Direttore Scientifico: Claudio Melillo - Direttore Responsabile: Serena Giglio - Coordinatore: Pierpaolo Grignani - Responsabile di Redazione: Marco Schiariti
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(di Sylwia Skubisz[i] e Iwona Zieniewicz[ii] – Traduzione dalla lingua polacca di Jolanta Grębowiec Baffoni)

Il tema “La necessità di informare l’esperto” è stato presentato sulla base delle norme in vigore nel procedimento polacco: penale, civile e amministrativo.

A prescindere dal fatto che nella disposizione della legge sia presente o meno la normativa che impone categoricamente lo svolgimento della perizia (art. 193 del codice del procedimento penale), oppure la scelta viene lasciata alla facoltà dell’autorità giudiziaria (ad es. I0l codice del procedimento civile art.813§1 e l’art. 84§1 del codice di procedimento amministrativo), l’organo giudiziario che esegue il procedimento è obbligato a svolgere la perizia quando il caso può essere spiegato da persona/persone con le conoscenze speciali.

Indubbiamente, il compito di determinare il corso degli eventi conformemente alla verità, spetta all’autorità giudiziaria che di conseguenza deve esprimere un giudizio. Il dovere e talvolta il bisogno di utilizzare le informazioni acquisite dalle persone con le conoscenze speciali, genera ulteriori obblighi degli organi processuali, in particolare quelli riguardanti la trasmissione di “un’informazione corretta” del consulente.

Il perito[iii] è la persona convocata dall’organo processuale ad esprimere l’opinione nell’ambito delle sue conoscenze particolari[iv] di una disciplina: scienza, tecnica, arte, artigianato, o un’altra abilità, quando non esiste la possibilità di valutare una circostanza in un altro modo. (art.193§1c.p.p. e § 2 Decreto del Ministro della Giustizia nell’ambito dei periti giudiziari)[v].

L’esperto  allora mediante l’organo processuale, diventa il corpo del procedimento che ha diritto di ricevere e addirittura di pretendere, il materiale di ricerca e le informazioni necessarie sul procedimento (dall’organo processuale). Le informazioni, i dati, i fatti, possono avere il carattere molto diverso a seconda del tipo di consulenza[vi].Essi sono spesso necessari per condurre una ricerca credibile.

Sembra che il problema abbia assunto una grande importanza in relazione alla legislazione polacca, in quanto non sempre, nel caso della nomina, l’esperto dispone di informazioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni peritali.

La più importante fonte di informazioni sulle future attività dell’esperto nel contesto di una perizia è inclusa nella disposizione sulla sua nomina emessa da un organo giudiziario. Essa determina la forma delle azioni che saranno prese nell’ambito delle competenze. La base giuridica per la preparazione di questo documento è l’art. 94 del c.p.p. e l’art. 194 del c.p.p.. Il primo riguarda le disposizioni in generale, invece il secondo è dedicato solo alla nomina di un esperto ed è complementare al primo.

Invece ai sensi delle disposizioni del processo civile in questo ambito verrà applicato l’art. 236 del c.p.c.[vii] che riguarda le disposizioni in materia di assunzione delle prove. Per quanto riguarda il procedimento amministrativo la disposizione deve adempiere le condizioni previste dall’art. 124 del codice del procedimento amministrativo[viii]. Nel procedimento amministrativo tale disposizione si riferisce alle decisioni emesse nel corso del procedimento.

Data la base giuridica risultante dalle disposizioni del c.p.p. (l’art 194), nella decisione sull’ammissione delle prove degli esperti si dovrebbe includere:

– nome, cognome e specializzazione dell’esperto o degli esperti nel caso quando il parere viene espresso da parte di un’istituzione. Se necessario, la specializzazione e le qualifiche delle persone che dovrebbero partecipare nello svolgimento della perizia,

– l’oggetto e l’ambito della perizia con la formulazione, se necessario, delle domande specifiche,
– la data di consegna del parere.

