Giurisprudenza

Problematiche aperte sul gratuito patrocinio: possibilità di condannare l’amministrazione statale soccombente e contestualità del decreto di pagamento con il provvedimento conclusivo del giudizio

(di Francesco D’Alonzo (1))

Cass. civ., sez. VI-1, ord. 9.3.2018 n. 5819; Pres. Nappi, Rel. Di Virgilio

MASSIMA

Gratuito patrocinio – Controversia civile contro un’amministrazione statale – Amministrazione soccombente – Conseguenze – Pagamento delle spese di lite in favore dello Stato – Provvedimento di condanna – Legittimità – Fondamento.

Se la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’amministrazione statale, deve essere applicato l’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002, con la conseguenza che l’amministrazione soccombente va condannata al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato.

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In tema di gratuito patrocinio, va segnalato il recente arresto del Supremo Collegio (sez. VI-1, ord. 9.3.2018 n. 5819) secondo cui, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile azionata contro un’amministrazione statale, può ugualmente essere adottata la pronuncia di condanna della (amministrazione) soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, in applicazione del disposto di cui all’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002.
Il principio si basa sulla duplice considerazione che le diverse articolazioni statali sono dotate di autonoma personalità giuridica e la liquidazione delle spese è sottratta al giudice della controversia soltanto se le stesse attengano al diverso rapporto tra la parte ed il difensore.

La decisione in commento si pone in consapevole contrasto con il precedente della medesima Corte (sez. II, sent. 29.10.2012 n. 18583) ove si è sostenuto – a contrario – che, nel caso di specie, l’onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. cit., ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento.
In quest’ultima pronuncia, la Cassazione ha giustificato e fondato la non applicabilità dell’art. 133 cit. sul fatto che la liquidazione da effettuarsi a carico di un’amministrazione dello Stato, in favore di altra amministrazione statale, «costituisce all’evidenza un non senso».
In pratica, «l’art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo volto a disciplinare la condanna alle spese nei giudizi civili ordinari, non appare riferibile all’ipotesi in cui un’amministrazione dello Stato sia parte del giudizio».
Per quanto concerne il procedimento tributario, nel quale è istituzionalmente parte una pubblica amministrazione, l’art. 141 (inserito nel capo VIII, intitolato emblematicamente «disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario») del d.P.R. cit. recita testualmente che «l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell’articolo 82».
A parere del giudice di legittimità, la predetta disposizione, richiamando la disciplina «propria del processo penale, con i correttivi dettati dalle peculiarità del processo», stabilisce «una regola diversa» da quella prescritta dal prefato art. 133.

Sotto differente profilo, resta aperto il problema della contestualità («contestualmente») del decreto di pagamento con la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.
Come noto, l’art. 1, comma 783, della l. 28.12.2015 n. 208, recante le «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», ha sancito l’aggiunta del comma 3-bis («il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta») all’art. 83 del decreto in esame.
Si tratta di una “modalità processuale” con scopo meramente acceleratorio – piuttosto che di un vero e proprio limite normativo alla “potestas judicandi” – dettata dall’intento del legislatore di rendere possibile la chiusura complessiva della vicenda processuale anche quanto all’emissione del decreto.
È appena il caso di ricordare che, ai fini della liquidazione del compenso al difensore, detto compenso va regolato anche se la domanda è proposta “tardivamente”, atteso che la legge non prevede alcuna decadenza espressa se l’istanza di liquidazione non è presentata prima della definizione del procedimento.
Da un lato, le previsioni di “inammissibilità”, per il loro rigore sanzionatorio, vanno interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l’operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato, e, dall’altro, un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale deve essere sempre idonea a dare attuazione ai principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ovverosia ai principi di tutela del diritto di azione e di difesa, di economia processuale e di durata ragionevole del processo.
Del resto, è di tutta evidenza che «la mancata liquidazione, rispetto a una istanza tardivamente proposta, non sarebbe conforme alla ratio della novella, tesa ad accelerare le procedure di liquidazione e comporterebbe la necessità di instaurare un successivo procedimento nei confronti dello Stato debitore con ulteriore aggravio per il sistema giudiziario» (Trib. Mantova, sez. I, ord. 29.9.2016).

(1) Avvocato – Camera Avvocati Tributaristi di Caserta

- Dottore Commercialista ed Esperto Contabile iscritto all’ODCEC di Milano. - Membro delle Commissioni “Fiscalità Internazionale” e “Contenzioso” dell’ODCEC di Milano. - Membro del Comitato Scientifico dell’Istituto Nazionale di Ragioneria (INR). - Owner presso “Studio Tributario Melillo” in Milano e Legnano. - Founder & Managing Partner presso Melillo & Partners Studio Legale Tributario. - Of Counsel (Tax Advisor) presso Studio AGFM – Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (www.studioagfm.it) di Parma e Milano. - Of Counsel (Tax Advisor) presso Eurocons S.r.l. (www.eurocons.it) di Torino. - Dottore di Ricerca in Diritto Tributario presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. - Direttore Scientifico del Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D.. - Direttore Editoriale del periodico digitale free ECONOMIAeDIRITTO.it, iscritto al Tribunale di Milano. - Co-responsabile scientifico (insieme al Prof. Ing. Antonio Nesticò) del progetto di ricerca in materia di valutazione dei beni intangibili a fini tributari, condotto dal Ce.S.E.D. di Milano in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Fisciano (SA). - Docente e membro del Comitato Scientifico del Corso di Laurea in Scienze Criminologiche, dell’Investigazione e della Sicurezza presso l’Università L.U.de.S. di Lugano e Malta. - Collaboratore delle principali riviste specializzate in materia tributaria e societaria. - Cultore di Diritto Tributario. - Docente in materia tributaria in master, corsi, seminari e convegni in Italia e all’estero (es. Master in Diritto Tributario, Contabilità e Pianificazione Fiscale presso LUISS Guido Carli). - In attesa di iscrizione all’Albo dei CTU del Tribunale di Milano (Sezione Civile e Penale). - In procinto di conseguire la Laurea in Ingegneria Gestionale. - Idoneo all’insegnamento di Diritto Tributario, Scienza delle Finanze, Finanza Aziendale e Politica Economica presso l’Università LUISS di Roma. - Correlatore di tesi di laurea specialistica presso la cattedra del Prof. Alberto Nobolo dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

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