Economia

Tecniche investigative: profili giuridici e psicologici

(di A. Carta, L. Abeille , A. Bozzi , , M. D’Amore , A. De Filippo, M. Chiovini)

 

L’interrogatorio è una realtà a più fattori che necessita di un’analisi attenta ed approfondita, trattandosi di un momento piuttosto delicato dal punto di vista giuridico, criminologico e psicologico, che comprende diverse metodologie di acquisizione della testimonianza.

Per riuscire a meglio comprendere il fenomeno, è necessario calarsi nella realtà in oggetto con una visione più ampia possibile, non tralasciando, tra l’altro, l’annosa questione dei falsi ricordi generati dalle tecniche investigative.

1. L’interrogatorio dell’indagato/imputato

Il codice di procedura penale onnicomprende un minuzioso plesso di norme che disciplinano l’interrogatorio della persona sottoposta ad indagini, il quale – giova rammentarlo sin da subito – viene equiparato all’imputato per quanto concerne i diritti di difesa, diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento ai sensi della nostra Carta Costituzionale (art.24).

L’art. 61, comma 1, del c.p.p., infatti, dispone che “i diritti e le garanzie dell’imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari”, anche se tale equiparazione non può ritenersi totale in quanto la fase delle indagini è segreta, mentre le successive dell’udienza preliminare e del giudizio si svolgono in contradditorio.

La qualifica di imputato in luogo di indagato avviene con la richiesta di rinvio a giudizio o, nei cd “riti alternativi” (patteggiamento, giudizio immediato, giudizio direttissimo, ecc.), essa si acquista nel momento in cui si instaura il singolo rito.

Esaurita questa preliminare digressione con riguardo all’equiparazione tra imputato ed indagato sotto il profilo del diritto alla difesa, e scegliendo di approfondire il tema dal punto di vista dell’indagato, è d’uopo procedere alla disamina dell’atto che annovera i principali diritti spettanti a tale soggetto e che fanno parte di quello che viene comunemente definito “diritto di autodifesa”: l’interrogatorio.

Le regole generali dell’interrogatorio si rinvengono nell’art. 64 c.p.p., dal quale si evince un primo dato di stringente rilievo: dall’interrogatorio si potranno ottenere dichiarazioni soltanto se e nei limiti in cui l’indagato decida liberamente di renderle. Un tanto rimarca ictu oculi la libera scelta accordata al soggetto sottoposto ad indagini di rendere o meno delle dichiarazioni, sulla scorta del principio del nemo tenetur se detegere che permea il nostro ordinamento, ai sensi del quale risulterebbe un atto abnorme richiedere ad un soggetto di “autoincolparsi”.

Tale principio, quello della facoltà di non rispondere, è suffragato da un costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “il silenzio, garantito all’imputato come oggetto di un suo diritto processuale, non può essere utilizzato quale tacita ammissione di colpevolezza”.

E’ altresì vero, tuttavia, che ciò non può comportare una limitazione legale della sfera del libero convincimento del giudice, sicché la convinzione di reità potrà legittimamente basarsi sulla valorizzazione in senso probatorio di idonei elementi in ordine ai quali il silenzio dell’indagato viene ad assumere valore di mero riscontro obbiettivo.

Nondimeno, la negazione o il mancato chiarimento da parte dell’indagato di circostanze valutabili a suo carico nonché la menzogna o il semplice silenzio su queste ultime possono fornire al giudice argomenti di prova solo con carattere residuale e complementare ed in presenza di univoci elementi probatori di accusa, non potendo determinare alcun sovvertimento dell’onere probatorio. E’ opportuno rammentare, infatti, che è onere del pubblico ministero che esercita l’azione penale ricercare elementi probatori e carico (e a discarico) del soggetto indagato o imputato. L’esercizio della facoltà di non rispondere non è soggetto ad alcuna formula sacramentale né a limiti temporali: non appena l’interessato abbia manifestato la volontà di avvalersene, ciò è condizione idonea e sufficiente ad esaurire ogni altra formalità connessa e conseguente.

Proseguendo con le regole generali dell’interrogatorio cristallizzate nell’art. 64 c.p.p., nel primo comma dell’articolo testé richiamato il legislatore statuisce che la persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all’interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.

Non possono essere utilizzati – ex art. 64 comma II c.p.p. -, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.

