Fisco Diritto tributario

La mediazione tributaria. Chiarimenti dell’Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2014

(di Mariella Orlando)

La mediazione tributaria.

Nell’ottica della riduzione del contenzioso, di particolare rilievo è stata l’introduzione della mediazione tributaria, strumento che consente di prevenire l’istaurazione di controversie, ovvero di definire le liti già sorte con l’Agenzia delle Entrate, senza la necessità di avviare o proseguire un contenzioso[1].

La mediazione in ambito tributario è obbligatoria per tutte le controversi di valore non superiore a 20.000,00 euro aventi ad oggetto  ad avviso di accertamento del tributo, avviso di liquidazione del tributo, provvedimento che irroga le sanzioni,   ruolo, rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari ed  ogni altro atto per il quale la legge prevede l’autonoma impugnabilità. In particolare una volta presentata l’istanza, l’Ufficio entro novanta giorni dovrà analizzare la richiesta.

A seguito dell’approvazione della Legge di Stabilità (L. n. 147 del 2013) sono state apportate significative modifiche alla disciplina della cd. Mediazione tributaria. In particolare, per effetto di tale modifiche la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità e non più di ammissibilità del ricorso; la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato sono sospesi ex lege in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere di richiesta di parte, si applicano le regole per il computo dei termini e la sospensioni del periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969 del 742 ed infine che la mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali, per i quali non sono dovuti né sanzioni  né interessi. L’agenzia delle entrate, con la circolare 1/E del 2014 ha ritenuto necessario fornire dei chiarimenti e le relative istruzioni operative. Innanzitutto precisa che la decorrenza  delle disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della suindicata Legge, ossia dal 2 marzo 2014. Continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni con riferimento alle istanze presentate avverso atti notificati antecedentemente alla predetta data. La nuova disciplina trova applicazione anche alle istanze riguarda il rifiuto tacito dalla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori qualora, alla data del 2 marzo 2014, non sia già decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza di rimborso.  Analizziamo le singole modifiche.

L’improcedibilità del ricorso.                

L’art. 1, comma 611, della legge 147 del 2013 dispone che “la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l’Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio può eccepire l’improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l’improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione”.

Ciò significa che a seguito di presentazione dell’istanza si attiva il procedimento di mediazione che deve essere concluso entro novanta giorni dalla ricezione della stessa da parte dell’Ufficio; qualora non venga adottato un provvedimento di mediazione, decorso il predetto termine, l’istanza produce gli effetti del ricorso e il contribuente, se intende costituirsi, deve farlo nei successivi trenta giorni.

L’improcedibilità può essere eccepita dall’Ufficio, in sede di costituzione in giudizio; tuttavia qualora il giudice non accolga l’eccezione di improcedibilità e da ciò derivi un ostacolo alla difesa dell’Ufficio, la sentenza emessa all’esito del giudizio può essere impugnata anche per violazione dell’art. 17 bis del D. Lgs. n. 546 del 1992.

La presentazione dell’istanza di mediazione, ai sensi del comma 9 bis dell’art. 17 bis, comporta la sospensione ex lege dell’esecuzione dell’atto impugnato per novanta giorni.

Se il contribuente, costituitosi prematuramente, chiede la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 546 del 1992 il Presidente fissa la trattazione dell’istanza di sospensione anteriormente al decorso dei novanta giorni.

I contributi previdenziali e assistenziali.

L’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 ha inserito che “l’esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi”[2].

Il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali rileva ai fini del perfezionamento della mediazione e va effettuato tramite modello F24.

La sospensione della riscossione.

L’art. 1, comma 611, della Legge 147 del 2013 ha disposto anche che “ la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all’art. 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità di cui al comma 2”.

Pertanto- secondo anche quanto chiarito all’Agenzia delle Entrate – a seguito di ricevimento dell’istanza, l’ente impositore è tenuto a non procedere all’affidamento dell’incarico ed a comunicare all’agenzia di riscossione la sospensione della riscossione se l’atto impugnato è un ruolo, o comunque a non procedere all’iscrizione a ruolo degli stessi.

Tuttavia in caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, la sospensione non opera, senza necessità di attendere la dichiarazione giudiziale di improcedibilità del ricorso.

L’instaurazione del giudizio.

Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli artt. 22 e 23 decorrono dalla predetta data.

L’istanza presentata avverso gli atti notificati a decorrere dal 2 marzo 2014, qualora il procedimento di mediazione non si sia concluso con un accoglimento o con la formalizzazione di un acconto, i termini per la costituzione in giudizio delle parti di cui agli artt. 22 e 23 del D. Lgs. N. 546 del 1992 decorrono dal compimento dei novanta giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio.

In altri termini  la notifica del provvedimento dell’Ufficio che respinge o accoglie parzialmente l’istanza non rileva ai fini della decorrenza dei termini per la costituzione in giudizio delle parti.

Con riferimento invece alle istanze presentante avverso gli atti notificati prima del 2 marzo 2014 i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente iniziano a decorrete dal compimento dei novanta giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle Entrate o dal provvedimento con il quale l’Ufficio respinge o accoglie parzialmente l’istanza di reclamo.

Nell’ipotesi in cui il contribuente impugni un atto emesso dall’Agenzia di riscossione e sollevi eccezioni concernenti sia l’attività dell’Agenzia delle entrate sia quella dell’Agenzia di riscossione, deve attendersi il decorso dei novanti giorni per la costituzione in giudizio.

Ne consegue che per le istanze presentate avverso gli atti notificati a decorrere dal 2 marzo 2014, il termini per la costituzione in giudizio del ricorrente e quello per la costituzione in giudizio del resistente decorrono dal compimento dei novanti giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio.

Per le istanze presentate avverso un atto notificato prima del 2 marzo 2014, i termini per la costituzione in giudizio decorre dalla scadenza dei novanti giorni ovvero dalla notifica del provvedimento di rigetto o di accoglimento parziale dell’istanza.


[1] Circolare n. 22/E del 2012. L’importanza del ricorso agli strumenti deflattivi è evidenziata anche nella Convenzione triennale con il MEF per gli esercizi 2011-2013.

[2] Tale punto era già stato inserito nella circolare n. 9/E del 2012