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(di Valerio Micheli)

Il decreto competitività (decreto legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116) attribuisce ai soggetti titolari di reddito d’impresa un credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015. Il credito di imposta, riconosciuto per investimenti (progetti di investimento) di importo unitario di almeno 10.000 euro, è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 realizzati nei cinque periodi d’imposta precedenti[1].

La circolare 5/E dell’Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2015 fornisce precisazioni in merito alla misura agevolativa, ai soggetti beneficiari, agli investimenti agevolabili, all’efficacia temporale dell’agevolazione, alla sua determinazione e all’utilizzo e alla rilevanza del credito di imposta.

Rimandando per approfondimenti al testo della circolare, si riportano di seguito i tratti essenziali e gli elementi più rilevanti sul tema.

L’agevolazione è applicabile ai soggetti titolari di reddito d’impresa – senza distinzioni “di sorta” – purché effettuino investimenti destinati a strutture produttive ubicate in Italia. Sono ammesse all’agevolazione sia le imprese residenti che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Beneficiari potranno essere anche enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata e imprese costituitesi successivamente alla data di entrata in vigore del c.d. decreto competitività (25 giugno 2014).

La circolare esamina poi gli investimenti agevolabili, che dovranno essere investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, denominata “Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature N.C.A. [non classificabili altrimenti]”, rientrante nella sezione “C” denominata “Attività manifatturiere”.

I beni oggetto dell’investimento – e quindi agevolabili – devono avere il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa che beneficia del credito d’imposta (cfr. 2.2. Requisiti dei beni agevolabili), quindi essere di uso durevole e atti ad utilizzo come strumenti di produzione nel processo produttivo dell’azienda. Tutto ciò esclude, tra gli altri, beni-merce o materiali di consumo (anche se rientranti nella divisione 28). Si ricorda inoltre che i beni devono essere nuovi, quindi non sono agevolabili beni già utilizzati a qualunque titolo.

L’investimento – rectius il progetto d’investimento – deve essere almeno di 10.000 euro e l’agevolazione spetta sia per beni acquistati da terzi, sia per la realizzazione in economia o mediante contratto di appalto[2]. Sono agevolabili anche beni acquisiti mediante locazione finanziaria che presenti l’opzione di acquisto finale del bene a favore dell’utilizzatore.

Il paragrafo 4 della circolare tratta la “Determinazione dell’agevolazione”, esplicando la determinazione del credito spettante, la fattispecie di imprese di recente o nuova costituzione che abbiano quindi un’attività di impresa inferiore ai cinque anni o costituite successivamente all’entrata in vigore del decreto legge.

In merito all’utilizzo del credito di imposta, il decreto-legge (al comma 4 dell’articolo 18) dispone che esso “va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo” ed è utilizzabile “esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n, 214”. L’utilizzo di tale credito è ammissibile a partire “dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento”.

La circolare fornisce poi – al paragrafo 6 – nove esempi di calcolo utili per comprendere l’entità del credito e le sue modalità di utilizzo.

L’agevolazione è – come scritto nell’ultima sezione della circolare, la numero 8 – revocabile se si verificano alcuni presupposti: il credito d’imposta, ad esempio, è revocabile “se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto”. Per beneficiare dell’agevolazione, pertanto, è necessario che i beni siano mantenuti nel processo produttivo aziendale almeno fino alla fine del periodo di imposta successivo a quello dell’acquisto ; ciò per evitare lo smobilizzo dei beni oggetto dell’investimento agevolato che possa nascondere comportamenti elusivi.

Altra fattispecie che comporta la revoca del beneficio è il trasferimento – secondo un termine ben preciso[3] – in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche se appartenenti al beneficiario dell’agevolazione.

La circolare si chiude trattando dei crediti di imposta indebitamente utilizzati, del loro versamento e del recupero degli importi indebitamente versati accertati a seguito di controlli.

Note

[1] Il beneficiario ha facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

[2] Cfr. 2.3 Modalità di realizzazione degli investimenti

[3] Articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 [entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento agevolato]

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