Diritto Criminologia e criminalistica

L’opinione del perito nel processo penale: problematiche probatorie dell’analisi dei documenti. Alcune argomentazioni

di Anna Płońskai

(Traduzione dalla lingua polacca di Jolanta Grębowiec-Baffoni)

La fiducia nel documento che formalmente contiene e indica l’esistenza di una legge, di un rapporto giuridico o di una circostanza che può avere rilevanza giuridica, è essenziale per la sua influenza sulla certezza, sull’affidabilità e sulla sicurezza delle azioni legali. Di conseguenza, il documento gode della protezione di molte aree del diritto, compresa la protezione del diritto penale iiNel sistema giuridico polacco il concetto del documento, anche se è comune a molti campi del diritto, non è ancora stato standardizzato, di cui il motivo è soprattutto l’ambiguità del termine, sia del linguaggio giuridico che colloquiale iii.

Nel diritto penale la definizione legale del documento è contenuta nell’art. 115 § 14 c.p., secondo cui “il documento è un qualsiasi oggetto o qualsiasi altro portatore delle informazioni registrate, con il quale è connessa una legge specifica o che, a causa del suo contenuto, costituisce la prova della legge, il rapporto giuridico o la circostanza avente il significato giuridico”. Nella definizione di cui sopra, una particolare attenzione è stata posta sull’aspetto giuridico del documento.

Questo concetto si applica non solo ai documenti redatti in forma scritta, ma anche a tutti gli altri oggetti determinanti dalla legge, il rapporto giuridico o la circostanza avente rilevanza giuridica. Il significato un po’ diverso del documento è espresso nel processo penale polacco, dove il concetto di prova del documento include qualsiasi scrittura o qualsiasi materiale stampato, anche se non contengono i valori giuridici specificati nella definizione del documento dell’art. 115 § 14 c.p., quando il loro contenuto può costituire un significato di prova importante in un procedimento penale iv.

La perizia della scrittura è trattata come la più antica delle tecniche di identificazione criminalistica v. La perizia della scrittura è trattata come il più antico mezzo probatorio vi. È anche una delle discipline più diffuse della perizia forense vii. Allo stesso tempo, il concetto di perizia della scrittura è un concetto piuttosto vago, interpretato in vari modi dai professionisti e dottrinari. È infatti inteso come studio della grafia o studio dei documenti scritti, e infine come esame dei documenti. Come ottimale bisognerebbe accogliere la posizione che definisce la perizia della scrittura come un settore di analisi dei documenti, che tuttavia non si limita soltanto allo studio della scrittura manuale ma si riferisce anche agli studi delle scritture dattilografate, delle scritture stampate dal computer, dei mezzi coprenti e della superficie sulla quale il documento è stato redatto viii.Tuttavia il suo compito principale è l’identificazione della persona sulla base della scrittura manuale ix.

Il modo sostanziale per verificare la credibilità dei documenti realizzati con la scrittura manuale è l’esame forense della scrittura x.

La perizia della scrittura manuale consiste talvolta nello studio della firma o della segnatura in forma semplificata (parafa), in quanto molto spesso costituisce l’unico elemento del documento redatto a mano.

Secondo la posizione della Corte Suprema la firma deve essere intesa come segno grafico identificativo che rende possibile la verifica dell’identità del firmatario, che ha eseguito la firma. In questo caso, l’identificazione della persona scrivente è estremamente difficile e assume un significato sostanziale. Estremamente utile in questo senso diventa lo studio forense comparativo della scrittura che comprende anche una valutazione del suo valore probatorio. Il valore probatorio dell’esame della scrittura sarà maggiore se si baserà sulle caratteristiche osservabili e sui metodi scientifici ed empirici precisi, ai quali viene classificata la psicologia della scrittura xi.

