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dual use

(di Sabrina Polato)

Potrebbe sembrare un paradosso, ma nell’era della globalizzazione, della comunicazione digitale, dei Social Network e dell’informazione “real-time”, le barriere (tariffarie e non) che i singoli Stati nel mondo applicano al fine di limitare l’accesso al proprio mercato di prodotti e servizi stranieri, rappresentano ancora oggi uno dei principali ostacoli allo sviluppo del commercio internazionale.

E’ quindi fondamentale che ogni operatore economico conosca ed identifichi le barriere presenti nel Paese di esportazione, prima di intraprendere una qualsiasi trattativa commerciale con un soggetto ivi localizzato.

Le barriere commerciali vengono tradizionalmente suddivise in tre macro-categorie:

  1. Barriere tariffarie (dazi ed altri oneri doganali).
  2. Barriere para-tariffarie (dazi antidumping, dazi compensativi, misure di salvaguardia).
  3. Barriere non tariffarie (restrizioni quantitative, misure sanitarie e fitosanitarie, regole di etichettatura, beni dual-use e materiali ad uso militare).

 

BARRIERE TARIFFARIE

Dazi doganali

Un dazio doganale è un onere finanziario in forma di tributo imposto su un prodotto al momento ed in ragione della sua importazione. Esistono 3 tipologie di dazi:

ad valorem: i più diffusi, sono applicati in misura proporzionale al valore dichiarato in dogana delle merci (esempio: valore in dogana del prodotto pari a 10.000 euro / % dazio 10%, dazio è pari a 1.000 euro). Presentano lo svantaggio di non essere imparziali, in quanto il prezzo della merce non è sempre attribuibile in modo univoco. Di norma, il valore in dogana delle merci importate è pari al valore di transazione, ovvero il prezzo effettivamente pagato o da pagare per tali merci, indipendentemente dal fatto che queste siano cedute a titolo gratuito o a fronte di una compravendita.

Diventa quindi cruciale analizzare la corretta costruzione del prezzo del bene, togliendo tutti gli elementi che possono essere dedotti (ad esempio, spese per lavori di costruzione, installazione e montaggio, manutenzione o assistenza tecnica iniziati dopo l’importazione, commissioni di acquisto, spese di trasporto, carico, scarico e movimentazione);

specifici: meno diffusi, sono dazi il cui ammontare può essere commisurato al peso, alla lunghezza, alla capacità o al volume delle merci introdotte nello Stato. Si fa, cioè, riferimento alla struttura fisica dei prodotti e non al loro valore. Presentano il vantaggio di poter essere applicati più facilmente, perché basati su parametri oggettivi;

misti: ad valorem + specifici. Si applicano solo in casi particolari, ovvero quando le autorità locali vogliono perseguire contemporaneamente scopi fiscali e scopi protettivi.

L’elemento di base a partire dal quale vengono calcolati i dazi applicabili è il codice di classificazione doganale dei prodotti importati. Il Codice Doganale Comunitario, Regolamento 2913/92, ha introdotto la TARIC (Tariffa doganale Comunitaria). I codici TARIC sono composti da 10 cifre e si basano sulla nomenclatura del sistema armonizzato (HS – Harmonized System), un sistema internazionale standardizzato che classifica ogni singolo prodotto attraverso l’uso di un codice numerico. Le classificazioni di base, uguali in tutto il mondo, sono contenute nelle prime 6 cifre del codice: ogni singolo Stato nel mondo, può poi decidere di suddividere ulteriormente le merci aggiungendo altre cifre a queste 6 di base. Tale sistema permette quindi di identificare a livello globale, in modo univoco ed inequivocabile, un determinato prodotto, indipendentemente dal Paese di provenienza e da quello di destinazione.

Va da sé che la corretta classificazione delle merci rappresenta un’operazione cruciale per l’operatore economico, poiché dall’esatta attribuzione della nomenclatura combinata deriva la corretta applicazione delle imposte, dei regimi doganali e la procedura per l’attestazione dell’origine del prodotto (preferenziale o non preferenziale).

Essendo la classificazione di un prodotto tra le materie più complesse del diritto doganale, il Codice Doganale Comunitario riconosce ad un importatore/esportatore la possibilità di richiedere all’Autorità Doganale la corretta classificazione di un prodotto, mediante l’informazione tariffaria vincolante (ITV). In Italia, l’istanza va inoltrata direttamente agli uffici centrali dell’Agenzia delle Dogane, Ufficio per la Tariffa Doganale, che fornisce risposta all’operatore entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza. La validità di una ITV è di norma pari a 6 anni.

Altri oneri doganali

All’atto dell’importazione di un prodotto in un determinato Paese, oltre ai dazi sono di norma applicati altri oneri sotto forma di:

– tributi (IVA, Accise);

– oneri accessori (commissioni, spese di mediazione, diritti di confine, etc…).