Analizzando il contenuto della disposizione del codice del procedimento civile 236, l’organo giudiziario nel provvedimento deve indicare:

– i fatti da accertare,

– i mezzi di prova,

– la data dello svolgimento della prova,

– il luogo dello svolgimento della prova,

– A seconda delle circostanze: il giudice o il tribunale per cui la prova deve essere eseguita.

Anche la disposizione sul raccoglimento delle prove di cui al codice del procedimento amministrativo (art. 124) prevede l’indicazione di alcuni elementi, tra cui:

– la designazione dell’organo d’amministrazione dello Stato,

– la data di rilascio,

– la designazione della parte o delle parti oppure delle altre persone partecipanti nel procedimento,

– la base giuridica,

– la decisione (per quanto riguarda l’ammissione o il rigetto di prove)

– l’istruzione sul ricorso o sulla denuncia del provvedimento da presentare presso il tribunale amministrativo

– la firma con il nome e il cognome e il grado di servizio della persona autorizzata a emettere la disposizione. Se la disposizione viene pubblicata sotto forma di un documento elettronico, deve essere accompagnata da una firma elettronica accertata e verificata da un certificato convalidato o dalla firma personale.

Analizzando i concetti in questione delle disposizioni rilasciate nell’ambito del procedimento penale, civile e amministrativo, a prescindere da somiglianze e differenze riscontrate, si possono indicare i criteri uniformi da rispettare nel documento processuale[ix].

Tale disposizione dovrebbe contenere:

1. La descrizione dell’autorità e la persona che esprime la disposizione.

2. La data della sua preparazione.

3. La base giuridica

4. Il nome e il cognome e la specializzazione dell’esperto o degli esperti, invece nel caso dell’istituzione, la specializzazione e la qualifica delle persone che dovrebbero partecipare nello svolgimento della perizia.

5. L’oggetto e l’ambito della perizia con la formulazione, se necessario, delle domande specifiche.

6. Il termine dell’esecuzione del parere.

7. La motivazione della esigenza di consultazione di un esperto, che tuttavia non è obbligatoria ai sensi dell’art.98 § 3 del c.p.p.

La responsabilità di una disposizione sulla nomina del perito, eseguita in modo corretto, quindi oggettivamente e con precisione, pesa sull’organo giudiziario e costituisce la base per l’esecuzione della valutazione e delle opinioni complete. Ogni perito confida in una disposizione emessa in modo corretto. Purtroppo, l’esperienza dimostra che l’organo giudiziario, spesso trovandosi in difficoltà nella formulazione di alcuni elementi della disposizione, non sempre ne è consapevole[x].

Si può affermare con ogni certezza, che la disposizione sulla nomina di un perito eseguita in modo corretto, esige almeno le conoscenze di base delle scienze forensi, medicina legale, psicologia, psichiatria, fisica, chimica, e le scienze affini[xi]. Pertanto si dovrebbero considerare e conoscere meglio quegli elementi della disposizione che potrebbero presentare qualche problema per l’organo giudiziario.

Indubbiamente, la difficoltà sta nel determinare l’oggetto e l’ambito della perizia, dunque degli elementi che determinano la natura delle operazioni peritali. Questi concetti sono l’oggetto di numerose pubblicazioni scientifiche[xii]. I loro autori indicano l’ambiguità di questi termini, ma anche il loro rapporto comune, soprattutto per quanto riguarda l’ambito di competenza, che è condizionata dal suo oggetto.

L’oggetto della perizia più spesso viene concepito in senso stretto come l’oggetto sottoposto allo studio, ma anche in senso lato come una questione di ricerca, che è essenziale per la risoluzione del caso, e la sua soluzione richiede l’uso di un conoscenze speciali[xiii].

         Va inoltre sottolineato che l’oggetto della perizia è indubbiamente in relazione al materiale di studio, che dovrebbe essere consegnato all’esperto e adeguatamente descritto nel documento ovvero nella disposizione sulla nomina di un esperto (sia per quanto riguarda il cosiddetto materiale probatorio – contestato, ma anche quello di comparazione)[xiv].