Per quanto concerne gli avvisi che è necessario dare alla persona da interrogare, la norma (prevista a pena di inutilizzabilità) dispone che prima che abbia inizio l’interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:

a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;

b) salvo quanto disposto dall’articolo 66, comma 1, che impone al soggetto indagato o imputato di dichiarare le proprie generalità, egli ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;

c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall’articolo 197 e le garanzie di cui all’articolo 197-bis.

L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell’avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l’ufficio di testimone.

L’art. 65 c.p.p., invece, enumera le regole dell’interrogatorio “sul merito”, cioè sui fatti addebitati. Le modalità dell’interrogatorio di merito, specificate nell’art. 65 c.p.p., non sono tassative, ma vanno adattate al concreto espletamento dell’atto; sulla scorta di tale articolo, pertanto, si evince quanto segue.

In primo luogo, l’autorità giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti.

Successivamente, invita la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e le pone direttamente domande. Anche tale previsione normativa va interpretata non come obbligo, ma come facoltà discrezionale del giudice di procedere a diretto interrogatorio ponendo domande.

Se la persona rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale. Nel verbale è fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona.

L’ipotesi più frequente è che i difensori esortino indagati ed imputati a tacere e non rendere dichiarazioni, piuttosto che rilasciarne di false: infatti, qualora la falsità venisse accertata, ciò potrebbe costituire prova che l’indagato non è credibile e le sue dichiarazioni sarebbero usate come elemento contro di lui.

E’ importante precisare che l’indagato non ha un obbligo, penalmente sanzionato, di dire la verità e, conseguentemente, qualora rispondesse dicendo il falso non si configurerebbero i reati di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) o di false informazioni al pubblico ministero (art. 371-bis c.p.), fattispecie di reato appannaggio esclusivo del testimone.

In relazione ad ulteriori reati che egli possa perpetrare rendendo dichiarazioni mendaci, inoltre, egli è protetto dalla causa di non punibilità prevista dall’art. 384, comma 1, c.p. Tale norma, infatti, stabilisce una esimente in favore di colui che abbia commesso determinati delitti contro l’amministrazione della Giustizia per esservi stato costretto dalla necessità di salvarsi da un grave e ineliminabile pregiudizio nella libertà e nell’onore.

Vi sono, per concludere, alcuni casi in cui l’indagato, dichiarando il falso, commette un reato:

a) l’indagato è punibile quando compie “simulazione di reato”, cioè afferma falsamente che è avvenuto un reato, che nessuno ha commesso (art. 367 c.p.)

b) l’indagato è punibile altresì quando calunnia un’altra persona, e cioè incolpa di un reato taluno che egli sa essere innocente (art. 368 c.p.). In tal caso, tuttavia, si pone il problema del contemperamento tra l’incriminazione per calunnia e la necessità di esercitare il diritto costituzionale di difesa. Tale antinomia è risolta dalla giurisprudenza della Suprema Corte, ai sensi del quale “è scriminata dall’esercizio del diritto di difesa la condotta calunniosa dell’imputato quando questi rivolge ai suoi accusatori rilievi non determinati e circostanziati e comunque non esorbitanti dall’economia difensiva, vale a dire strettamente correlati all’esigenza di difendersi dall’imputazione.”

Dalle predette ipotesi si può ricavare un principio comune: l’indagato per difendersi può dire il falso, ma non può arrivare fino al punto di sviare la giustizia penale, in quanto lo sviamento della Giustizia non è scriminato quando avviene abusando del diritto di difesa.

 2. L’interrogatorio nelle indagini preliminari: dalla forma classica alle tecniche psico-criminologiche

L’interrogatorio dei soggetti coinvolti in un evento delittuoso costituisce un importante punto di partenza da cui il procedimento giudiziario, precisamente la fase delle indagini preliminari, deve evolversi. Gli investigatori che conducono le domande (Pubblico Ministero oppure, su mandato di quest’ultimo, polizia giudiziaria) mirano a raccogliere le informazioni, il più possibile attendibili e accurate, da parte della vittima se sopravvissuta e dei testimoni presenti durante il fatto. Ulteriore obiettivo, ma non secondario, consiste nel valutare il grado di sincerità e di colpevolezza della persona sospettata, mediante un’attenta analisi delle componenti verbali e non verbali che fornisce in risposta ai quesiti. Naturalmente, doveroso è precisare che le accuse e le testimonianze così ottenute dovranno sempre essere supportate da successive, approfondite indagini e da prove concrete. Al fine di realizzare correttamente un interrogatorio, inoltre, gli inquirenti possono richiedere l’aiuto di periti esperti, quali psicologi e criminologi. Figura professionale che diviene una presenza fondamentale se l’esame è rivolto ad un indagato o ad una vittima minorenne.