L’obiettivo della totalità delle indagini peritali-giudiziarie è senza dubbio la determinazione del metodo di realizzazione dei documenti o di applicazione del testo o dei caratteri che lo rendono credibile, del fatto e della sua falsificazione e inoltre delle proprietà dei materiali, degli strumenti scrittori e degli altri mezzi di supporto xii. La perizia criminalistica compie una grande importanza sia nella divulgazione dei metodi e dei mezzi di falsificazione che nell’identificazione dei contraffattori della scrittura e della stampa, nella determinazione di esistenza o di non esistenza delle protezioni contro la contraffazione, nella determinazione dei mezzi scrittori o dei mezzi coprenti impiegati, nella valutazione dell’età del documento o negli altri esami specialistici xiii. Con l’attuale sviluppo delle nuove tecnologie sorgono sempre più nuovi software per l’analisi della scrittura manuale con l’uso del computer. Ad esempio si può indicare il programma SCANGRAF progettato per analizzare le caratteristiche motorie della scrittura manuale xiv.

B. Hołys sottolinea la gamma estremamente ampia degli esami dei documenti che comprende fra l’altro: “l’identificazione della superficie e dei mezzi coprenti, l’identificazione delle persone sulla base della scrittura manuale, l’identificazione delle firme e l’identificazione delle persone falsificanti le firme, la determinazione se il documento è stato contraffatto per copiatura o per modificazione delle sue parti, l’identificazione dei documenti ristampati e ricopiati, l’identificazione delle stampe, l’identificazione dei dispositivi per la stampa, l’identificazione dei titoli di valore e la determinazione dell’età dei documenti” xv. La contemporanea perizia del documento riguarda tutti i suoi strati e consiste nell’analisi del suo contenuto, linguistica, grafica e tecnica. Fra questi elementi la più importante è considerata l’analisi dello strato di contenuto, poiché esso è uno degli elementi della definizione codificata del documento. Tuttavia va tenuto presente che in ciascuno dei quattro strati del documento possono essere contenute le caratteristiche che distinguono l’originale dal falso xvi.

Indubbiamente nella rivelazione dei metodi e dei mezzi di falsificazione e nell’identificazione dei responsabili, il ruolo essenziale compiono gli esperti. Tuttavia, le loro conoscenze e le competenze richiedono attualmente il supporto di attrezzature adeguate del campo, tra l’altro di scienza dei materiali, fisica, chimica, tipografia, elettronica e informatica xvii.

Nel caso della perizia della scrittura manuale viene spesso usato l’esperimento processuale nell’ambito delle indagini grafo-comparative. Questo esperimento viene realizzato principalmente per fornire il materiale necessario per l’effettuazione delle ulteriori prove materiali xviii.

Bisogna tenere presente che le perizie sulla scrittura realizzate dagli esperti, che maggior parte di volte hanno l’influenza decisiva sulla risoluzione della questione, si basano sulle loro conoscenze speciali. La necessità di utilizzo nel processo delle conoscenze speciali è un prerequisito per la nomina dell’esperto, specificato nell’art. 193 § 1 c.p.p. xix.

Il grande ruolo quindi nelle perizie sulla scrittura gioca il fattore soggettivo nella valutazione dell’esperto sulla base della sua conoscenza ed esperienza xx. Secondo la Corte Suprema, la prova della perizia non dovrebbe basarsi solo su queste notizie speciali, ma dovrebbe essere anche logica, chiara e completa, in linea con le indicazioni della conoscenza e della esperienza della vita, ma anche compatibile con altri pareri resi noti nel corso del processo xxi.

La problematica dell’opinione del perito nel processo penale, e in particolare nella sua parte probatoria, si riduce alla valutazione dell’impatto di tali elementi sulla decisione della corte. Nel caso della valutazione della credibilità probatoria dell’opinione del perito questa circostanza è molto importante, poiché l’opinione dell’esperto si basa sulla competenza. In pratica, gli organi processuali non dovrebbero accettare le prove dell’opinione del perito in modo acritico, e avendo per obiettivo quello di conoscere la verità oggettiva, dovrebbero valutare il suo valore probatorio.