È particolarmente importante la precisa siglatura del tipo del materiale di studio, ovvero è necessario indicare il materiale probatorio, contestato (il materiale probatorio può essere il materialo ottenuto a seguito di un procedimento giudiziario, a volte chiamato il materiale contestato), in modo di non far sorgere i dubbi.

È importante specificare le caratteristiche del materiale di studio, per esempio nel caso di vari documenti indicare il loro nome, la data, da quali parole inizia il documento e con quali finisce e da chi è stato firmato, ecc.

L’ambito della perizia, come è stato detto precedentemente, è condizionato dal suo oggetto, e per questo motivo l’ambito può essere compreso in modi diversi. Rilevante è la posizione di Z. Kegel, che distingue i suoi tre significati, dato che l’ambito della perizia comprende:

– la marcatura dei confini della ricerca che l’organo giudiziario determina all’esperto in materia.

– la definizione del settore della ricerca da svolgere, ovvero se si tratta per esempio degli studi comparativi della scrittura manuale, del mezzo coprente, ecc.

Nella pratica peritale l’ambito della ricerca essenziale per poter formulare un parere, viene determinato da ciascun esperto. Tuttavia, nelle situazioni che richiedono lo svolgimento dei test che esigono il deterioramento o la distruzione del documento, il perito deve ottenere il consenso del organo giudiziario. Il perito non può decidere autonomamente sullo svolgimento dei test distruttivi solo sul presupposto che la definizione dell’oggetto della perizia determina automaticamente l’ambito della perizia[xv]. Per quanto riguarda l’analisi della scrittura manuale è possibile riscontrare la confusione fra i termini di analisi grafologica e l’analisi peritale della scrittura manuale.

– la possibilità di considerare le operazioni peritali come perizia, a prescindere dal nome di questa operazione, come risulta dalle norme procedurali[xvi].

La definizione dell’ambito della perizia avviene attraverso la formulazione delle domande primarie, e nel caso di necessità delle domande particolari. (art.194 codice di procedimento penale).

Le domande correttamente formulate determinano lo svolgimento degli studi adeguati e completi nella sfera della conoscenze specifiche delle quali dispone il perito.

Le domande rivolte al perito – e formulate dal organo giudiziario – dovrebbero tenere conto di alcune regole che l’organo giudiziario è tenuto a rispettare[xvii].

Le domande dovrebbero riguardare esclusivamente la sfera della conoscenza rappresentata dall’esperto.

1. Le domande devono essere ordinate secondo il contenuto logico.

2. le domande specifiche dovrebbero essere precedute dalle domande essenziali.

3. Le domande devono essere formulate in modo chiaro, logico e comprensibile.

4. Non si devono legare le domande riguardanti le questioni specialistiche con gli argomenti giuridici, per cui non si può chiedere al perito la qualificazione giuridica dell’atto.

5. Le domande non devono essere troppo generiche in quanto l’esperto non è in grado di interpretare le intenzioni dell’organo giudiziario e di conseguenza si rischia un suo parere incompleto.

6. Le domande non dovrebbero riguardare le questioni che non possono essere risolte, tenendo conto dello stato attuale della scienza.

7. L’organo giudiziario non può esigere che l’esperto si esprima con fermezza e categoricamente.

Per evitare il problema delle disposizioni errate relative alla nomina di un esperto, è indispensabile che l’organo giudiziario consulti il loro contenuto con il perito nell’ambito di cosiddette consulenze preliminari, che possono anche riguardare altre considerazioni che influenzano il contenuto della disposizione, o addirittura della sua esistenza. Le considerazioni supplementari possono riferirsi a:

–                           valutazione del criterio dello svolgimento della perizia alla luce dello stato attuale della conoscenza,

–                           scelta dell’esecutore della perizia,

–                           scelta del metodo di ricerca,

–                           acquisizione del materiale probatorio,

–                           aiuto nella formulazione delle domande e della loro specificazione,

–                           termine dell’esecuzione della perizia[xviii].

