LE PAROLE HANNO RIPERCUSSIONI LEGALI?
L’articolo si propone di svolgere una ricerca tra alcune delle leggi italiane che connettono l’utilizzo delle parole a delle ripercussioni legali, entrando nel merito della norma. Si apre con una spiegazione delle leggi sulla diffamazione e sulla calunnia, facendo riferimento anche ai social media. Prosegue analizzando la legge Mancino e concludendo con la proposta di legge sull’utilizzo della sola lingua italiana nei documenti.
Introduzione
Esistono leggi che disciplinano atti e comportamenti, ma all’interno del Codice civile e penale sono presenti legislazioni riguardanti le parole che usiamo quotidianamente o nei confronti degli altri? La legge italiana ha varie leggi che regolamentano l’uso delle parole, con lo scopo di tutelare la sicurezza e la dignità delle persone. La prima, e quella più conosciuta, è quella nei confronti della diffamazione e della calunnia, vale a dire rispettivamente gli articoli 595 e 368 del Codice penale. Un secondo esempio è la legge per contrastare i crimini d’odio e l’incitamento alla discriminazione, legge numero 205/1993, chiamata “Legge Mancino”. Un altro caso ancora è la numero 71/2017 legata al cyberbullismo, aggiornata con la legge numero 70 del 2024 di contrasto a tale crimine.
Di conseguenza, analizzando tali norme, con ripercussioni legali, è chiaro come le parole usate abbiano un peso e un potere rilevante. Addirittura, la legge sulla diffamazione fa riferimento, come vedremo, alla protezione della dignità della persona, sottolineando il potere che questa può avere.
Diffamazione e calunnia
La legislazione italiana ha ideato una normativa contro le parole di diffamazione e calunnia. Ma cosa sono la diffamazione e la calunnia? La prima significa denigrare qualcuno arrecando danneggiamento dell’altrui reputazione o prestigio. La seconda è una diceria o imputazione coscientemente falsa e diretta a menomare l’integrità morale o la reputazione altrui. Queste sono disciplinate rispettivamente dagli articoli 595 e 368 del Codice penale. L’articolo 595 afferma “Chiunque […], comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032”, con aggravanti a seconda del contesto e cosa riguarda l’offesa, come per esempio nel caso in cui essa venga “recata col mezzo col mezzo della stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516”. L’articolo 368 sancisce che “chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza […] incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni”.
Facendo riferimento a tali normative giuridiche è intuitiva la connessione con i social media, in quanto tramite essi vengono diffusi contenuti diffamatori e falsi tutti i giorni, sfociando nel cyberbullismo, disciplinato dalle leggi 71 del 2017 e 70 del 2024. Questa continua diffusione di dicerie tramite internet viene quasi messo in secondo piano, perché considerata secondaria e provoca poche denunce, ma sono a tutti gli effetti delle violazioni della legge e atti che danneggiano la reputazione di chi ne è soggetto.
Legge Mancino
La legge numero 205 del 1993, detta “legge Mancino”, ha l’obiettivo di contrastare i crimini d’odio e l’incitamento alla discriminazione, sanzionando e condannando frasi, gesti, azioni e slogan aventi per scopo l’incitamento all’odio, alla violenza, la discriminazione e la violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali. Chi non rispetta tale norma ha come ripercussione pene che variano dai sei mesi ai sei anni di reclusione, a seconda della gravità del reato e del ruolo svolto all’interno di tali organizzazioni. In questo caso la Corte di cassazione ha stabilito che le espressioni d’odio, anche se non fisiche o legate a un’azione violenta, ma espresse tramite la parola, possono configurare il reato di propaganda razziale se hanno l’obiettivo di suscitare odio o discriminazione nei confronti di minoranze. Una delle critiche più comuni riguarda l’equilibrio tra la tutela dei diritti delle minoranze e la libertà di espressione. Alcuni critici ritengono che questa comporti il rischio di limitare il diritto di manifestare opinioni, anche se vengono usate espressioni che implicano la mancanza del rispetto delle persone. La Corte costituzionale ha più volte ribadito, in risposta alla critica, che il diritto alla libera espressione non può e non deve essere utilizzato come una giustificazione per diffondere messaggio e azioni d’odio e discriminazione.
Anche parole straniere?
Finora abbiamo visto normative legate solamente all’odio, ma esistono legislazioni che vietano l’utilizzo di parole specifiche, non legate ad esso? Queste non sono presenti al momento nella nostra costituzione o altre fonti del diritto, ma nel 2022 Fabio Rampelli, appartenente al partito “Fratelli d’Italia”, presentò una proposta di legge chiama “Disposizioni per la tutela e la promozione della lingua italiana”. Questa aveva l’obiettivo di contrastare l’utilizzo eccessivo delle parole straniere, come anglicismi, nei documenti ufficiali e nelle comunicazioni istituzionali. La proposta aveva come punto chiave che la lingua italiana sia obbligatoria per comunicazioni pubbliche, attività scolastiche e universitarie, nei rapporti di lavoro e nelle strutture organizzative di enti pubblici e privati. Con la violazione di tale legge era prevista una multa fino a centomila euro. Seppure la legge non fosse rivolta ai cittadini comuni, bensì alle pubbliche amministrazioni, grandi società e chi ha compiti istituzionali, creò molto scalpore mediatico, suscitando critiche da parte dei diversi partiti e anche dell’Accademia della Crusca.
Questa proposta di legge può essere interpretata come un tentativo di rafforzare il capitale simbolico della lingua italiana, facendo così però diventare la lingua uno strumento di potere culturale e anche politico, evidenziando un obiettivo di definire i confini della nazione. Manuel Castells, sociologo e politico spagnolo, afferma come la globalizzazione abbia reso inevitabile l’ibridazione linguistica, utilizzando l’inglese come lingua comune. Seguendo questo filo logico, una tale proposta potrebbe, in una società globalizzata, rischiare di risultare controproducente, arrivando alla creazione di barriere comunicative che si era riusciti a estinguere.
Conclusione
In conclusione, legare le norme giuridiche con anche sanzioni all’utilizzo delle parole potrebbe risultare problematico e sollevare criticità sempre da parte di qualcuno. A volte però ciò è necessario, per tutelare i cittadini, in particolare le minoranze, da discriminazioni e disuguaglianza. Vietando i comportamenti e l’utilizzo di parole che incitano all’odio questa protezione è sempre più possibile. Il problema sta nel dover far capire ai cittadini che questo non riguarda la limitazione della libertà di espressione del cittadino. L’obiettivo è proprio quel di far comprendere che non ci si può proteggere dietro all’accusa di censura o di violazione di libertà per poter rivolgere alle persone critiche offensive o parole d’odio.
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA
- Gazzetta ufficiale per articolo 595:
- Gazzetta ufficiale per articolo 368:
- Legge Mancino:
- https://www.virgilio.it/notizie/multe-fino-a-100-mila-euro-a-chi-usa-parole-straniere-la-proposta-di-legge-di-rampelli-fdi-bufera-social-1563063
- Castells, The Rise of the Network Society, 1996, Blackwell Publishers.










