’introduzione tra i cd. reati-presupposto di nuove fattispecie che – se commesse nell’interesse o a vantaggio dell’ente nell’ambito della propria attività da dirigenti, apicali, lavoratori – possono dar luogo a conseguenze penali con l’irrogazione di pesanti sanzioni.
In tal modo tale responsabilità si è estesa ad altre materie come i reati finanziari e societari, al market abuse, ai reati sul diritto d’autore, alle false informazioni, ai reati ambientali.
Nel corso degli anni sono stati inclusi anche reati quali il terrorismo internazionale, l’infibulazione e la sicurezza sul lavoro che, in realtà, ad un’attenta analisi, poco hanno in comune con la ratio legislativa originaria della Legge 231/2001, cioè quella di consentire all’autorità giudiziaria di affrontare le sfide più complesse della criminalità economica.
Da tempo si discuteva dell’introduzione degli illeciti tributari nel catalogo dei reati-presupposto di tale responsabilità. A lungo si è valutata l’opportunità di estendere la responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 all’intero complesso penale tributario, anche a seguito di sollecitazioni sovranazionali che hanno indotto a delegare il Governo a recepire nell’ordinamento interno le previsioni della direttiva P.I.F., con la quale si richiedeva agli Stati Membri la criminalizzazione delle frodi Iva nell’ambito del sistema 231.
Con il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020, dunque, il legislatore ha ufficialmente aperto le porte all’inserimento dei reati tributari. L’art. 39 co. 2 del D.L. 124/2019 ha introdotto il nuovo art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 con cui è stata prevista l’applicazione della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (in sostanza una sanzione che può variare dai 129.000 ai 774.500 euro) in relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti:
“2. Dopo l’articolo 25 -quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente: “Art. 25 –quinquiesdecies (Reati tributari) . — 1. In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.”.
- Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.”
In tal modo il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dal D. Lgs. 74/2000 è stato inserito ufficialmente tra i reati aventi rilevanza nell’ambito della responsabilità degli enti, così aprendo la breccia ad una prossima e futura inclusione nel catalogo dei reati-presupposto dell’intero apparato normativo penale tributario.
L’inclusione dell’art. 2 D.Lgs. 74/2000 ha rappresentato il primo passo di una riforma più ampia che vedrà la luce nei prossimi mesi.
La previsione, come previsto dal co. 3 dell’art. 39, entrerà in vigore dal momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del D.L. n. 124/2019, quindi al massimo entro il 24 Dicembre 2019 (salve modifiche in sede di conversione e sorprese dell’ultimo minuto).
Da qui a poco, dunque, notevole sarà l’impatto delle nuove previsioni legislative anche sulle dinamiche della responsabilità che, da un punto di vista operativo, molte società si troveranno costrette a dover affrontare.
Le nuove modifiche normative, infatti, richiederanno anche un adeguamento da parte delle aziende che dovranno intervenire, dotandosi di nuovi modelli organizzativi o aggiornando quelli esistenti, al fine di evitare che l’eventuale contestazione al rappresentante legale della società che ha sottoscritto le dichiarazioni dei redditi e/o Iva del reato di dichiarazione fraudolenta, coinvolga anche la società. In quest’ultimo caso infatti il PM avvierebbe un procedimento penale anche a carico dell’ente che sarebbe esposto sia alla sanzione prevista con la novella legislativa, sia a sanzione interdittiva che potrebbe mettere a serio rischio l’attività di impresa.
In un’ottica preventiva è pertanto demandata all’azienda la necessità di individuare i rischi fiscali connessi alle attività svolte e di attivare tutte le procedure aziendali interne al fine di preservare il contesto societario da tutte quelle operazioni idonee a far scattare il reato di dichiarazione fraudolenta.
Trattandosi di un illecito cui sono potenzialmente esposte molte società anche di piccole dimensioni, in particolare nel caso delle fatture soggettivamente inesistenti, l’adozione di tutti i comportamenti preventivi necessari a prevenire la commissione dell’illecito sarà certamente una causa di esclusione della punibilità e rappresenterà una tutela adeguata per l’ente, idonea a schermarlo dalle responsabilità penali derivanti dal nuovo assetto normativo.