Commercialisti

Antiriciclaggio: breve approccio comparativo tra normativa italiana e cinese

Abstract
In questo breve articolo esploreremo un tema di crescente importanza, strettamente correlato all’evoluzione della tecnologia: il contrasto al riciclaggio di denaro, noto come anti-money laundering . Dai suoi primi passi fino alle sue attuali evoluzioni, i contesti in cui viene applicato sono vasti e internazionalmente riconosciuti. In particolare, analizzeremo questo argomento nei contesti specifici del diritto italiano e cinese.

  1. NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO IN ITALIA

1.1 Due diligence aziendale nell’ambito del riciclaggio
Il tema dell’antiriciclaggio (AML, Anti-Money Laundering ) riveste una notevole attualità in quanto quotidiano le frodi costituiscono una minaccia sotto molteplici aspetti per la società e mettono a rischio la stabilità del sistema finanziario. È essenziale adottare e attuare politiche di due diligence della clientela, monitorare le transazioni e segnalare le attività sospette per prevenire volte sanzioni amministrative e penali previste dalle normative legali per contrastare il crimine finanziario. Queste misure mirano a prevenire gli abusi che potrebbero essere commessi attraverso l’utilizzo di società per attività illecite come il traffico di droga, lo sfruttamento della prostituzione, il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata.
Con l’avanzamento della tecnologia, le pratiche criminali si sono evolute in modo sempre più sofisticato e intricato, rendendole difficili da individuare, specialmente nel contesto delle frodi finanziarie e informatiche. Oltre al rischio economico, le frodi finanziarie e il riciclaggio di denaro e beni possono minare il patrimonio di un’azienda, ma è altrettanto importante considerare il rischio di danni reputazionali, che possono compromettere la fiducia dei consumatori e ricevere una vasta eco mediatica. Pertanto, diventa chiaro il valore dell’antiriciclaggio nel prevenire perdite finanziarie, danni reputazionali e garantire al contempo stabilità e integrità del sistema finanziario.

1.2 Nozioni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo nella disciplina italiana
• Il concetto di ” riciclaggio “, come definito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 231/2007, comprende una serie di operazioni volte a:
• Convertire o trasferire beni, conoscendo la loro origine da attività criminali o partecipazione a tali attività, per occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni stessi o per aiutare coloro coinvolti a sfuggire alle conseguenze legali delle proprie azioni;
• Nascondere la vera natura, provenienza, posizione, disposizione, movimento e proprietà dei beni o dei diritti ad essi collegati, sapendo che provengono da attività criminose o dalla partecipazione ad esse;
• Acquistare, detenere o utilizzare beni, consapevoli al momento della ricezione che provengono da attività illegali o partecipazione ad esse;
• Partecipare ad uno di questi atti o associarsi per commetterlo, tentare di perpetrarlo, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o facilitarne l’esecuzione.
L’obiettivo del riciclaggio è dunque occultare deliberatamente l’origine illecita della ” ricchezza “, dei proventi e degli aspetti economico-finanziari derivanti da attività illegali, ostacolando il tracciamento dei capitali fino all’evento criminale che li ha generati. Anche se le attività che hanno prodotto i beni da riciclare sono state svolte al di fuori dei confini nazionali, esse rientrano comunque nella definizione di riciclaggio di denaro.
Solitamente, il riciclaggio di denaro segue un modello suddiviso in tre fasi fondamentali: Placement, Layering e Integration .
Durante la fase di collocamento, i proventi illeciti vengono inseriti nell’economia utilizzando varie tecniche come pagamenti a imprese collaboranti o suddivisione dei fondi in importi più piccoli per evitare attenzioni indesiderate. Un metodo comune è il trasferimento di capitali o beni verso società offshore per nasconderne sia l’origine illecita che l’identità dei beneficiari.
Nella fase di layering , l’origine dei fondi viene ulteriormente nascosta attraverso una serie di transazioni finanziarie complesse, coinvolgendo spesso molteplici istituti finanziari, l’acquisto di polizze assicurative o beni immobili.
Infine, nella fase di integrazione, il denaro ” pulito ” viene reinserito nell’economia legale dopo la vendita dei beni o il recupero di altre somme seguendo la fase di layering , oppure attraverso l’utilizzo dei fondi ” ripuliti ” in attività imprenditoriali lecite.
Va sottolineato che il riciclaggio spesso si accompagna al finanziamento del terrorismo, che consiste nell’attività finalizzata alla fornitura, raccolta, intermediazione o gestione di fondi e risorse economiche utilizzabili, in tutto o in parte, per commettere atti di terrorismo.
L’antiriciclaggio rappresenta quindi l’insieme di azioni volte a prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro, beni o altre utilità illecite, svolte da soggetti ” obbligati ” con l’obiettivo di monitorare, bloccare e individuare transazioni sospette legate al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

