La questione sul termine dilatorio dell'avviso di accertamento
di Mariella Orlando
L’art. 12, comma 7, Legge n. 212 del 2000 prevede che il contribuente possa, dopo il rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni, entro sessanta giorni, comunicare osservazioni e richieste. Per consentire l’effettiva applicazione della norma, il legislatore prescrive all’Ufficio fiscale di esaminare le osservazioni e le richieste prodotte dal contribuente, con l’obbligo di sospendere l’emanazione dell’atto impositivo per sessanta giorni, salvo casi di particolare e motivata urgenza.