Nella presente sede, l’attenzione sarà indirizzata principalmente alle tecniche e alle modalità investigative che le Autorità possono attuare nei confronti del presunto colpevole.

Occorre, innanzitutto, distinguere tra interrogatorio standard e metodologie a stadi. Il primo rappresenta la regola basica utilizzata dalla polizia per comprendere come si è verificato qualsiasi tipo di reato e prevede una ricostruzione libera del fatto ad opera del soggetto interrogato, seguita da alcune domande specifiche. Tale sistema appare più rapido e diretto, quindi pone in secondo piano l’aspetto relazionale; è solitamente impiegato nei casi di atti illeciti meno gravi quali, ad esempio, furto e rapina non armata. Le tecniche a fasi, denominate Interviste (Cavedon, Calzolari, 2005), al contrario richiedono alla base un profondo addestramento teorico e pratico oltre che un maggior tempo di conduzione; vengono, infatti, realizzate da operatori giudiziari (P.M., Giudice,…) accanto a psicologi specializzati nell’ambito forense/investigativo. Ricorrenti nei crimini cause di conseguenze psicologiche traumatiche (ad esempio, rapina a mano armata, aggressione fisica, violenza sessuale, omicidio), si basano sul principio secondo il quale, gli elementi fondamentali per giungere ad una ricostruzione attendibile della vicenda sono un’empatia sviluppata del perito, un preciso ordine di somministrazione delle domande e l’abilità a porle senza introdurre alcuna suggestione (che l’interrogante spesso compie non intenzionalmente).

Come sottolinea Miconi (2009), infatti, colui che guida un interrogatorio può, inconsapevolmente, assumere determinati comportamenti non verbali o suggerire informazioni nei quesiti posti che, se non controllati e ridotti al minimo, rischiano di influenzare il soggetto e indurlo a riferire particolari distorti o probabilmente inesistenti. L’autore aggiunge, inoltre, che per condurre un colloquio giudiziario, non bastano l’intuito e l’esperienza, oltre a queste potenzialità, comunque importanti, è necessario apprendere ad utilizzare alcune tecniche.

Soffermandoci su quest’ultime, le più conosciute risultano: l’Intervista Cognitiva elaborata soprattutto per interrogati adulti e la Step-Wise Interview adatta a soggetti minori anche molto giovani. Procedure applicabili nei confronti dell’indagato, per contestazione delle accuse, difesa, ottenere confessioni, scoprire contraddizioni o approfondire le informazioni ottenute.

In dettaglio, la caratteristica fondamentale che rende queste tecniche investigative molto efficaci è la presenza di tappe e di strategie di recupero guidato; ma non solo, anche il genere di quesiti (in maggioranza aperti) contribuisce a ottenere un resoconto accurato del reato, privo di ambiguità e incertezze. L’Intervista Cognitiva, ideata da Geiselman e Fisher all’inizio degli anni Ottanta, si suddivide in cinque fasi che vanno dal momento primario di instaurare un rapporto fondato sulla fiducia, sul rispetto reciproco e sulla comunicazione ottimale, al racconto libero, spontaneo da parte dell’intervistato, ad una serie di domande (tra le quali, devono essere ridotte al minimo quelle chiuse e a scelta multipla: le più suggestive), al secondo racconto di ricapitolazione ed, infine, alla chiusura dell’interrogatorio e della relazione. La particolarità che qui troviamo, consiste nel fatto che il perito guida la deposizione del soggetto mediante varie strategie cognitive: le più frequenti sono, ad esempio, la ricostruzione del contesto e delle emozioni vissute nel momento criminoso e la rievocazione dell’evento in ordine diverso, aventi lo scopo di comprendere se la confessione dell’imputato è veritiera (per cui, egli sarà in grado di riportare lo stesso fatto da più prospettive mantenendosi costantemente coerente, oltre che di riferire numerosi elementi contestuali ed emotivi) o pecca in contraddizioni (Cavedon, Calzolari, 2005).