BARRIERE PARA-TARIFFARIE

In ottemperanza agli Accordi del WTO (Organizzazione Mondiale del Commercio) gli Stati, e quindi anche la UE, possono prevedere 3 principali misure di difesa commerciale, adottabili solo in presenza di rischi oggettivi per l’imprenditoria locale.

Dazi antidumping

Dazi applicati per contrastare l’attività del “Dumping”, ovvero la pratica della vendita di un prodotto a prezzi inferiori a quelli attuati sul mercato di origine. Gli operatori economici di Paesi Terzi vendono quindi questi prodotti nel mercato locale a prezzi inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato di origine, creando di fatto una concorrenza sleale alle imprese nazionali. I dazi antidumping possono essere imposti solo a seguito della conclusione di un’inchiesta, ovvero un procedimento amministrativo condotto d’ufficio dalle autorità governative o su richiesta (denuncia) delle parti interessate (Imprese, importatori, utilizzatori, consumatori).

A livello di UE, la competenza della definizione ed applicazione di dazi antidumping spetta esclusivamente alla Commissione Europea, i governi nazionali non hanno competenza diretta. La durata media di un’investigazione comunitaria è pari a circa 15 mesi (dalla denuncia). Se al termine dell’investigazione si conferma l’adozione di una misura Antidumping, la Commissione procede a definire l’entità del dazio ed il periodo di applicazione (mediamente 5 anni)[1].

Dazi compensativi

Si tratta di dazi applicati nei confronti di prodotti oggetto di sussidi all’esportazione (sussidi di fatto vietati), ovvero prodotti che godono di aiuti e sovvenzioni statali concessi dal governo del Paese di origine alle proprie imprese esportatrici.

Misure di salvaguardia

Possono essere applicate in caso di grave danno alle imprese locali, a seguito dell’aumento improvviso e notevole dei flussi di importazione. La misura di salvaguardia è da intendersi come una valvola di sicurezza da utilizzare in via del tutto eccezionale, solo in presenza di un aumento delle importazioni di un prodotto talmente elevato da arrecare un grave pregiudizio ai produttori locali del prodotto simile, uguale, o direttamente competitivo.

 

BARRIERE NON TARIFFARIE

L’azione del WTO e gli accordi commerciali internazionali che si sono susseguiti nell’arco degli ultimi decenni hanno avuto come oggetto l’abbassamento dei dazi e la stipula di condizioni più favorevoli per la circolazione delle merci, dei servizi e degli investimenti. Gli accordi hanno limitato la possibilità dei governi nazionali di intervenire in materia di politica commerciale, in particolare nel porre vincoli alle importazioni. In tale contesto hanno tuttavia assunto un rilievo crescente le barriere non tariffarie. Sotto questa denominazione rientra una vasta gamma di vincoli economici e normativi che ostacolano di fatto gli scambi internazionali.

Nello specifico, a livello globale si individuano soprattutto barriere non tariffarie sotto forma di Restrizioni Quantitative. Si tratta di misure di discriminazione quantitativa degli scambi internazionali attraverso la determinazione diretta delle quantità delle merci importabili o esportabili. La quantità ammessa all’importazione o all’esportazione è denominata “contingente”.

In presenza di una quota all’importazione è normalmente necessario ottenere una Licenza all’importazione che consiste in una procedura amministrativa richiedente la presentazione di un’istanza e di documenti diversi da quelli necessari per le operazioni doganali come condizione da cui dipende l’importazione. Le regole e le procedure per il rilascio di una licenza devono essere pubblicate e disponibili per tutti gli Stati membri WTO ed i loro operatori economici. La licenza può essere automatica (l’approvazione della licenza è prevista in ogni caso, ha funzione statistica), oppure non-automatica (rilasciate solo in presenza di determinate condizioni).

Altre barriere non tariffarie sono:

– Gli standard tecnici di produzione;

– I sussidi all’esportazione;

– Le misure sanitarie e fitosanitarie a tutela della salute e dell’ambiente (applicati in primis sui prodotti alimentari);

– Le formalità doganali;

– Le regole di etichettatura, comprese quelle per l’indicazione del Paese di origine “Made in”.

Beni dual-use.

Il termine “dual use” identifica quei beni e quelle tecnologie che, pur essendo principalmente utilizzati per scopi civili ed industriali, sono passibili di un utilizzo anche militare, in quanto impiegabili nella fabbricazione o nella manutenzione di armi chimiche, biologiche o nucleari.

Il commercio internazionale di questi beni è controllato e soggetto a procedure particolarmente restrittive previste da diversi accordi internazionali di non proliferazione. A livello comunitario, l’esportazione dei prodotti a duplice uso compresi nell’elenco di cui al regolamento 1183/2007 è  subordinata ad autorizzazione da parte dell’autorità nazionale competente (per l’Italia il Ministero dello Sviluppo Economico, direzione generale per la politica commerciale).

Note

[1] “Le barriere al commercio Internazionale: prospettiva multilaterale e UE” Laura Carola Beretta, ED. GIUGNO 2013 – Parte prima”

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