1.3 Contrasto al riciclaggio
In Italia, uno dei Paesi precursori nell’implementazione di misure contro il riciclaggio di denaro e beni, si fa particolare riferimento al decreto-legge 59 del 21/03/1978, successivamente convertito nella legge 191 del 18/05/ 1978. Questo provvedimento, al di fuori dei casi di concorso nel reato, prevedeva la punibilità per chiunque compisse azioni volte a sostituire denaro o valori provenienti da atti illeciti, con altri denaro o valori, al fine di ottenere un profitto personale o aiutare gli autori dei reati a beneficiario dei proventi illeciti. Le sanzioni penali previste includevano la reclusione da 4 a 10 anni e una multa da 1 milione a 20 milioni di lire per chi fosse stato implicato in atti di riciclaggio di denaro.
Per quanto riguarda il riconoscimento formale del reato di Riciclaggio, bisogna attendere l’introduzione della legge 55 del 19/03/1990. Questa legge ha portato innovazioni significative anche a livello sostanziale, definendo chiaramente i vari attori che potevano commettere tale reato e ampliando l’elemento oggettivo a comprendere denaro, beni e qualsiasi altra forma di utilità. L’impiego dei beni riciclati è stato escluso dall’ambito di applicazione di tale normativa e trattato in una disposizione separata, l’articolo 648 ter , aggiunto nello stesso codice legislativo. Questa norma punisce tutte le azioni finalizzate all’utilizzo di denaro, beni o utilità di origine illecita, creando un legame stretto e complementare rispetto alla legislazione precedente in materia di riciclaggio.

1.4 Le direttive antiriciclaggio
In Europa, la principale fonte normativa per contrastare il riciclaggio di denaro e beni è rappresentata dalla Quarta direttiva europea del 2015, successivamente modificata nel 2018. A livello nazionale, ci si riferisce al decreto-legge 231/2017, soggetto anch’esso ‘esso a modifiche in linea con l’evoluzione della normativa comunitaria, supportata da una serie di circolari ministeriali.
La prima legge mirata a combattere il fenomeno del riciclaggio in Italia fu il decreto-legge 143 del 3/05/1991, convertito nella legge 197 dello stesso anno. Questo decreto contiene provvedimenti urgenti per limitare l’uso di contante e titoli al portatore nelle transazioni al fine di prevenire il riciclaggio all’interno del sistema finanziario. Successivamente, la Seconda direttiva antiriciclaggio del 4/12/2001 ha ampliato la definizione di reato presupposto e l’ambito soggettivo degli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di transazioni sospette.
La Terza direttiva del 21/11/2007 introduce nuovi enti di controllo dei flussi finanziari, come l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) e il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza. Un’altra innovazione significativa è stata rappresentata dal decreto legislativo n. 90 del 2017, che ha apportato modifiche al decreto-legge 231/2006 in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, con maggiore attenzione alla figura del cliente e alla natura delle attività svolte.
La Quarta Direttiva europea ha introdotto nuovi ruoli e responsabilità per il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’UIF, definendo obblighi di verifica semplificata, ordinaria e rafforzata per vari soggetti obbligati. Questi includono intermediari bancari, operatori finanziari, professionisti, notai, avvocati, revisori legali, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco.
Con la Quinta Direttiva Antiriciclaggio, Direttiva 2018/843/CE, ricevuta con il decreto Legislativo 125 del 2020, sono state introdotte nuove disposizioni legate alle carte prepagate e ai pagamenti in criptovalute. Le principali modifiche riguardano soggetti obbligati alla verifica della clientela, registro dei conti di pagamento, registro dei titolari effettivi e misure di rafforzata verifica per contrastare il riciclaggio di denaro con particolare attenzione ai paesi a rischio elevato, servizi di cambio valute, carte prepagate e whistleblowing con la tutela dell’identità del segnalante.

