Fisco Diritto tributario

Ecco chi è escluso dal nuovo regime forfettario

Regime forfettario

Abstract
Un prezioso documento di ricerca della Fondazione Nazionale Commercialisti chiarisce le cause di esclusione dal nuovo regime forfettario disciplinato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio 2019”). La ratio della previsione di specifiche cause di esclusione dal regime è il contrasto ad eventuali abusi, soprattutto la conversione di rapporti di lavoro subordinato in collaborazioni con Partita IVA, al fine di godere indebitamente dei nuovi benefici fiscali. La volontà del Legislatore è molto chiara, tuttavia, nella pratica operativa si presentano molteplici “zone grigie”, che il documento pubblicato ieri sul sito della Fondazione si occupa di chiarire.

Il regime forfettario è un regime fiscale di vantaggio riservato ai Contribuenti di minori dimensioni, esercenti impresa, arte o professione. La norma di riferimento è l’art. 1, comma 54, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, la cui riforma, attuata dalla Legge di Bilancio 2019, ne ha fortemente aumentata l’appetibilità, dacché riconosce forti sgravi fiscali ed ulteriori semplificazioni. A partire dal 1° gennaio 2019, infatti, i Contribuenti che abbiano conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 65.000 € sono assoggettati ad imposizione IRPEF in modo forfettario, applicando un’aliquota del 15%, indipendentemente da spese ed oneri effettivamente sostenuti. Per evitare che si verifichino abusi, quali, ex multis, la trasformazione di rapporti di lavoro subordinato in collaborazioni con Partita IVA, la Legge di Bilancio predispone apposite contromisure, che verranno analiticamente analizzate nella trattazione che segue.

L’art. 1, comma 9, della Legge di Bilancio 2019 presenta delle cause di esclusione dal regime agevolato che riformulano due delle cinque cause di esclusione dal regime previste ab origine dalla L. 190/2014.
In particolare, le tre cause di esclusione che non vengono modificate e continuano a sussistere sono:
1. Le persone fisiche che usufruiscono di regimi speciali ai fini IVA o di altri regimi forfettari di determinazione del reddito.
2. I soggetti residenti in uno Stato extracomunitario, a meno che questo non appartenga all’Accordo sullo Spazio economico europeo e che assicuri un adeguato scambio di informazioni. Comunque, ogni soggetto non residente, per usufruire del regime forfettario, deve produrre in Italia almeno il 75% del proprio reddito complessivo.
3. I soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi, così come definiti dalla legge vigente.
Come già accennato, la Legge di Bilancio 2019 riformula due cause di esclusione dal regime forfettario, in modo da adeguarle alle nuove esigenze anti-abuso.
In particolare, dal 1° gennaio 2019 sono esclusi dal regime forfettario gli esercenti di attività d’impresa, arte o professione che, contestualmente a tale attività, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari ex art. 5 del TUIR. Si osserva che tale causa ostativa caratterizzava anche la disciplina precedente. Al contrario, è di recente introduzione la previsione per cui sono inoltre esclusi i soggetti che controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitino, direttamente o indirettamente, attività riconducibili a quella svolta dal Contribuente. È importante sottolineare che i due requisiti, il controllo e l’affinità delle attività, devono ricorrere congiuntamente. Analizzando la norma, si osserva che manca un richiamo ad una definizione di “controllo”: è ragionevole supporre che si faccia riferimento all’art. 2359 c.c., tuttavia si auspica in un chiarimento definitivo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Contrariamente alla causa ostativa che sarà analizzata successivamente, la causa ostativa in parola non presenta alcun carattere temporale. Perciò è possibile per il Contribuente “sanare” le situazioni di incompatibilità anche nel periodo d’imposta precedente, per esempio alienando le quote di partecipazione di una S.r.l. il cui possesso sia incompatibile con l’accesso al regime agevolato, per poi usufruire del regime forfettario.
In secondo luogo, vengono esclusi dal regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali intercorrono o sono intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. Naturalmente, sono equiparati ai datori di lavoro anche i soggetti a loro riconducibili. Al contrario, non sono inclusi in questa causa di esclusione i soggetti che iniziano la propria attività al termine del periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni. Perciò, per esempio, i neo-avvocati potranno usufruire del regime forfettario continuando a lavorare presso lo studio in cui hanno espletato il tirocinio. Si osservi che questa causa ostativa è diretta unicamente ad evitare le indebite trasformazioni dei rapporti di lavoro subordinato in collaborazioni con Partita IVA, perciò è possibile per il Contribuente intrattenere un rapporto di lavoro subordinato contestualmente all’esercizio di una propria attività in regime forfettario, a condizione questa non sia esercitata nei confronti del datore di lavoro attuale, di eventuali datori avuti nei due anni precedenti né di soggetti a loro riconducibili.

Senza dubbio, le nuove condizioni di determinazione del reddito del regime forfettario permetteranno ai Contribuenti di godere di notevoli risparmi d’imposta. Per evitare eventuali abusi, quindi, il Legislatore ha predisposto nuove cause di esclusione dal regime agevolato, per evitare i prevedibili abusi, come il mero cambio della qualificazione giuridica di un rapporto per godere dei benefici fiscali. Comunque, il nuovo regime agevolato, a causa del favore che accorda all’esercenti di impresa, arte o professione di minori dimensioni, rischia di creare diseguaglianze rispetto ad altre categorie di Contribuenti, in primis lavoratori dipendenti e pensionati. Inoltre, si auspica che il Legislatore intervenga con misure di sgravio fiscale anche per i Contribuenti di maggiori dimensioni, per evitare che calcoli di natura fiscale inducano le imprese a rinunciare a percorsi di crescita dimensionale.

NESSUN COMMENTO

Lascia un Commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.