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Comparto edile: confermata la riduzione contributiva

di Francesco Pizzuto

Il 31 gennaio 2017 la Direzione Centrale Entrate dell’Istituto previdenziale (di concerto con la Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e Tecnologici) ha reso pubbliche le modalità operative relative all’invio e alla gestione delle istanze del flusso uniemens al fine di fruire dello sgravio sull’ammontare dei contributi dei lavoratori appartenenti al settore dell’edilizia.

2017: le aliquote contributive per la gestione separata

di Francesco Pizzuto

La Circolare n. 21 della Direzione Centrale Entrate dell’Inps fa chiarezza sulle aliquote per il 2017 e sui valori (minimale e massimale) del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla gestione separata. Mentre per i titolari di assegno di pensione il valore è fissato nella misura del 24%, per i liberi professionisti che provvedano al versamento contributivo presso un’altra cassa di previdenza (che non sia appunto quella della previdenza sociale, bensì

(di Valerio Micheli)

La circolare n. 142 dell’INPS del 29 luglio 2015 fornisce chiarimenti sulla NASpI, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego e segue l’altra circolare sul tema, la n. 94 del maggio scorso.

Risulta interessante il punto 3., nel quale si tratta il licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione e il licenziamento disciplinare. In particolare, in merito al licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione (di cui all’art. 6 del D. Lgs. 23 del 2015) si conferma che tale accettazione – con rinuncia all’impugnazione al licenziamento – non è ostativa al riconoscimento dell’indennità NASpI. Tale fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro rimane inquadrata come licenziamento e, pertanto, la disoccupazione nella quale “cadrà” il lavoratore è quella volontaria conseguente ad atto unilaterale di licenziamento del datore di lavoro. La NASpI, inoltre, può essere riconosciuta anche ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari: la disoccupazione a seguito di tale licenziamento, infatti, non è considerabile come volontaria.

Il punto 9. della circolare si concentra sul tema di una nuova attività lavorativa in corso di prestazione. Durante il godimento della NASpI, il beneficiario potrà intraprendere attività di lavoro accessorio, ossia prestazioni lavorative che non danno luogo a compensi superiori ai 7.000 euro (con riferimento alla totalità dei committenti) nel corso di un anno civile. Secondo il comma 2 dell’art. 48 del d. lgs. 81/2015, i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possono rendere prestazioni di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. L’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 per anno civile. Per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile la prestazione NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La comunicazione del compenso da tale attività dovrà essere fatta dal beneficiario all’INPS.

La circolare tocca altri interessanti punti, di seguito si riporta il sommario della stessa:

  1. Premessa
  2. Effetti sull’indennità NASpI in caso di rifiuto alle proposte di lavoro o di trasferimento del lavoratore.
  3. Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 23 del 2015 e licenziamento disciplinare.
  4. Requisito contributivo: almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

4.1. Meccanismo di neutralizzazione.

4.2. Neutralizzazione aspettativa sindacale ex art. 31 della Legge n. 300 del 1970.

4.3. Neutralizzazione dei periodi di CIG in deroga.

4.4. Neutralizzazione dei periodi di lavoro all’estero in Paesi non convenzionati.

  1. Requisito lavorativo: trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

5.1. Perfezionamento del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

5.2. Eventi che consentono neutralizzazione ai fini della ricerca delle trenta giornate di lavoro “effettivo”.

5.2.a. Aspettativa sindacale ex art. 31 della legge n. 300 del 1970 e Cig in deroga.

5.2.b. Malattia integrata dal datore di lavoro.

  1. Durata. Procedimento di calcolo. Ulteriori precisazioni.
  2. Domanda di indennità di mobilità o di indennità di disoccupazione NASpI.
  3. Servizio Civile Nazionale e indennità di disoccupazione NASpI.

8.1 Premessa ed evoluzione del quadro normativo.

8.2 Disciplina dei rapporti fra indennità di disoccupazione NASpI e Servizio Civile nazionale.

  1. Nuova attività lavorativa in corso di prestazione.

9.1.Effetti del lavoro occasionale accessorio sull’indennità NASpI.

9.2 Effetti del lavoro intermittente sull’indennità NASpI.

9.3 Effetti del lavoro all’estero sull’indennità NASpI.

  1. Espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive in corso di prestazione.
  2. Precisazioni alla circolare INPS n. 180 del 2014.

(di Valerio Micheli)

La circolare INPS 171 del 18 dicembre 2014 ha come oggetto la riforma dell’ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Tale riforma è stata apportata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

L’articolo 5 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla l. 214/2011 prevede una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’ISEE. La nuova disciplina in materia di ISEE è stata introdotta dal sopracitato D.P.C.M.; il decreto di approvazione interministeriale del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica, delle relative istruzioni e dell’attestazione è datato 7 novembre 2014 e le nuove norme entreranno in vigore dal 1 gennaio 2015. La circolare 171 dell’INPS illustra i principi normativi e fornisce alcune indicazioni operative per l’applicazione della nuova normativa ISEE.

Tra i principi che hanno guidato la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’ISEE si annoverano: l’adozione di una nozione di reddito disponibile finalizzata all’inclusione di somme anche fiscalmente esenti; il miglioramento della capacità selettiva dell’ISEE mediante una maggiore valorizzazione della componente patrimoniale; specifica attenzione a tipologie familiari con tre o più figli o con persone con disabilità; la differenziazione dell’indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta e altre.

L’ISEE rimane lo strumento per valutare l’accesso a prestazione sociali agevolate, prestazioni cioè non destinate alla totalità dei soggetti, bensì limitate a chi sia in possesso di determinati e particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate al possesso di questi requisiti, ma collegate nella misura o nel costo a specifiche situazioni economiche.

L’ISEE è livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione; per gli enti erogatori è possibile introdurre ulteriori criteri di selezione per identificare i beneficiari delle prestazioni suddette.

Una delle modifiche principali apportate riguarda la pluralità di ISEE che vengono introdotti dalla riforma. Oltre all’ISEE standard o ordinario, sono previsti anche:

– ISEE Università, per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario;

– ISEE Sociosanitario: per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie come l’assistenza domiciliare per persone con disabilità;

– ISEE Sociosanitario-Residenze;

– ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi;

– ISEE Corrente.

La circolare si articola in un totale di 16 punti ed esamina dettagliatamente gli articoli e i rilevanti nuovi aspetti apportati dalla riforma dell’ISEE.

Lasciando al lettore l’approfondimento sulle singole sezioni della circolare, approfondiamo nell’articolo il punto 12. I controlli (art. 11): il sistema di controlli di cui Agenzia delle Entrate, INPS, enti erogatori e Guardia di Finanza dispongono è stato rafforzato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatici sui dati autodichiarati, potendo rilevare omissioni e difformità con i dati del sistema informativo dell’anagrafe tributaria. Qualora l’Agenzia non possieda informazioni utili sui dati, l’INPS stabilisce procedure per il controllo automatico tramite collegamenti con gli archivi delle amministrazioni pubbliche che, invece, ne dispongono. Ulteriori e diversi controlli possono essere messi in atto dagli enti erogatori, i quali si avvalgono di archivi in proprio possesso.

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