Accordi e Convenzioni

Breve excursus storico sulle origini dell’Associazione Temporanea di Imprese nel settore degli Appalti Pubblici

L’associazione temporanea di imprese è una particolare forma di collaborazione, temporanea e limitata, tra due o più imprese, con il fine di realizzare il lavoro, il servizio o l’oggetto dell’appalto [i].

Le origini di tale tipologia di cooperazione tra imprese, vista la mancanza di specifici interventi eteronomi almeno sino alla seconda metà del ‘900, si rinvengono nell’autonomia privata. Con l’intensificarsi degli scambi economici, le realtà imprenditoriali e societarie manifestarono un interesse sempre più impellente a sviluppare nuove forme di collaborazione, proprio per far fronte proprio a tali nuovi contesti economici [ii].

Casi di simili collaborazioni tra imprese hanno trovato terreno fertile negli ordinamenti di common law, a cui spesso hanno volto lo sguardo i sistemi di civil law con l’intento di rinvenire una risposta soddisfacente alle esigenze scaturenti dall’autonomia privata. Emblematica figura in tal senso è la joint venture [iii].

In Italia, inizialmente fu la Suprema Corte di Cassazione a cercare di delineare i contorni del fenomeno associativo temporaneo tra imprese [iv]. La prima sentenza in cui i Giudici della Cassazione si pronunciarono in merito a questa forma di collaborazione temporanea fu la n. 342 del 16 febbraio 1963 [v]. Tale decisione deve essere considerata leading case poiché, per la prima volta, si collocò il predetto fenomeno associativo al di fuori degli schemi tipizzati dal Codice Civile, evidenziandone proprio il carattere dell’atipicità.

In seguito, la larga diffusione nella prassi commerciale di varie tipologie di accordi temporanei tra imprese, l’approvazione in seno alla giurisprudenza della legittimità di tali accordi nonché l’emanazione della normativa comunitaria [vi], resero obbligatorio l’intervento da parte del legislatore italiano con una specifica disciplina della materia.

Le norme che recarono per la prima volta una disciplina dell’associazione temporanea di imprese nell’ordinamento italiano furono quelle di cui agli articoli 20 – 23 della Legge 8 agosto 1977 n. 584.

Questi i tratti fondamentali dell’istituto come delineati dal legislatore del ‘77: fu ammessa la partecipazione alle gare pubbliche da parte delle associazioni temporanee di imprese (art. 20, comma 1); venne previsto un regime di responsabilità solidale delle imprese raggruppate nei confronti della stazione appaltante (art. 21, comma 4); il rapporto contrattuale tra le imprese fu inquadrato nello schema del mandato (art. 22).

Dunque, il legislatore diede formalmente ingresso all’associazione temporanea di imprese nell’ordinamento italiano, preoccupandosi soprattutto di disciplinare la procedura di partecipazione delle imprese raggruppate alle gare pubbliche nonché di stabilire il regime di responsabilità nei confronti della stazione appaltante. Emerge quindi che obiettivo primario del legislatore fu quello di tutelare l’interesse della committente pubblica.

Tale impianto normativo ha subito nel corso degli anni molteplici modifiche [vii] fino a confluire oggi nel Codice degli Appalti pubblici del 2023 (D.lgs. n. 36/2023), il quale, sebbene abbia apportato notevoli cambiamenti nella disciplina, ha mantenuto inalterati i tratti fondanti di tale istituto [viii].

NOTE

[i] Cianflone-Giovannini, L’appalto di opere pubbliche, XIV° ed., Giuffre Francis Lefebvre, Tomo I, 2019, 530.

[ii] F.L. Vercellino, Associazione temporanea d’impresa, in Digesto comm., Aggiornamento, 2003, 59, l’autrice approfondisce diffusamente le necessità che hanno comportato il ricorso a collaborazioni tra imprese di vario genere nei tempi moderni.

[iii] G. Di Rosa, L’associazione temporanea di imprese – il contratto di joint venture, Giuffre Francis Lefebvre, 1998, 7 e ss., l’autore afferma che con l’espressione joint venture si indica quel fenomeno giuridico per il quale alcune imprese si accordano per lo svolgimento di un comune affare, la cui primaria finalità è quella di offrire una “opportunità di integrare risorse complementari per la realizzazione di obiettivi di comune interesse”. Quindi, con il termine joint venture si individuano “le varie e diverse forme di associazione temporanea tra due o più imprese finalizzate all’esercizio di un’attività economica in un settore di comune interesse”, la cui fonte si rinviene addirittura nella prassi commerciale inglese del primo Medioevo.

[iv] G. A. Ferretti, I raggruppamenti di imprese per la partecipazione agli appalti di opere pubbliche, cit., fa notare che già nel 1935 il Tribunale di Trieste si ritrovò a giudicare un caso in cui due imprenditori individuali si erano accordati con contratto innominato per svolgere l’esecuzione congiunta di alcuni appalti che avevano assunto per contro proprio, dividendo anche gli utili e le perdite.

[v] Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 1963, n. 342, in Foro It., 1963, 1990 e ss.

[vi] Cfr. l’art. 21 della direttiva CEE 26 luglio 1971, n. 71/305, il quale così statuiva “I raggruppamenti d’imprenditori sono autorizzati a presentare un’offerta, La trasformazione di tali raggruppamenti in una forma giuridica determinata non può essere richiesta per la presentazione dell’offerta, ma il raggruppamento prescelto può essere obbligato a effettuare tale trasformazione qualora l’appalto gli venga aggiudicato.

[vii] Di seguito gli interventi legislativi di maggiore importanza: Legge n. 109 dell’11 febbraio 1994 (c.d. Legge Merloni); D.Lgs. n. 163/2006 (c.d. Codice degli Appalti del 2006); D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti del 2016).

[viii] Per un disamina circa il nuovo Codice degli appalti si veda: Cons. Stato, Schema definitivo di Codice dei contratti pubblici in attuazione dellarticolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante Delega al Governo in materia di contratti pubblici”, Relazione agli articoli e agli allegati, in www.giustizia-amministrativa.it; G. Vercillo, Riflessioni intorno alle ragioni e agli obiettivi della nuova riforma dei contratti pubblici, in Rivista della Regolazione dei mercati, 1, 2023, 229.

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