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La rassegna stampa giuridica di Economia & Diritto – Novembre 2021

Con l’ordinanza interlocutoria n. 31960 del 5 novembre 2021 la Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione attinente l’obbligo di motivazione della cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), relativamente agli interessi richiesti per ritardato pagamento di tributi.

Commissione Tributaria Provinciale di Milano sentenza n. 4296 del 16 novembre 2021

 “La presente controversia riguarda la concessione di contributi e sovvenzioni pubbliche e, di conseguenza, non rientra nemmeno in senso lato nella materia fiscale. Del resto è pacifico che il ristoro Covid non abbia natura tributaria. Anzitutto va evidenziato che non si tratta di un contributo dovuto dal cittadino allo Stato bensì, al contrario, di un contributo dovuto dallo Stato al cittadino, ricorrendo certi presupposti. Tale considerazione basta e avanza per escludere la natura tributaria del contributo in questione. Peraltro una diversa lettura dell’istituto, in senso conforme ai principi costituzionali, non pare possibile neppure ricorrendo ai più sofisticati funambolici sofismi. Irrilevante, e non valorizzabile ai fini dell’individuazione della natura tributaria del rapporto, è dunque il fatto che a provvedere all’elargizione del contributo ovvero al suo recupero sia l’Agenzia delle Entrate la quale, nella specie, si limita a erogare il contributo, ovvero a negarlo, ovvero ancora a recuperare quello indebitamente percetto, non ad accertare materia imponibile, tanto più che il contributo in questione viene espressamente qualificato come escluso dalla base imponibile dei redditi soggetti ad imposizione diretta. L’Agenzia delle Entrate funziona pertanto quale mero ufficiale pagatore del contributo, come controllore dell’esatta e corretta istanza del cittadino avente diritto, e quale addetto al recupero dell’indebito. Il mero affidamento all’Agenzia delle Entrate di dette funzioni non può quindi snaturare le caratteristiche del contributo che ha natura di diritto soggettivo del cittadino, oggetto pertanto della giurisdizione ordinaria, men che meno di quella tributaria […]. La riproposizione della domanda davanti al giudice competente potrà avvenire nelle forme, nei modi e nei tempi indicati dall’art. 59 della Legge 18/06/2009, n. 69, ove ancora vigente. L’opinabilità e la novità della controversia, nonché motivi di equità impongono l’integrale compensazione delle spese di giudizio. La Commissione declina la propria giurisdizione, in favore dell’A.G.O. Spese compensate”.

Corte di Cassazione ordinanza n. 31626 del 4 novembre 2021

 “Il modulo RW è una parte della dichiarazione dei redditi ai fini Irpef, ed ivi deve essere indicata, tra l’altro, la somma dei trasferimenti di capitali effettuati all’estero nell’anno di imposta. Se la dichiarazione dei redditi della persona è stata presentata, peraltro completa nelle sue ulteriori parti, ma con omessa compilazione di un quadro o modulo, non ricorre l’ipotesi dell’omessa presentazione della dichiarazione, ed è consentito al contribuente proporre una dichiarazione integrativa.Inoltre, è stato già espresso dalla Suprema Corte, anche se in relazione a tributo diverso, l’estensibile principio secondo cui la dichiarazione dei redditi “avendo natura di mera esternazione di scienza e di giudizio, può essere emendata (o ritrattata) dal contribuente, se frutto di errore, con effetti, però, diversi, a seconda che la modifica abbia luogo prima della notificazione dell’avviso di liquidazione della maggiore imposta ovvero successivamente alla stessa: nel primo caso, infatti, l’Ufficio è tenuto a rispettare le risultanze della correzione, fermo restando l’esercizio dei suoi poteri in ordine ai valori emendati”, Cass. sez. V, 10.02.2010, n. 2926. Nel caso di specie la dichiarazione integrativa di rettifica era stata pacificamente comunicata dal contribuente prima della notificazione dell’atto impositivo. Completezza suggerisce peraltro di ricordare che quanto osservato, naturalmente, trova applicazione qualora non sussista una specifica disciplina normativa delle conseguenze della tardiva dichiarazione”.


CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 25 novembre 2021, n. C-334/20

“L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo può detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte per servizi pubblicitari ove una siffatta prestazione di servizi costituisca un’operazione soggetta all’IVA, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2006/112, e ove essa presenti un nesso diretto e immediato con una o più operazioni imponibili a valle o con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo, a titolo di sue spese generali, senza che sia necessario prendere in considerazione la circostanza che il prezzo fatturato per i suddetti servizi sia eccessivo rispetto a un valore di riferimento definito dall’amministrazione finanziaria nazionale o che tali servizi non abbiano dato luogo a un aumento del fatturato di detto soggetto passivo”.

(Rassegna a cura di Michele Vanadia)


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a cura del Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D. Via Padova, 5 – 20025 Legnano (MI) – C.F. 92044830153 – ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013
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