1.5 Soggetti obbligati e adeguata verifica della clientela
Per rispettare la normativa antiriciclaggio, i soggetti tenuti all’adempimento includono:
• Società e professionisti;
• Intermediari bancari, operatori finanziari e altri operatori del settore finanziario;
• Professionisti operanti singolarmente o in partnership, nonché in forma societaria. Un’attenzione particolare è riservata ad avvocati e notai quando agiscono in operazioni finanziarie o immobiliari per conto dei clienti o li assistono in altre transazioni finanziarie.
Per assicurare un’adeguata conformità normativa, i tre passaggi fondamentali da seguire sono:
• La verifica adeguata della clientela basata sull’analisi del rischio;
• La registrazione, archiviazione e conservazione dei rapporti e delle operazioni;
• La valutazione e segnalazione delle transazioni sospette.
Due principi generali devono guidare il professionista nel processo decisionale riguardante la segnalazione di operazioni sospette. Il primo principio sottolinea la necessità di proporzionalità tra l’azione intrapresa e la verifica effettuata. Il professionista non deve automaticamente considerare un’operazione sospetta, ma deve condurre un’analisi specifica in accordo con la normativa antiriciclaggio prima di segnalare l’operazione sospetta alle autorità competenti. Il secondo principio riguarda il rapporto tra le circostanze note in relazione alle funzioni svolte, sottolineando l’importanza di effettuare adeguati controlli in base al contesto specifico.
Secondo le disposizioni per la verifica della clientela contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (Banca d’Italia), l’identificazione del cliente avviene con documenti di identità al primo contatto utile, l’individuazione del titolare effettivo e, se applicabile, di altre parti coinvolte non direttamente con lo studio professionale, e l’acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o occasionale, soprattutto in presenza di rischi elevati di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
L’articolo 17 del D.lgs. 231/2007 fornisce un elenco delle situazioni che richiedono la verifica della clientela da parte del professionista, che comprende l’instaurazione di un rapporto continuativo, operazioni occasionali sopra i 15.000 euro, sospetti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e dubbi sulla validità dei dati del cliente già acquisito.
La verifica adeguata, quindi, è essenziale per contrastare operazioni sospette in modo tempestivo ed efficace, sia con i nuovi clienti sia con quelli già acquisiti, specialmente se variano i rischi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. A seconda del cliente e del livello di rischio, esistono tre tipologie di verifiche: semplificata, ordinaria e rafforzata.
Verifica semplificata: viene attuata in situazioni a basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e prevede misure semplificate. Questo tipo di verifica include l’identificazione del cliente tramite documento d’identità, l’eventuale identificazione del titolare effettivo confermata dal cliente o dai registri pubblici, e un questionario per le persone politicamente esposte.
Verifica Ordinaria: quando emergono elementi che richiedono una maggiore indagine oggettiva o soggettiva, come lo scopo dell’operazione oi legami tra cliente e titolare effettivo/esecutore, si effettua una verifica più dettagliata. Durante un rapporto continuativo, se nuovi elementi vengono alla luce, se si procede con una verifica ancora più approfondita.
Verifica Rafforzata: in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, vengono applicate misure di verifica della clientela più rigorose. Questo livello è applicato nei casi in cui si verificano operazioni in ambienti poco chiari, un notevole uso di denaro contenuto, rapporti con persone politicamente esposte, o transazioni con aree geografiche ad alto rischio di corruzione e attività criminose, secondo le raccomandazioni del GAFI (Gruppo d’azione finanziaria).
Regime Sanzionatorio: oltre agli adempimenti amministrativi, la normativa antiriciclaggio include anche implicazioni penali. I riferimenti normativi per il reato di riciclaggio sono gli articoli 648 bis e 648 ter del Codice Penale, con sanzioni aggravate nel caso in cui il reato sia commesso nell’esercizio di un’attività professionale, richiedendo sempre la natura intenzionale (dolosa) del reato .

