Principi di attestazione dei piani di risanamento: standard e modelli comportamentali per l’Attestatore
(di Valerio Micheli)
Il 17 febbraio 2014 è stata pubblicata la bozza per commenti dei Principi di attestazione dei piani di risanamento (di seguito anche PAPR), a cura di AIDEA, IRDCEC, ANDAF, APRI e OCRI.
Tale documento muove dalle novità introdotte nel 2012 nella legge fallimentare relative agli strumenti giudiziali e stragiudiziali dedicati al risanamento e alla continuità delle aziende in crisi e dall’enfasi posta sul ruolo dell’Attestatore.
Il gruppo di studio ha voluto redigere delle linee guida per i professionisti che indicassero principi e modelli comportamentali condivisi dell’attività dell’Attestatore, per offrire standard comuni tali da garantire attestazioni di alta qualità professionale .
La bozza dei PAPR si presenta strutturata in nove capitoli, i quali saranno ora analizzati più nello specifico, ed è completata da due allegati .
Nel primo capitolo, “Profili generali dei principi di attestazione”, si trova una panoramica sul lavoro dell’Attestatore, sulla finalità dei PAPR e su alcune precisazioni utili per inquadrare il tema (come ad esempio il richiamo ad altri standard).
Nella seconda sezione si analizzano la nomina e l’accettazione dell’incarico da parte dell’Attestatore.
Tra i concetti chiave emergono quello della valutazione del rischio dell’attività da svolgere (che l’Attestatore deve effettuare prima dell’accettazione dell’incarico); i requisiti professionali dell’Attestatore e, al punto 2.5., l’importante e centrale concetto dell’indipendenza (dell’Attestatore rispetto al debitore e ai terzi interessati), che deve permanere fino alla conclusione dell’incarico .
Il breve terzo capitolo concerne la verifica della documentazione che compone il piano di risanamento; al punto 3.1.4. si precisa cosa di norma deve contenere un piano di risanamento per ritenersi completo .
Il quarto capitolo tratta la verifica della veridicità dei dati aziendali, accertamento che al punto 4.1.1. viene definito “strumentale al giudizio di fattibilità del piano e di attuabilità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti o della proposta concordataria”.
I dati da verificare sono sia contabili (base dati contabile), sia qualitativi (base informativa di partenza). Si precisa che gli unici dati che l’Attestatore è tenuto a verificare sono quelli riportati nel piano (e non, ad esempio, quelli del bilancio depositato ). Una valutazione del rischio di errori significativi nella base dati contabile è propedeutica all’impostazione delle adeguate procedure di verifica che saranno commisurate a variabili quali, tra le altre, il tempo a disposizione, la dimensione aziendale, la possibilità di avvalersi del lavoro di terzi. Al punto 4.6.2. si precisa che l’Attestatore non deve modificare il piano (ma verificarne la fattibilità), né verificare se quello proposto sia il miglior piano possibile.
Compito dell’Attestatore è verificare che le cause della crisi e lo stato in cui versa l’azienda siano correttamente individuati, in modo tale da potersi esprimere sulla fattibilità del piano (capitolo 5). La diagnosi dello stato di crisi compete al debitore e all’eventuale Advisor.
Il sesto capitolo è dedicato alla verifica sulla fattibilità del piano e si articola in sette paragrafi:
– Valutazione delle ipotesi strategiche;
– La valutazione della strategia di risanamento;
– La valutazione del programma di investimento (action plan)
– La verifica delle ipotesi economico-finanziarie;
– La verifica dello sviluppo dei dati del piano;
– Analisi di sensitività e stress test;
– Il giudizio di fattibilità.
Come primo step, l’Attestatore deve valutare la bontà delle ipotesi strategiche delineate dal management per attuare il risanamento aziendale. Tra le variabili che l’Attestatore verificherà si considerano la stima dell’evoluzione della domanda di mercato per i prodotti/servizi aziendali, l’evoluzione dei rapporti con clienti e fornitori e, se il Piano presenta un contenuto liquidatorio, l’evidenza di potenziali acquirenti o gli acquirenti target che il management intende contattare. Principio fondamentale è quello della coerenza tra le ipotesi del Piano (punto 6.1.7.), le quali saranno tanto più attendibili quanto più le fonti di informazione siano tali.
La strategia di risanamento può dirsi efficace se prevede una discontinuità rispetto allo stato che ha portato l’azienda in situazione di crisi; nel Piano dovranno quindi essere presenti interventi non solo finanziari, ma anche commerciali, produttivi e competitivi che mirino al recupero di marginalità operativa.
L’Attestatore deve valutare poi che il piano venga tradotto in un action plan, un piano di breve periodo della strategia scelta (quest’ultima considerabile un “concetto” di medio-lungo periodo). L’action plan dovrà indicare una correlazione tra obiettivi, strategie e modalità operative per raggiungere quanto prefissato. Le ipotesti strategiche, che impattano su vari aspetti dell’azienda, avranno tutte un riflesso economico-finanziario.
L’Attestatore dovrà verificare la compatibilità tra lo sviluppo economico finanziario previsionale e le ipotesi di cui sopra .