         In qualsiasi momento del dubbio circa la qualità e la quantità delle domande, l’organo giudiziario può rivolgersi alla relativa istituzione che permette la consultazione con un esperto del settore. In pratica, tuttavia, questi tipi di consulenza sono piuttosto informali, poiché l’esperto non può e non deve interferire nella sfera delle competenze del processo.

Un’altra fonte di informazioni è la motivazione della disposizione sulla nomina di un esperto. Questo non è un elemento obbligatorio (art. 98§3 del c.p.p.), ma appare in pratica.

Purtroppo, è un elemento trattato molto brevemente che considera solo la natura del caso con la motivazione dell’organo giudiziario della necessità di svolgere la ricerca. Il trattamento di questo elemento in modo laconico rappresenta un’inconvenienza per il perito, che altrimenti potrebbe essere di aiuto nelle operazioni peritali.

La letteratura scientifica sottolinea il valore di tale motivazione, a condizione che includa il contenuto effettivo. Questo elemento dovrebbe includere enucleazione dell’essenza della causa e indicare il tipo di materiale di ricerca, il metodo e le circostanze della sua acquisizione e della catalogazione[xix].

Nella letteratura viene sottolineato che la motivazione adeguata è indispensabile per ragioni metodologiche delle scienze forensi e in qualche modo induce l’organo giudiziario a una ulteriore considerazione della legittimità del parere di un esperto[xx].

Secondo l’art.198 c.p.p. la fonte di informazioni per l’esperto può essere il fascicolo del caso che dovrebbe essere fornito nella misura necessaria per esprimere un parere[xxi]. Tuttavia, la pratica è un po’ diversa. Spesso, con la disposizione di nominare un esperto, oltre al materiale da sottoporre all’analisi, al perito vengono inviati gli interi volumi dei fascicoli “nel caso se avesse il bisogno”[xxii].

La disposizione sulla nomina del perito deve essere presa dall’organo giudiziario, di solito dopo una precedente consultazione con un esperto. Tuttavia, l’abuso di “possesso degli atti” solleva qualche rischio, perché l’accesso alla documentazione di tutto il procedimento può indurre l’esperto a sviluppare una sua tesi, ciò potrebbe incidere sullo svolgimento della ricerca e sulla forma del suo parere[xxiii].

D’altro canto, vi sono situazioni quando i fascicoli sono una vera fonte di informazioni e possono aiutare nella valutazione. Tale aiuto si verifica prezioso soprattutto nei casi di perizie mediche, psicologiche, psichiatriche, dei documenti[xxiv] e delle altre[xxv].

La loro conoscenza presenta la possibilità non solo di orientarsi nelle circostanze del caso, ma anche di conoscere le condizioni nelle quali è stato acquisito il materiale di studio, sia quello probatorio – contestato, ma anche quello comparabile, che è spesso un fattore che influenza le conclusioni finali[xxvi].

Come esempio si può indicare la perizia della scrittura manuale, soprattutto quella patologica o svolta nelle condizioni non standard quando l’esperto ha bisogno di conoscere la circostanza della sua realizzazione. Tali informazioni possono derivare soltanto dal fascicolo della causa, che presenta per il perito la fonte di informazioni della quale non dovrebbe essere privato.

La fonte di informazioni preziose per l’esperto può essere anche il coinvolgimento nelle operazioni probatorie sulla base dell’art. 198 § 1 c.p.p. Durante il loro svolgimento il perito può acquisire le informazioni ulteriori, necessarie per lo svolgimento delle ricerche e per esprimere un parere[xxvii].

La presenza del perito durante le operazioni probatorie può riguardare per esempio l’acquisizione del materiale probatorio per l’esame di valutazione. La partecipazione del perito può consistere anche in possibilità di porre le domande per esempio alle persone interrogate durante le operazioni, quando la compartecipazione del perito risulta indispensabile secondo le norme procedurali in base all’art. 192§2 c.p.p. Inoltre l’art. 171 c.p.p. dà la possibilità al perito di porre le domande alle persone interrogate durante il processo[xxviii].