I regolamenti dell’art. 193 c.p.p. indicano chiaramente che l’esperto o gli esperti vengono consultati quando la verifica delle circostanze, rilevanti per l’esito della sentenza, richiede le conoscenze speciali. Il giudice è tenuto a consultare l’esperto su tutte le circostanze che costituiscono la base della sentenza, se la loro determinazione richiede le conoscenze speciali xxii

La nozione stessa di “conoscenze speciali”, tuttavia, non è stata definita dal legislatore, è il concetto impreciso che deve essere inteso come conoscenza pratica o effettiva, che supera conoscenza o abilità media xxiii. Le circostanze che secondo la legge processuale richiedono le conoscenze speciali, non sono circostanze per le quali sono sufficienti le conoscenze disponibili alla persona adulta con una buona esperienza della vita, con un’istruzione e con un bagaglio di conoscenze generali. (sentenza della Corte Suprema SN el 15.4.1976 , II KR 48/76, OSNK 1976, N. 10-11, pos. 133).

L’elemento di conoscenze speciali diventa cruciale già in fase di ammissione delle prove dell’opinione dell’esperto, perché – come conferma una delle ultime disposizioni della Corte Suprema, la nomina degli esperti non è necessaria, se le circostanze possono essere determinate in modo univoco sulla base delle prove raccolte nel caso, e se per la valutazione della loro credibilità sono sufficienti gli approvati principi di esperienza della vita (tali disposizioni rimangono sotto la tutela dell’art. 7 c.p.p) xxiv.

Attualmente, in ogni area della vita il progresso avviene in modo talmente veloce da comportare l’aumento della necessità di applicazione delle conoscenze speciali per determinare le circostanze del reato. Tuttavia sorge la domanda se una specifica opinione del perito mostra il valore probatorio adeguato o no?

La realizzazione autonoma delle verifiche senza ricorrere alla conoscenza specialistica nella situazione quando tale conoscenza è necessaria per prendere la decisione corretta nel merito del caso, costituisce una violazione dell’articolo. 193 § 1 del c.p.p.

Di conseguenza, il giudice è tenuto a consultare l’opinione dell’esperto su tutte le circostanze che stanno alla base della sentenza nel caso, se la loro determinazione richiede conoscenze speciali xxv. Va inoltre notato che la prova dell’opinione dell’esperto non può essere sostituita da altri elementi di prova, e l’affidabile e credibile opinione del perito può avere un’influenza decisiva sul contenuto della sentenza della corte in un caso specifico. Il prezioso parere dell’esperto, e quindi avente il valore probatorio, è il parere che egli rappresenta.

Non vi è dubbio che l’affidabile e credibile opinione del perito può avere l’influenza decisiva sul contenuto della sentenza del tribunale in un caso specifico. In pratica, il più delle volte i giudizi sono in linea con il parere dell’esperto. Si noti, tuttavia, che la perizia è solo un elemento componente tutta la prova.

Inoltre, non vi è alcuna regola che stabilisce il primato dell’opinione del perito su altri elementi di prova (come non esistono le regole che stabiliscono il primato delle prove provenienti dalle determinate fasi del procedimento), poiché sul valore probatorio non decide la fase del procedimento in cui è stata presentata la prova, ma il suo contenuto che viene confrontato con altri elementi di prova xxvi.

Prima di tutto, il valore probatorio di una perizia è strettamente legato al principio della libera valutazione delle prove (art. 7 c.p.p), il che significa che la prova dell’opinione dell’esperto non viene trattata automaticamente come credibile. Il conferimento della fede a tutta la prova o ad una sua parte e la negazione della fede ad un’altra, è il diritto del giudice xxviixxviii. Di conseguenza – il giudice può negare la fede al parere e dare il credito alle altre prove, per esempio: alla testimonianza di test.

