(di Valerio Micheli)
Il bilancio, la sua redazione e la valutazione delle voci sono disposti dal codice civile negli articoli dal 2423 e seguenti. Le fattispecie e le disposizioni del codice sono – giocoforza – generali e non esaustive. Le stesse norme del codice civile obbligano i redattori di bilancio a derogare alcune disposizioni, qualora in contrasto con il fine ultimo del bilancio: la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.
L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si pone come standard setter in tema di redazione del bilancio, predispone i principi contabili, fornisce supporto per l’applicazione in Italia dei principi contabili internazionali (IAS) e delle direttive europee in materia di contabilità e bilancio. L’OIC promuove la cultura contabile e lo sviluppo di prassi aziendali e professionali.
Uno dei fini dell’OIC è anche quello di assistere il legislatore nazionale nell’attività di emanazione di norme che riguardino la materia contabile e quelle ad essa annesse, sempre in ottica di coordinamento e allineamento ai dettami europei.
Come si può leggere nel Principio Contabile Nazionale OIC 11:
“I principi contabili, intesi come regole tecnico-ragionieristiche, sono la matrice del bilancio da cui il legislatore ricava alcuni criteri che ritiene fondamentali e che introduce nella legge. La legge può solamente statuire i principi basilari, per cui deve essere integrata e interpretata sulla base di quei principi da cui ha preso origine”.
Con la legge n. 116 dell’11 agosto 2014, di conversione del decreto legge 91/2014, viene integrato il d. lgs. 38/2005 ed è interessante leggere in particolare il disposto del nuovo art. 9-bis “Ruolo e funzioni dell’Organismo Italiano di Contabilità”.
Secondo tale articolo, l’OIC emana i principi contabili nazionali che rispondono e sono ispirati alla migliore prassi amministrativa e sono funzionali alla redazione dei bilanci, secondo le disposizioni del codice civile.
Viene riconosciuta inoltre la funzione di supporto dell’OIC all’attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia contabile; l’OIC – se previsto da disposizioni di legge o richiesto da istituzioni pubbliche – esprime pareri.
L’OIC è anche identificato come partecipante attivo nel processo di elaborazione degli IAS adottati in Europa (intrattenendo rapporti con altri organismi analoghi, quali IASB e European Financial Reporting Advisory Group – EFRAG).
Annualmente, l’OIC riferisce al Ministero dell’economia e delle finanze sull’attività svolta e nell’esercizio delle sue attività si coordina con le autorità nazionali competenti in materia contabile.
L’articolo 9-ter tratta del finanziamento dell’OIC, fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria. Le modalità di finanziamento dell’OIC rimangono invariate rispetto a quelle già previste dalla legge 244/2007.
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(di Valerio Micheli)
Nel mese di giugno 2014, l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato le tre nuove versioni dei principi contabili nazionali 15, 20 e 21.
L’OIC 15 tratta dell’iscrizione e della valutazione dei crediti; l’OIC 20 ha come tema i titoli di debito, il 21 le partecipazioni e le azioni proprie.
Di seguito si propone una sintesi delle principali novità e peculiarità dei tre principi contabili.
La finalità dichiarata dell’OIC 15 è quella di disciplinare i criteri per la rilevazione, la classificazione e la valutazione dei crediti, oltre a determinare le informazioni da esporre in nota integrativa. La nuova edizione, che risulta di più agevole lettura e maggiormente coordinata con le disposizioni di altri principi contabili, fornisce in particolare chiarimenti su scorporo e attualizzazione dei crediti; tratta alcuni aspetti della vendita a rate con riserva della proprietà; chiarisce aspetti sulla valutazione collettiva dei crediti e sulla svalutazione, argomento quest’ultimo di sempre maggiore attualità.
L’OIC 15 include inoltre una sezione dedicata alla cancellazione dei crediti e propone un modello contabile che si basa sul concetto di trasferimento dei rischi.
L’OIC 20 disciplina i criteri di rilevazione, classificazione e valutazione dei titoli di debito e le informazioni da presentare in nota integrativa. Premessi anche in questo per tale documenti il riordino della tematica in esame e il maggiore coordinamento con l’impianto dei principi contabili, le novità principali dell’attuale OIC 20 rispetto al precedente del 2005 riguardano la formulazione della disciplina relativa ai cambiamenti di destinazione; alcuni chiarimenti in merito al computo delle plus/minusvalenze da realizzo e ai criteri per la determinazione del costo degli strumenti finanziari immobilizzati; una riformulazione della disciplina degli obblighi di informativa al fine di garantire un miglior coordinamento con l’art. 2427-bis del codice civile.
L’OIC 21 tratta invece le partecipazioni e le azioni proprie e nell’introduzione si sottolinea come la disciplina relativa al modello del patrimonio netto (presente nella versione del 2005) sia ora inclusa nel nuovo OIC 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”.
Tra le novità della versione 2014, si possono contare – come per l’OIC 20 – una riformulazione della disciplina relativa ai cambiamenti di destinazione; chiarimenti in merito a plus/minusvalenze da realizzo e a criteri per determinare il costo degli strumenti finanziari immobilizzati e un migliore coordinamento con il sopra citato articolo del codice civile.
Altre novità riguardano inoltre il trattamento contabile dei diritti di opzione e dei dividendi attribuiti sotto forma di azioni proprie. Si è dato risalto, ai fini classificatori delle partecipazioni, al management intent, cioè all’effettiva prospettiva di permanenza o meno delle partecipazioni in un dato portafoglio. Rispetto alla versione 2012 del principio, la principale modifica riguarda il criterio di classificazione dei componenti di reddito emergenti da cessione di partecipazioni immobilizzate: tali componenti non dovranno più essere obbligatoriamente classificati nella sezione straordinaria del conto economico.
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