La tecnica, introdotta dal Ministero di Grazia e Giustizia della Gran Bretagna nel 1992 ed oggi notevolmente diffusa tra le pratiche giudiziarie e psicologiche minorili all’interno del nostro Paese, è la Step-Wise Interview. Avviata come mezzo per interrogare bambini vittime di abuso sessuale, è stata poi adottata anche per indagare minorenni sospetti autori di delitti. Quest’ultima procedura include dieci fasi audio e video registrate, condotte da un giudice con la collaborazione di uno psicologo competente nella disciplina: profonda importanza è attribuita (qui maggiormente, data la fascia d’età) all’atteggiamento accogliente e comprensivo dei periti e alla formulazione delle domande, nelle quali l’interrogante non deve rischiare di anticipare informazioni attese nelle risposte che potrebbero manipolare il minore già, peraltro, vulnerabile e probabilmente traumatizzato. Una prima parte della Step-Wise Interview, inoltre, è dedicata alla preparazione del giovane imputato all’interrogatorio sia dal punto di vista mentale sia da quello linguistico, mediante esercizi o giochi correlati all’età; si prosegue poi con l’introduzione graduale dell’argomento e le domande, ricorrendo, se necessario, a specifici test di valutazione.

Oltre alle tecniche sopra illustrate, sono diffusi altri metodi di investigazione a cui gli inquirenti possono ricorrere a seconda del caso in esame. Per citarne solo alcuni, l’Intervista Contestualizzata attuata frequentemente in anni più recenti, la quale si realizza direttamente sul luogo del delitto; l’Intervista Biografica o Narrativa, impiegata per interrogare i familiari di individui scomparsi o deceduti in circostanze misteriose allo scopo di ricostruire il loro contesto sociale e individuare dei possibili sospetti. Tutte queste metodologie più sofisticate risultano, quindi, efficienti per ottenere una testimonianza attendibile e accurata; peraltro, le domande poco suggestive e le modalità di recupero su cui si fondano, consentono all’investigatore addestrato di scoprire se dietro alle risposte del soggetto, può celarsi un tentativo di depistare le indagini. Tale conclusione è supportata da numerose ricerche condotte tra gli anni ’80 e ’90 del 1900, nel corso delle quali, applicando le procedure sopra citate, si è ottenuto un valore di accuratezza delle informazioni del 90% con un rischio di manipolazione inconsapevole scarso o nullo. In un esperimento che aveva come oggetto la deposizione di adulti e minori coinvolti in una rapina, Gudjonsson (1984) ha dimostrato come domande chiuse e a scelta multipla, ad esempio “Di che colore era la borsa della donna, marrone o nera?”, possono confondere l’interrogato e indurlo a indicare una delle due opzioni anche quando la borsa era di un altro colore. Alla stessa conclusione è giunta, in seguito, Loftus (1993) in uno studio molto noto: l’autrice ha suggerito come il minore può facilmente riportare fatti o particolari non realmente presenti nella situazione delittuosa, se intervistato mediante domande specifiche (Mazzoni, 2008). Da tali approfondimenti, quindi, si evince l’importanza di un interrogatorio che privilegia l’ambiente accogliente, il racconto libero e l’intervista aperta. Attualmente, poliziotti, operatori giudiziari e psicologici si stanno muovendo, sempre più, in una direzione coerente con le nuove scoperte, seguendo training di apprendimento e realizzando una collaborazione reciproca.

3. Ipnosi ed investigazione: tema dei falsi ricordi

Il tema dei falsi ricordi, specialmente in ambito legale, riveste un ruolo di primario interesse per le implicazioni pratiche e le potenziali ricadute sull’esito del procedimento penale.

Una delle tecniche più controverse, il cui utilizzo ha destato parecchi dibattiti tecnici, è certamente l’approccio legato alla possibilità di svolgere un interrogatorio o acquisire prove tramite l’ipnosi.

Bartlett (1990) ha dimostrato che è possibile instillare falsi ricordi nei pazienti, attraverso un meccanismo relativamente molto semplice: sarebbe sufficiente continuare a chiedere maggiori dettagli alla persona per farla sentire obbligata a completare i ricordi e spingerla a creare nuovi dettagli. Una volta terminato questo momento di ricordo, l’individuo può tranquillamente dimenticare di aver aggiunto particolari ed integrare ricordi reali e falsi in un’unica storia.

Questo processo potrebbe risultare addirittura più semplice laddove utilizzassimo uno stato mentale modificato e maggiormente ricettivo come quello generato dall’ipnosi. Durante una seduta ipnotica, tra l’altro, il fattore suggestivo potrebbe creare falsi ricordi indotti dall’ipnotista che fornirebbe dettagli più o meno involontari durante la sua verbalizzazione. E’ quindi necessario che l’operatore sia cauto e preparato a tenere una seduta di questo genere, poiché la mescolanza di ricordi, emozioni e confusioni è molto probabile e potrebbe addirittura essere nociva per la persona.