L’opinione del perito costituisce la prova nella causa dal momento che stata emessa la decisione riguardante l’ammissione della prova dell’opinione del perito sulla base dell’art. 194 c.p.p.

Non è considerata come prova la perizia emessa dall’esperto, per il quale vi erano condizioni avverse di cui all’art. 196 c.p.p.

Specificamente si tratta di esclusione dei periti:

– (178 c.p.p.) i difensori o avvocati, che agiscono sulla base dell’art. 245 § 1 c.p.p. sui fatti che hanno appreso fornendo la consulenza legale o svolgendo i procedimenti della causa,

– (178) i sacerdoti che hanno conosciuto i fatti durante la confessione,

– (182) le persone più vicine affettivamente

– (185) le persone che rimangono in vicine relazioni con l’accusato.

In qualità di esperto non possono presentarsi i giudici esclusi dalla partecipazione per i motivi di cui all’art. 40 § 1 punto 1-3 e 5 e coloro che sono chiamati come testimoni, così come coloro che sono stati testimoni del fatto. Invece nel caso di chiarimento delle ragioni di cui sopra riguardanti l’esclusione del perito, l’opinione emessa da lui non costituisce una prova, e al suo posto viene nominato un altro esperto. Un altro esperto è nominato anche nel caso di chiarimento dei motivi che riguardano l’indebolimento della fiducia nella conoscenza e nell’imparzialità dell’esperti, o per altri motivi importanti.

Prima di giudicare il valore probatorio dell’opinione dell’esperto bisogna precisare che la perizia privata redatta su richiesta delle parti non è considerata opinione dell’esperto ai sensi dell’art. 193 § 1 c.p.p. L’ammissione dell’opinione dell’esperto è riservata esclusivamente all’organo processuale. Di conseguenza la cosiddetta opinione privata è un documento privato, prodotto per le necessità del procedimento penale ai sensi dell’art. 393 § 3 del p.c.c. non può essere considerata come prova del documento.

Le parti non sono autorizzate a convocare autonomamente i periti, tuttavia bisogna precisare che tale opinione non viene esclusa, ma è trattata come informazione sulla prova (sentenza della Corte Suprema del 6.5.1985, I KR 105/85, OSNPG 1986, N. 5, pos. 66).

Di conseguenza sorge la domanda: in che modo bisogna valutare il valore probatorio dell’opinione dell’esperto che si basa sulle conoscenze speciali e perciò non è possibile racchiuderla nelle norme delle valutazioni rigide?

Per prima cosa bisogna precisare che parlando della valutazione del valore probatorio dell’opinione del perito si può parlare della valutazione unitaria, che consiste nella valutazione della perizia come prova separata e il suo riconoscimento (o meno) come prova attendibile. Si può parlare anche del parere finale (complesso), che determina il valore probatorio della perizia, nel contesto delle informazioni provenienti da altri elementi di prova.

È proprio nella fase di valutazione finale l’organo giudiziario riconosce le conclusioni del parere (determina il suo valore probatorio).

Prima di tutto, bisogna considerare il principio, di cui sopra, della libera valutazione delle prove dell’art. 7 c.p.p., ma anche la natura multidimensionale di tale valutazione, anche se questa può essere problematica a causa della sua complessità e professionalità.

Parlando di valutazione dell’opinione del perito è necessario tenere conto di diversi piani della valutazione: formale, logica e sostanziale.

L’opinione del perito, a prescindere dal fatto se è stata realizzata in forma orale o scritta, deve soddisfare i requisiti formali di cui all’art. 200 c.p.p., e gli elementi di cui essa dovrebbe essere composta sono indicati chiaramente nel contenuto dell’art. 200 § 2 c.p.p.

Anche se da queste disposizioni non deriva direttamente il dovere di giustificare le conclusioni del parere, tuttavia, tale ragionamento dovrebbe trovarsi in ogni opinione a causa del fatto che il parere, privo di alcuna giustificazione delle conclusioni tratte dall’esperto, è considerato incompleto o addirittura difettoso, che richiede la convalidazione o la nomina di un altro esperto che emettesse il parere su una circostanza specifica xxix.