L’Attestatore è poi chiamato a verificare i dati del Piano, dovendo esprimere un giudizio su previsioni del management (cfr. principio ISAE 3400). L’Attestatore dovrà porre particolare attenzione alle previsioni derivanti da assunzioni ipotetiche (potrà invece effettuare un’attività di controllo non particolarmente intensa su previsioni con alta probabilità di realizzazione). Nella sezione si sottolinea la centralità della definizione dell’arco temporale coperto dal piano, che si dovrà attestare a data “non anteriore al momento in cui, in base al Piano, è previsto che siano soddisfatti i creditori, ovvero, nel caso di continuità aziendale siano ripristinate le normali condizioni di finanziamento (e di fido) […]”.
Il paragrafo 6.6. si sofferma sull’importanza dell’analisi di sensitività che l’Attestatore può svolgere per capire – in caso di modifiche nelle ipotesi alla base del Piano – come si delineerebbe la situazione dell’azienda e se (e fino a che punto) il Piano può ritenersi attuabile.
Dopo aver valutato attentamente ogni aspetto, l’Attestatore dovrà dare il giudizio di fattibilità (una valutazione ex ante sulla realizzabilità dei risultati attesi) al Piano. L’Attestatore dovrà verificare tempi e modalità di pagamento verso i creditori che dovranno essere soddisfatti. Per piani con ipotesi di continuità, l’Attestatore dovrà valutare i flussi economici e finanziari dell’ultimo periodo del piano nel quale si attende equilibrio economico e finanziario.
La relazione di attestazione (cap. 7) è composta di tre sezioni. La prima è introduttiva e di rendicontazione. Nella seconda parte si approfondisce l’analisi del piano (ipotesi, proiezioni, strategie); la terza e ultima parte dovrà contenere il giudizio sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del Piano. Tali giudizi potranno essere positivi o negativi; il punto 7.4.4. precisa che in assenza di giudizio positivo sulla veridicità della base dati non si ritiene possibile che sia positivo il giudizio sulla fattibilità del piano, sulla quale l’Attestatore non dovrà neanche esprimersi.
L’ottavo capitolo tratta delle attività successive all’attestazione: esecuzione e monitoraggio del Piano non spettano però all’Attestatore, bensì all’imprenditore e agli organi societari. Un eventuale monitoraggio del piano potrà essere svolto dall’Attestatore (come professionista esperto, senza intaccare l’indipendenza di costui, quando in veste di Attestatore). In caso di modifiche del piano, redazioni ex novo o scostamenti significativi, sarà necessaria una nuova attestazione (e non un’integrazione della prima), per la quale il professionista potrà tenere in considerazione il lavoro già svolto.
Il documento si chiude con il nono capitolo dedicato alle responsabilità (civili e penali) dell’Attestatore, il quale deve svolgere l’incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata (punto 9.1.1. e art. 1176 c.c., secondo comma). Il tema della responsabilità civile è dagli stessi PAPR definito come “delicato e di una certa complessità”. Vista la probabile situazione d’urgenza nella quale è costretto ad operare e la necessità di risolvere problemi tecnici particolarmente difficili, l’Attestatore sarà responsabile solo in caso di dolo o colpa grave (esimenti di cui all’art. 2236 c.c.). La responsabilità dell’Attestatore rispetto ai creditori e ai terzi è di tipo extra-contrattuale.
Per quanto concerne la responsabilità penale dell’Attestatore, si richiama l’art. 236-bis l.f., il quale punisce le infedeltà, attive e passive, purché abbiano ad oggetto informazioni rilevanti . Posto che il giudizio finale dell’Attestatore non rientra nella nozione di informazione ed è pertanto escluso dall’area di applicazione del precetto penale, in questa sede si vuole sottolineare il concetto espresso nel punto 9.2.5., secondo il quale l’Attestatore è punibile solo se conscio della falsità della propria dichiarazione.
Note
(1) Il “rispetto” dei PAPR potrebbe essere utile in caso di procedimenti a carico del professionista ex art. 236-bis l.f. “Falso in attestazioni e relazioni” o per risarcimento danni.
(2) Allegato 1: Procedure di verifica su alcune poste patrimoniali della base dati contabile; Allegato 2: Le attestazioni speciali di cui agli artt. 182 quinquies e 186 bis l.f. (cenni).
(3) Cfr. punto 2.5.2..
(4) Un piano di risanamento può ritenersi completo se include la presentazione dell’azienda, i dati storici economici e finanziari, la descrizione dello stato di crisi e l’analisi delle cause, l’esplicitazione delle ipotesi e della strategia di risanamento, l’action plan, le evoluzioni attese e gli impatti dello scenario competitivo, la presentazione delle ipotesi e del piano (situazione patrimoniale, economica e finanziaria prospettica).
(5) La veridicità richiamata deve essere intesa come quella espressa dal Codice Civile in materia di bilancio (rappresentazione veritiera e corretta).
(6) Cfr. punto 4.3.3. .
(7) Si precisa (parr. 6.4.3. e 6.4.4.) che “le ipotesi alla base delle previsioni dei flussi economici e finanziari devono manifestare evidenze in termini di coerenza interna ed esterna”.
(8) L’art. 236-bis della legge fallimentare prevede che: “Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà”.