Art 648 bis (riciclaggio):
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa , è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (6).
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni ”.

Art 648 ter 1 (autoriciclaggio):
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di conto delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 416 bis.1.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto ” .

2.1 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO NELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
Per quanto riguarda il campo dell’antiriciclaggio nella Repubblica Popolare Cinese (” Cina “), la legge di riferimento è la legge antiriciclaggio cinese (PRC AML Law) del 2006, la quale presenta diverse analogie con la normativa italiana. Nel corso degli ultimi anni, le modifiche apportate al quadro normativo hanno potenziato l’efficacia delle misure antiriciclaggio e antiterrorismo, estendendo tali obblighi a tutti i soggetti e le organizzazioni, soprattutto in considerazione della crescente diffusione delle criptovalute. Questo ha portato all’elaborazione della bozza della nuova legge del 2021. In Cina, le principali autorità responsabili del coordinamento delle attività antiriciclaggio sono la People’s Bank of China (PBOC), la China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC) e la China Securities Regulatory Commission (CSRC), supportata da altre autorità pubbliche come la Corte Suprema del Popolo, la Procura, il Ministero della Sicurezza, la polizia doganale e la Commissione Nazionale per la Prevenzione del Riciclaggio e del Finanziamento al Terrorismo. A fronte dell’incremento significativo di queste attività, soprattutto in relazione alle criptovalute e alla speculazione immobiliare, le autorità cinesi stanno attuando numerosi interventi per contrastare il fenomeno dell’antiriciclaggio.

2.2 Definizione di Antiriciclaggio
Nell’art. 2 della PRC AML Law viene definito l’antiriciclaggio come l’insieme di azioni volte a prevenire operazioni di riciclaggio, le quali, attraverso diversi metodi, cercano di occultare o dissimulare l’origine e la natura reale dei proventi derivanti da reati o benefici illeciti , tra cui, ma non solo:
• Reati legati a sostanze stupefacenti e psicotrope;
• Reati associati a organizzazioni criminali;
• Reati di matrice terroristica;
• Reati di contrabbando;
• Reati di appropriazione indebita e corruzione;
• Reati finanziari e frodi.
Tra le principali innovazioni introdotte dalle disposizioni del 2021, possiamo evidenziare:
• Un’estensione della definizione di riciclaggio e una maggiore connessione con il finanziamento al terrorismo, con una revisione delle origini e della natura dei proventi illeciti;
• Un maggiore controllo sui soggetti obbligati, che ora includono anche i promotori immobiliari e gli studi contabili, i quali sono tenuti a segnalare alle autorità ogni transazione significativa in contanti;
• Verifiche approfondite;
• Un aumento delle sanzioni amministrative per i soggetti obbligati che non rispettano le norme antiriciclaggio fino a 200.000 RMB;
• Una maggiore cooperazione con le autorità internazionali nella lotta al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo.
2.3 Adeguata verifica della clientela
Analogamente alla disciplina prevista in altri paesi, anche in Cina la verifica della clientela deve includere i seguenti punti:
• Identificazione del cliente mediante documento di identità valido;
• Monitoraggio continuo del cliente;
• Ulteriori verifiche durante il rapporto continuativo in presenza di modifiche o comportamenti sospetti;
• Identificazione dell’eventuale titolare effettivo, confermata dal cliente in mancanza di dati nei registri pubblici;
• Questionario specifico per le persone politicamente esposte.
Per rafforzare ulteriormente le misure AML, nel marzo 2022 la PBOC, la CBIRC e la CSRC hanno emesso congiuntamente le ” Misure amministrative per gli istituti finanziari in materia di due diligence dei clienti e conservazione dei registri di identificazione dei clienti e delle transazioni “, che prevedono, tra l’altro:
• Un approccio basato sul rischio, con una verifica rafforzata per le situazioni ad alto rischio e una più semplificata per quelle a basso rischio;
• Requisiti aggiornati per l’identificazione dei titolari effettivi, con acquisizione di certificazioni e dati certificati;
• Norme per la conservazione dei registri di identificazione dei clienti e delle transazioni,con dettagli sullo scopo e la natura delle transazioni e il monitoraggio continuo nel tempo.
Queste disposizioni coinvolgono in modo più diretto, oltre ai soggetti obbligati già identificati, anche i centri di scambio valutario, le società di brokeraggio e assicurative, le imprese non bancarie e le agenzie immobiliari.
Per quanto concerne il regime sanzionatorio, è importante analizzare le normative cinesi in materia di antiriciclaggio, e confrontarle con le disposizioni italiane, tenendo conto delle sanzioni previste per le violazioni delle leggi antiriciclaggio.
Nell’articolo 32 della PRC AML Law del 2006 vengono delineate le sanzioni applicabili in caso di infrazioni alle norme antiriciclaggio, con una distinzione tra sanzioni amministrative per le istituzioni finanziarie e per i dirigenti di alto livello, come avviene nell’ordinamento italiano.
Per le violazioni gravi, le istituzioni finanziarie possono essere soggette a multe comprese tra 200.000 e 500.000 RMB. Inoltre, i direttori, i dirigenti di alto livello e le altre persone direttamente responsabili del cattivo comportamento essere sanzionati con multe tra 10.000 e 50.000 RMB in presenza di:
• Mancata osservanza degli obblighi di identificazione del cliente come possono imposto dalla legge o dai regolamenti;
• Mancata conservazione delle informazioni sull’identità dei clienti e dei registri delle transazioni come previsto dalla normativa pertinente;
• Omissione nella segnalazione di transazioni sospette o di importo elevato;
• Transazioni con clienti di identità non chiara, apertura di conti anonimi o con nomi falsi, o divulgazione di informazioni riservate;
• Ostruzione alle ispezioni o indagini antiriciclaggio;
• Rifiuto di fornire materiale investigativo o fornitura di informazioni false.
Nel caso in cui le istituzioni finanziarie compiano codotte scorrette che portano a operazioni di riciclaggio di denaro, le multe possono variare tra 500.000 e 5.000.000 RMB. Per le violazioni gravi, i dirigenti ei responsabili del cattivo comportamento possono ricevere un avvertimento e multe tra 50.000 e 500.000 RMB. In situazioni di particolare gravità, è prevista la sospensione dell’attività fino alla revoca della licenza commerciale dell’istituto coinvolto.
Per le violazioni commesse da singoli, persona fisica o giuridica, vengono applicate le disposizioni dell’articolo 192 del Codice Penale. Le sanzioni variano in base alla gravità del reato; per importi superiori a 100.000 RMB, la pena può arrivare fino a sette anni di reclusione, mentre per importi significativi o superiori al milione di RMB con impatti sociali negativi, la pena può essere anche l’ergastolo. Le sanzioni penali vengono valutate in relazione all’importo coinvolto, al danno prodotto, alla capacità finanziaria dell’autore e altri elementi rilevanti.