La valutazione logica si riferisce alla correttezza delle conclusioni formulate da parte del perito nominato. A questo proposito, il valore probatorio del parere dovrebbe essere valutato in termini di requisiti di cui all’articolo. 201 k.p.k.:

  1. di chiarezza – l’opinione deve essere comprensibile per l’organo giudiziario e per le parti.

  2. completezza (totalità) – (la corte mentre emette la sentenza non può basarsi sull’opinione incompleta, quindi l’opinione deve:

– fornire le risposte a tutti i quesiti ai quali, conformemente alla sua conoscenza e ai materiali probatori fornitigli, può e deve fornire le risposte,

– considerare tutte le questioni essenziali per la circostanza concreta,

– contenere le giustificazioni delle valutazioni e delle opinioni).

  1. l’assenza di contraddizione interna – la valutazione attendibile dell’opinione è possibile quando è completa in termini di ricerca e di comunicazione dei risultati nelle conclusioni ivi contenute. Ovvero quando non contiene contraddizioni.

  2. l’assenza di conflitto con altre opinioni presentate nella causa – il solo fatto di una contraddizione tra le opinioni non obbliga la corte di nominare altri esperti. La corte, nel nell’ambito della libera valutazione delle prove, fra diversi pareri può accogliere quella che, a suo giudizio, ha un impatto significativo sul risultato. È impossibile, però, che la corte respinga tutti i pareri per adottare una posizione diversa.

La valutazione dell’opinione del perito in termini delle condizioni di cui all’art. 201 c.p.p. è il compito dell’organo processuale. La richiesta di tale valutazione può essere presentata anche da una parte del procedimento, chiedendo la nomina di un altro esperto. Tuttavia questo è possibile solo quando la parte interessata dimostrerà che l’opinione emessa dal perito è incompleta o poco chiara, o che ci sia una contraddizione nella stessa opinione o fra le altre opinioni (sentenza della Corte Suprema a Łódź 11.10.2000, II AKA 127 / 00, OSA 2004 n. 9, pos. 85)

In sintesi, il contenuto della perizia come prova in un procedimento penale può, ma non deve essere determinante per la sua decisione. La preparazione della perizia che mostra il valore probatorio richiede non solo il tempo, ma anche una grande quantità di materiale per lo svolgimento dell’indagine, e soprattutto, come abbiamo già ribadito più volte, le conoscenze speciali del perito xxx.

Il controllo e la valutazione del parere consiste indubbiamente in una verifica della competenza e dell’imparzialità dell’esperto. Si deve pertanto concludere che l’opinione dell’esperto è “SENZA-valore” se non soddisfa i requisiti formali, sostanziali o logici, cioè, per esempio è basata sul materiale di ricerca incompleto, o sulle indagini incomplete, e quindi è vaga, incompleta, contraddittoria al suo interno o con le altre opinioni presentate nella causa.

Dall’altra parte la valida opinione dell’esperto, ovvero quella che possiede il valore probatorio, è quella che mantiene tutte le caratteristiche indicate in alto, e perciò influisce non solo sulla correttezza del procedimento probatorio ma anche sulla velocità di risoluzione dei casi da parte delle corti.

Note bibliografiche:

i Dott. Ph.d Anna Płońska, Cattedra del Diritto sulle Infrazioni e sui Reati Penali contro il Tesoro dello Stato e della Economia, Università di Wrocław (Breslavia) – Polonia.

ii Sentenza di Corte Suprema del 3 giugno 1996, II KKN 24/96, Prok. i Pr. 1997, N. 2 pos. 5.

iii Z. Kegel, Dowód z ekspertyzy pismoznawczej w polskim procesie karnym, Wrocław-Kraków-Gdańsk 1973, p. 31.

iv A. Marek, op. cit., p. 672.