Nel 2009 Graham ha scritto un interessante articolo sull’ipnosi in chiave investigativa e sul futuro di questa metodica in ambito giuridico. L’autore sostiene che dal 1970-1980 l’ipnosi ha avuto un gran calo di popolarità come tecnica investigativa, dovuta principalmente all’idea che sia una situazione mentale di suggestione piuttosto che uno strumento utile ad acquisire prove. Infatti nella maggior parte degli stati americani vige la regola di esclusione per le testimonianze rese in ipnosi. Per decenni si è fatto molto affidamento su studi che hanno dimostrato come “le procedure ipnotiche non migliorano l’accuratezza delle testimonianze richiamate in trance, rispetto a quelle richiamate in non-ipnosi”. Ederlyi (1994) in una review della letteratura ha invece sottolineato come le tecniche ipnotiche possano essere utili unicamente per situazioni dove vi siano ricordi legati alle scene di crimine, con un alto impatto sensoriale. Va, comunque, evidenziata la probabilità di un aumento di falsi positivi, cioè di informazioni inesatte richiamate alla memoria.

La regola che ne deriva sarebbe però eccessivamente inclusiva e non corrispondente alla realtà descritta in letteratura. Graham afferma, infatti, che si debba ricorre primariamente, laddove disponibili, ad interviste più oggettive e strutturate (come l’intervista cognitiva) e lasciare come “ultima spiaggia” l’utilizzo della trance. Tuttavia, bisogna ammettere che conosciamo davvero poco delle procedure che si possono impiegare nel colloquio ipnotico e che molte di queste possono tornarci utili e diventare affidabili.

Un significativa (Wagstaff et al., 2008) va proprio in questa direzione: avulse dal contesto di ipnosi, tecniche brevi come la chiusura degli occhi e il controllo della respirazione migliorano notevolmente la memoria. L’aumento della precisione mnemonica è, dunque, foriero di miglioramenti qualitativi nei ricordi, direzione lontana dai falsi positivi. In quest’ottica, i tribunali dovrebbero accettare le testimonianze rese con queste metodologie perché maggiormente accurate e precise.

Un interessantissimo studio (Peiffer et al, 2000) ha analizzato invece gli stili di personalità e la possibilità di essere suggestionati a produrre falsi ricordi in ipnosi. L’analisi dei dati è chiara: il carattere “acquiescenza” correla positivamente con la produzione di falsi ricordi in ipnosi. Sarebbe necessario, al netto delle analisi psicologiche, studiare più a fondo la correlazione tra ipnosi, personalità e falsi ricordi, per verificare se è possibile riammettere una tecnica rimarchevole come l’ipnosi tra il novero di quelle utilizzabili nelle investigazioni

 

 

Bibliografia e giurisprudenza

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Cass Pen. Sez. I, 26 ottobre 2011 – 23 gennaio 2012, n. 2653, in Giorgio Lattanzi (2012), codice di procedura penale annotato con la giurisprudenza, Giuffrè, Milano.

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Cass. Pen. Sez. V, 14 febbraio 2006 – 6 aprile 2006, n. 12182, in Giorgio Lattanzi (2012), codice di procedura penale annotato con la giurisprudenza, Giuffrè, Milano.

Cavedon A., Calzolari M.G. (2005). Come si esamina un testimone. L’intervista cognitiva e l’intervista strutturata, Giuffrè Editore, Milano.

Erdelyi, M. W. (1994). The empty set of hypermnesia. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 42, 379–390.

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Gulotta G. (2011). Compendio di psicologia giuridico-forense, criminale e investigativo, Giuffrè Editore, Milano.

Gulotta G (1987). Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale, Giuffrè Editore, Milano.

Gulotta G. (2008), Breviario di psicologia investigativa, Giuffrè Editore, Milano.

Gulotta G., Cutica I. (2009), Guida alla perizia in tema di abuso sessuale e alla sua critica, Giuffrè Editore, Milano.

Mazzoni G. (2003), Si può credere a un testimone?, Il Mulino, Bologna.

Miconi A. (2009), La testimonianza nel procedimento penale. Profili giuridici, psicologici e operativi, G. Giappichelli Editore, Torino.

Peiffer L., Trull T. (2000), Predictors of Suggestibility and False-Memory Production inYoung Adult Women, Journal of Personality assessment, , 74(3), 384–399

Wagstaff, G. F., Cole, J., Wheatcroft, J., Anderton, A., & Madden, H. (2008), Reducing and reversing pseudomemories with hypnosis. Contemporary Hypnosis, 25, 178–191.