Economia

Origine preferenziale e non preferenziale delle merci: implicazioni ed obblighi per gli operatori economici

(di Sabrina Polato)

La definizione del concetto di origine delle merci è di fondamentale importanza nell’ambito degli scambi fra l’Unione europea ed i Paesi extra UE, poiché da questa enunciazione dipendono alcuni fattori che incidono in modo determinante sugli aspetti contrattuali e su quelli della commercializzazione dei prodotti.

Negli scambi internazionali il trattamento tributario delle merci dipende dall’origine doganale (e non dall’origine commerciale).

Per definire l’origine doganale di una merce le norme comunitarie (racchiuse nell’originario REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce un Codice Doganale Comunitario (G.U. L. 302 del 19.10.1992)) prevedono un duplice sistema di regole:

  • Regola dell’origine preferenziale: si applica nei casi in cui, in virtù di Accordi di Libero Scambio o di Natura preferenziale stipulati tra l’Unione Europea ed uno Stato terzo, all’atto dell’importazione si abbia la necessità di concedere dei trattamenti tariffari agevolati, con riduzione o esenzione totale daziaria, alle merci che rispondono ai requisiti previsti dalle regole stesse. In questo caso le merci, per poter essere assoggettate al trattamento tariffaria agevolato, dovranno essere accompagnate da un apposito documento attestante l’origine preferenziale, rilasciato dalle Autorità Doganali (Form-A – Certificati EUR1 e EUR-med).

 

  • Regola dell’origine non preferenziale: si applica in assenza di trattamenti tariffari agevolati e determina una tariffa comune ed altre misure non tariffarie alle merci oggetto di scambio. L’origine non preferenziale è la regola di riferimento per il rilascio dei certificati di origine per l’esportazione, documento emesso dalla Camera di Commercio a cui è iscritto il soggetto economico esportatore.

In entrambi i casi (origine preferenziale e non) si stabilisce che:

  • sono sempre considerate originarie di un paese le merci ivi interamente ottenute. Per merci interamente ottenute in un Paese si intendono:

a) i prodotti minerali estratti in tale paese;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;

e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo;

g) le merci ottenute a bordo di navi–officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese, sempre che tali navi – officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera…

h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempre che tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;

i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempre che siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime;

j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.

  • sono sempre considerate originarie di un paese le merci sottoposte in altro paese a lavorazioni insufficienti.
  • Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

ORIGINE PREFERENZIALE

Le regole contenute negli accordi di origine preferenziale sono diverse e cambiano anche sensibilmente da Paese a Paese. Tuttavia, esistono degli elementi comuni a tutti gli accordi, ovvero:

  • sono originari della CE o di quel Paese i prodotti totalmente ottenuti o che vi hanno subito una lavorazione o trasformazione sufficiente, ovvero sostanziale;
  • sono originari della CE o di quel Paese i prodotti ivi ottenuti dal cumulo (bilaterale / diagonale / totale) delle lavorazioni a cui vengono sottoposti;
  • deve esserci il trasporto diretto del prodotto tra la CE e quel Paese terzo;
  • le merci devono essere accompagnate da un documento che provi l’origine preferenziale rilasciato dalle autorità doganali competenti (Form-A, EUR1, Eur-med e in alcuni casi Dichiarazione su fattura apposta dall’esportatore);
  • la cooperazione amministrativa tra le autorità doganali della CE e di quel Paese terzo per la verifica a posteriori dei certificati presentati.

Le merci possono quindi essere accompagnate da tre diverse tipologie di Documenti:

  • Certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED – utilizzato in presenza di Accordi Preferenziali reciproci tra la Comunità Europea ed un Paese Terzo, si tratta di un particolare certificato di circolazione utilizzato per certificare l’origine preferenziale negli scambi con paesi legati all’Unione Europea da accordi tariffari. L’EUR.1 è rilasciato dalla Dogana su domanda scritta compilata dall’esportatore. La richiesta del rilascio dell’EUR.1 presuppone che le merci dichiarate abbiano tutti i requisiti per essere considerate di origine preferenziale, ai sensi delle regole dettate nei protocolli di origine degli accordi stipulati con i diversi Paesi. Il certificato EUR 1 permette all’importatore di non pagare dazi all’importazione o di pagarli in misura ridotta. Può essere sostituito da una semplice dichiarazione in fattura per spedizioni di importo inferiore a 6.000,00 euro o, per importi superiori, solo da parte di aziende che abbiano lo status di AEO (Operatore Economico Autorizzato), ovvero di Esportatore Autorizzato. I certificati, una volta emessi, hanno una durata limitata nel tempo; infatti i certificati di origine preferenziale EUR 1 devono essere presentati entro 4 mesi dalla data del rilascio (10 mesi per le esportazioni in Cile, Messico, Sudafrica e Paesi ACP). Trascorso tale termine i certificati cessano la propria validità. L’Eur Med è invece il certificato di origine che accompagna i prodotti che godono del trattamento preferenziale in virtù delle regole sul cumulo paneuromediterraneo. A parziale deroga di quanto disposto sui requisiti territoriali, vi è la possibilità di dichiarare di origine preferenziale le merci che abbiano subito lavorazioni, oltre che nell’Unione Europea, anche in altri paesi extracomunitari, purchè tali paesi facciano parte dell’area di cumulo paneuromediterraneo. La validità, come per l’Eur 1, è di 4 mesi dalla data di rilascio. I paesi che fanno parte dell’area di cumulo paneuromediterranea sono: Svizzera, Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Turchia, Algeria, Tunisia, Marocco, Isole Faeroer, Israele, Cisgiordania, Striscia di Gaza, Egitto, Giordania, Libano, Siria.
  • FORM A – L’Unione Europea concede un trattamento daziario agevolato alle merci importate (prodotti finiti o semifiniti) originarie dei paesi in via di sviluppo (PVS), beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate. Per godere del trattamento preferenziale tali merci devono essere accompagnate dal certificato di origine FORM A rilasciato dalle dogane dei paesi beneficiari.
  • Certificato ATR per l’esportazione verso (o per l’importazione dalla) Turchia di merci immesse in libera pratica nel paese di provenienza (in virtù dell’accordo di Unione Doganale).

 

ELENCO PAESI CON I QUALI LA UE HA STIPULATO ACCORDI CONCERNENTI L’ORIGINE PREFERENZIALE (Agenzia delle Dogane):

SVIZZERA PROTOCOLLO ORIGINE N. 3 N. 45/L 15.02.2006

ISLANDA PROTOCOLLO ORIGINE N. 3 N. 131/L 18.05.2006

NORVEGIA PROTOCOLLO ORIGINE N. 3 N. 117/L 02.05.2006

ISOLE FAROER PROTOCOLLO ORIGINE N. 3 N. 110/L 24.04.2006

TURCHIA DECISIONE N. 3/2006 (PRODOTTI AGRICOLI) DECISIONE N. 1/2006(PRODOTTI INDUSTRIALI)

ALGERIA PROTOCOLLO ORIGINE N. 6 N. 297/L 15.11.2007

TUNISIA PROTOCOLLO ORIGINE N. 4 N. 260/L 21.09.2006

MAROCCO PROTOCOLLO ORIGINE N. 4 N. 336/L 21.12.2005

ISRAELE PROTOCOLLO ORIGINE N. 4 N. 20/L 24.01.2006

PALESTINA E STRISCIA DI GAZA PROTOCOLLO ORIGINE N. 3 N. 298/L 13.11.2009

EGITTO PROTOCOLLO ORIGINE N. 4 N. 73/L 13.03.2006

GIORDANIA PROTOCOLLO ORIGINE N. 3 N. 209/L 31.07.2006

LIBANO PROTOCOLLO ORIGINE N. 4 N. 143/L 30.05.2006

MACEDONIA PROTOCOLLO ORIGINE N. 4 N. 99/L 10.04.2008

ALBANIA PROTOCOLLO ORIGINE N. 4 N. 107/L 28.04.2009

BOSNIA ERZEGOVINA PROTOCOLLO ORIGINE N. 2 N. 233/L 30.08.2008

MONTENEGRO PROTOCOLLO ORIGINE N. 3 N. 108/L 29.04.2010

SERBIA PROTOCOLLO ORIGINE N. 3 N. 28/L 30.01.2010

SUD AFRICA PROTOCOLLO ORIGINE N. 1 N. 311/L 04.12.1999

MESSICO ALLEGATO III N. 157/L 30.06.2000

CILE ALLEGATO III N. 352/L 30.12.2002

STATI CARIFORUM STATI ACP che hanno siglato gli Accordi di Partenariato Economico

(Territori d’Oltre Mare) DEC. N. 2001/822/CE DEL CONSIGLIO DEL 27/11/2001 N. 314/L 30.11.2001

COREA del Sud PROTOCOLLO ORIGINE N. 1 N. 127/L 14.05.2011

Colombia – Perù Decisione del Consiglio 2012/735/UE del 31.05.2012 GUCE n. 354 L del 21.12.2012

America Centrale Decisione del Consiglio 2012/734/UE del 25.06.2012 GUCE n. 346 L del 15.12.2012