v T. Widła, Metody ekspertyzy pisma, [in ]Księga pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Szwarca, T. Hanausek, Z. Kegel, K. Sławik (a cura di) Wrocław 2001, p. 245.

vi A. Feluś, Identyfikacja kryminalistyczna na podstawie języka pisanego, Kraków 2000, p. 10.

vii W. Podpałyj, Ekspertyza pismoznawcza, [in]Księga pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Szwarca, op. cit., p. 193.

viii K. Liżyńska, op. cit., p. 69.

ix Ibidem.

x A. Seibt, Kryminalistyczne badania porównawcze pisma a psychologia pisma, Problemy Kryminalistyki 2005,N. 247, p. 70.

xi A. Seibt, op. cit., p. 70 i n.

xii W. Podpałyj, Pismoznawcze i kryminalistyczne badania dokumentów, [in]Kryminalistyczna ekspertyza pismoznawcza a grafologia,[in] Materiały X Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Z. Kegel (a cura di), Wrocław 19-21 czerwca 2002, Z. Kegel (a cura di), Wrocław 2003, p. 253.

xiii K. Sławik, K. Bronowska, op. cit., p. 286.

xiv E. Gruza, M. Goc, Genialny fałszerz czy bezradny ekspert, [in]Znaczenie aktualnych metod badań dokumentów w dowodzeniu sądowym, Z. Kegel, R. Cieśla (a cura di), Materiały XIV Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma 2010, Wrocław 2012, p. 90.

xv B. Hołys, Kryminalistyka, Warszawa 2010, p. 701.

xvi M. Owoc, Totalna analiza dokumentu, [in]Znaczenie aktualnych metod badań dokumentów w dowodzeniu sądowym, Z. Kegel, R. Cieśla (a cura di), Materiały XIV Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 2012, p. 283 e successive.

xvii K. Sławik, Rozmiary i dynamika fałszerstw (Polska, lata 2008-2009), [in]Znaczenie…, op. cit., p. 332.

xviii Z. Kegel, Dowód z ekspertyzy pismoznawczej w polskim procesie karnym, Wrocław 1973, p. 58.

xix J. Dzierżanowska, Nowe metody identyfikacji kryminalistycznej i ich wykorzystanie w procesie karnym na przykładzie ekspertyzy osmologicznej, Lublin 2010,p. 33.

xx M. Goc, Poziom kategoryczności wniosków końcowych w opiniach pismoznawczych, Problemy Kryminalistyki 2011, N. 272, p. 64.

xxi K. Sławik, K. Bronowska, Biegli i ich ekspertyzy pisma, Problemy Kryminalistyki 2005, N. 247, p. 5.

xxii Decisione della Corte Suprema del 17 maggio 2007, II KK 331/06, Prok. i Pr. – integrazione 2007,N. 10, p. 14; Sentenza di Corte Suprema del 14 novembre 2008, V KK 137/08, Prok. i Pr. – integrazione 2009, N. 5, p. 17.

xxiii M. Kurowski, [in] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, D. Święcki (a cura di), Warszawa 2013,. p. 268.

xxiv Decisione della Corte Suprema del 20 agosto 2014, II KK 200/14, LEX n. 1504560.

xxv Decisione della Corte Suprema del 17 maggio 2007, II KK 331/06, Prok. i Pr. – integrazione 2007,N. 10, p. 14; Sentenza di Corte Suprema del 14 novembre 2008 r., V KK 137/08, Prok. i Pr. – integrazione 2009, N. 5, p. 17.

xxvi Sentenza della Corte d’Apello a Danzica del 20.04.2014, II AKa 75/14, LEX n. 1495972

xxvii Sentenza della Corte d’Apello a Lublino del 5 giugno 2014 r. II AKa 113/14,LEX n. 1488651.

xxix M. Kurowski, [in] Kodeks… , op. cit., p. 166.

xxx Z. Kukuła, op. cit., p. 129.

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