Nel caso di perizia della scrittura manuale una preziosa fonte di informazioni rilevanti può essere recuperata dal verbale dell’acquisizione dei saggi grafici dal sospettato (imputato). Il codice di procedura penale non introduce l’obbligo di predisporre tale documento ai sensi dell’art. 143 §1 c.p.p. Tuttavia, § 2 di tale disposizione stabilisce che le altre operazioni devono essere fissate in un rapporto, se esiste una disposizione specifica oppure quando il conducente delle operazioni lo riterrà necessario.

Nel caso della perizia della scrittura il resoconto delle operazioni peritali è indubbiamente necessario. Esperto, ritirando il materiale comparativo per l’esame peritale, dovrebbe ottenere le informazioni sullo svolgimento della sua acquisizione e sul comportamento della persona sottoposta al saggio grafico. Tale postulato viene espresso chiaramente nella letteratura scientifica[xxix].

Prendendo in considerazione l’art. 143 c.p.p. i suddetto rapporto dovrebbe contenere le seguenti informazioni:

–                           Il luogo e la data delle operazioni,

–                           Il nome e il cognome e la posizione di servizio della persona che acquisisce il saggio grafico

–                           Il nome e il cognome (il documento in base al quale è stata identificata la persona), il titolo di studio e la professione della persona che rilascia il saggio grafico,

–                           Lo svolgimento del seggio grafico: numero, l’ordine delle prove, la posizione del corpo durante l’atto scrittorio, tipo del mezzo coprente e della superficie scrittoria e le altre informazioni , substrato e altre condizioni per la presentazione riguardanti le condizioni di rilascio del saggio grafico, le richieste rivolte allo scrivente e la descrizione del suo comportamento.

–                           Le informazioni sulla durata delle operazioni e la firma della persona che ha svolto il saggio grafico[xxx].

L’importanza di tali informazioni è di grande portata in quando ogni dato può essere utilizzato durante l’esame, anche per chiarire alcuni dubbi che possono sorgere durante il lavoro dell’esperto sulle condizioni di preparazione dei campioni grafici.

Riassumendo le considerazioni di cui sopra si può concludere che un esperto ben informato ha più probabilità di condurre una ricerca completa e credibile, grazie alla quale è possibile scoprire la verità oggettiva. E quindi è necessario che l’organo giudiziario tenga conto di questo problema ogniqualvolta quando si presenta la necessità di nominare un esperto.

Devono essere evitate le situazioni in cui le disposizioni vengono formulate in modo confuso, incomprensibile con gli errori di sostanza, ma nemmeno le commissioni degli studi impossibili da svolgere dal punto di vista delle conquiste della scienza.

Tali circostanze come altamente sgradevoli comportano il rischio che l’esperto si trovi confuso di fronte all’oggetto della perizia, ciò di conseguenza crea il pericolo di limitare il suo lavoro, influendo sulla credibilità e sull’affidabilità del parere peritale.

Abbrevviazioni:

c.p.p. – Codice del Procedimento Penale

c.p.c. – Codice del Procedimento Civile

c.p.a. – Codice del Procedimento Amministrativo.

FONTI BIBLIOGRAFICHE

Buczek A., Znaczenie akt w badaniach identyfikacyjnych pisma ręcznego, [in:] T. Widła (a cura di), Obszary badawcze współczesnej kryminalistyki, Katowice 2011.

Całkiewicz M., Kryminalistyczne badania patologicznego pisma ręcznego, Warszawa 2009.

Czeczot Z., Badania identyfikacyjne pisma ręcznego, Wydawnictwo ZK KGMO, Warszawa 1971.

Gostyński Z. (a cura di), Kodeks postepowania karnego, Komentarz, Tom I, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998

Jerzewska J., Od oględzin do opinii biegłego, WoltersKluwer, Warszawa 2010

Kalinowski S., Biegły i jego opinia, Warszawa 1994.

Kegel A., Kegel Z., Przepisy o biegłych sądowych, tłumaczach i specjalistach, Zakamycze 2004.

Kegel Z., Ekspertyza ze stanowiska procedury i kryminalistyki, Wrocław 1976.