3. Conclusioni
In questo articolo abbiamo cercato di esaminare in modo conciso la tematica dell’antiriciclaggio, considerando anche le recenti leggi emanate. Le normative italiane e cinesi affrontano il riciclaggio in modo simile, definendo i soggetti coinvolti, gli obblighi dei soggetti designati, la natura del reato, la giurisdizione applicabile, i requisiti per la verifica della clientela, le segnalazioni obbligatorie e il regime sanzionatorio. Soprattutto con le novità normative del 2021, le disposizioni sulla verifica della clientela in Cina risultano essere paragonabili a quelle italiane, implementando procedure più o meno stringenti in base ai diversi criteri sopra elencati. Questo ennesimo sforzo dimostra la tendenza del governo cinese ad allinearsi sempre di più agli standard internazionali, come già visto con le modifiche nelle leggi commerciali e nella Foreign Investment Law (FIL), e con l’adozione di procedure antiriciclaggio simili adottate in altri Paesi, tutto ciò al fine di garantire la stabilità dei mercati.

Bibliografia e sitografia
Ramacci F., Spangher G., Codice penale e procedura penale, Giuffrè, 2022.
Shen W., China’s Foreign Investment Law in the New Normal, Routledge, 2022.
Avv. Acone G., Avv. Groccia V., AML: come funziona il riciclaggio – AllianzDataSaving, 29/04/2022.
https://eurasiangroup.org/en/peoples-republic-of-china.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/14/007X0246/sg.

NESSUN COMMENTO

Lascia un Commento

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.