Kegel Z., O właściwe pojmowanie ustawowych pojęć – „przedmiot” i „zakres” ekspertyzy, [in:] Z. Kegel (a cura di), Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów, Tomo II, Wrocław 2002.

Kędzierska G., Kędzierski W., Kryminalistyka wybrane zagadnienia techniki, WSPol, Szczytno 2011.

Kopczyński G., Konfrontacja biegłych w polskim procesie karnym, WoltersKluwer, Warszawa 2008.

Tomaszewski T., Dowód z opinii biegłego w procesie karnym, Kraków 2000.

Widacki J., Kryminalistyka, Warszawa 1999.

Zieniewicz I., Postanowienie o powołaniu biegłego w ekspertyzie pismoznawczej, [in:] Z. Kegel (a cura di), Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów, Tom II, Wrocław 2002.

Zieniewicz I., Wpływ cech patologicznych pisma na wartość dowodową ekspertyzy pismoznawczej, Zakamycze 2005.

ATTI GIURIDICI

Codice del Procedimento Penale del 6 giugno 1997, G.U. n. 89   pos. 555 con ulteriori modifiche.

Codice del Procedimento Civile del 17 novembre 1964, G.U. n. 43, pos. 296 con ulteriori modifiche.

Codice del Procedimento Amministrativo del 14 giugno 1960, G.U. del 2000 n. 98 pos. 1071 (testo unico), con ulteriori modifiche.

Il Decreto del Ministro della Giustizia nell’ambito di periti giudiziari del 26 giugno del 2005, G.U. n. 15 p. 133.

[i] Sylwia Skubisz, phd, ricercatrice e docente, dottore di scienze giuridiche, lavora come assistente presso la Cattedra di Criminalistica Facoltà di Legge, Amministrazione ed Economia dell’Università di Wrocław.

s.skubisz@prawo.uni.wroc.pl

tel. (+48) 71 695 74 34 36

[ii] Iwona Zieniewicz, phd, ricercatrice e docente, dottore di scienze giuridiche, lavora come assistente presso la Cattedra di Criminalistica Facoltà di Legge, Amministrazione ed Economia dell’Università di Wrocław.

izieniew@prawo.uni.wroc.pl

tel. (+48) 71 601 37 79 29

[iii] Denominato anche esperto giudiziario o consulente tecnico giudiziario. [in:] G. Kędzierska, W. Kędzierski, Kryminalistyka wybrane zagadnienia techniki, WSPol, Szczytno 2011, p. 449.

[iv] Il concetto di conoscenze speciali non è stato definito dal legislatore in nessuno degli atti giuridici. Il concetto deve essere compreso in senso largo, non solo come conoscenza dell’ambito delle discipline scientifiche particolari [in:] A. Kegel, Z.Kegel, Przepisy o biegłych sądowych, tłumaczach i specjalistach, Zakamycze 2004, p. 16.

[v] Codice del Procedimento Penale del 6 giugno 1997, G.U. n. 89   pos. 555 con ulteriori modifiche. Decreto del Ministro della Giustizia nell’ambito di periti giudiziari del 26 giugno del 2005, G.U. n. 15 p. 133.

[vi]I. Zieniewicz, Wpływ cech patologicznych pisma na wartość dowodową ekspertyzy pismoznawczej, Zakamycze 2005, p. 53; G. Kopczyński, Konfrontacja biegłych w polskim procesie karnym, WoltersKluwer, Warszawa 2008, p. 64.

[vii] Codice del Procedimento Civile del 17 novembre 1964, G.U. n. 43, pos. 296 con ulteriori modifiche.

[viii] Codice del Procedimento Amministrativo del 14 giugno 1960, G.U. del 2000 n. 98 pos. 1071 (testo unico), con ulteriori modifiche.

[ix] A. Kegel, Z. Kegel, Przepis o…,op. cit., p.56.

[x] A. Kegel, Z. Kegel, Przepisy o…,op. cit., p. 66-67.

[xi] J. Widacki, Kryminalistyka, Warszawa 1999, p. 163.

[xii]Zob m.in. S. Kalinowski, Biegly i jego opinia, Warszawa 1994, p. 75; T. Tomaszewski, Dowód z opinii biegłego w procesie karnym, Kraków 2000, p.64. Z. Kegel, O właściwe pojmowanie ustawowych pojęć – „przedmiot” i „zakres” ekspertyzy, [in:] Z. Kegel (a cura di), Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów, Tom II, Wrocław 2002, p. 891 e successive; I. Zieniewicz, Postanowienie o powołaniu biegłego w ekspertyzie pismoznawczej, [in:] Z. Kegel (a cura di), Problematyka…,op. cit., p.871 e successive.

[xiii]T. Tomaszewski, Dowód z… op. cit., p.64.

[xiv] A. Kegel, Z. Kegel, Przepisy o…, op. cit., p.57 – 58 e successive.

[xv] Z. Kegel, O właściwe …, op. cit., p. 893.

[xvi] Z. Kegel, Ekspertyza ze stanowiska procedury i kryminalistyki, Wrocław 1976, p. 81-82.

[xvii]A. Kegel, Z. Kegel, Przepisy o …, op. cit., p. 63; T. Tomaszewski, Dowód…, op. cit., p.70-73.

[xviii]Z. Kegel, Ekspertyza ze stanowiska procedury i kryminalistyki, Wrocław 1976, p. 90.

[xix] J. Jerzewska, Od oględzin do opinii biegłego, WoltersKluwer, Warszawa 2010, p.104-105.

[xx]A. Kegel, Z. Kegel, Przepisy o …, op. cit., p. 64.

[xxi] G. Kędzierska, W. Kędzierski, Kryminalistyka …, op. cit., p. 453.

[xxii] A. Kegel, Z. Kegel, Przepisy o … op. cit., p. 105.

[xxiii] A. Buczek, Znaczenie akt w badaniach identyfikacyjnych pisma ręcznego, [in:] T. Widła (a cura di), Obszary badawcze współczesnej kryminalistyki, Katowice 2011, p. 34.

[xxiv] Nelle cause complicate, dove all’analisi della scrittura vengono sottoposte grandi quantità delle firme, per esempio con nome e cognome per intero, abbreviate e parafe, il perito si può trovare davanti al problema difficile da risolvere, perciò i fascicoli possono presentare una preziosa fonte d’informazione che può permettere di esprimere l’opinione univoca [in:] Buczek, Znaczenie …, op. cit., p. 35.

[xxv] Z. Gostyński (red.), Kodeks postepowania karnego. Komentarz…, op. cit., p. 533. In alcune cause gli atti dovrebbero essere trattati come un indispensabile elemento di tutto il materiale trasmesso per l’analisi, per esempio nelle cause riguardanti gli incidenti stradali. Nelle altre invece gli atti non sono necessari, come per esempio nell’ambito della perizia dattiloscopica.

[xxvi]Z. Kegel, A. Kegel, Przepisy…, op. cit.,p. 106-107.

[xxvii]Il dovere di presentare il materiale per l’analisi pesa generalmente sull’organo giudiziario, tuttavia nelle situazioni complicate l’organo giudiziario può servirsi dell’aiuto del perito. M. Całkiewicz, Kryminalistyczne badania patologicznego pisma ręcznego, Warszawa 2009, p. 37- 38.

[xxviii] T. Tomaszewski, Dowód…, op. cit., p.41.

[xxix] M. Całkiewicz, Kryminalistyczne …, op. cit., s. 53.

[xxx] Z. Czeczot, Badania identyfikacyjne pisma ręcznego, Wydawnictwo ZK KGMO, Warszawa 1971, p. 108.

di Giuseppe Pepe

Per intendere al meglio la responsabilità sociale dobbiamo porre l’attenzione su una componente chiave che sottintende le capacità della CSR: l’informazione, o meglio, il livello di pervasività dell’informazione, elemento fondamentale per decifrare la condizione presente (Grando, Vicari, Verona, 2006).

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