Industria 4.0: Bonus ricerca e sviluppo anche per le attività commissionate a terzi
Industria 4.0: Bonus ricerca e sviluppo anche per le attività commissionate a terzi
di Claudio Melillo
Oggetto del presente articolo è il caso trattato nella Risoluzione n. 32/E del 10 marzo 2017, con cui l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti fondamentali riguardanti il tema del bonus in favore di attività di ricerca e sviluppo.
In risposta all’interpello di un Contribuente, l’Agenzia delle Entrate fornisce maggiori delucidazioni in merito all’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo avendo riguardo, soprattutto, a chiarire il caso in cui si ipotizza la presenza di progetti realizzati in favore di soggetti diversi dal committente.
Nella Risoluzione in commento, si esemplifica la situazione in cui un’associazione di cooperative – che gestisce attività di scambio, informazione, servizio e formazione – commissiona ad un ente di ricerca l’esecuzione di alcuni progetti di ricerca e sviluppo relativamente all’ambito di attività di alcune delle proprie associate. In funzione del contratto di ricerca stipulato dall’associazione con l’ente di ricerca, i progetti di ricerca sono da realizzare nell’interesse delle associate e i risultati, derivanti dall’attività di ricerca, non possono essere utilizzati direttamente dall’associazione stessa, che non può neanche disporne a favore di terzi. Tuttavia, l’associazione si riserva la facoltà di nominare, tra le proprie associate, la società cooperativa in grado di subentrare, successivamente, in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto.
La dichiarazione di nomina, che fa sorgere in capo alla cooperativa nominata il diritto di acquisire i risultati del progetto di ricerca, deve avvenire ancor prima della consegna del progetto e rendersi produttiva di effetti solo dopo l’avvenuta ricezione della comunicazione scritta all’ente di ricerca. Con riferimento all’aspetto finanziario, il pagamento delle spese da sostenere per i progetti di ricerca compete del tutto alla società destinataria dei risultati degli stessi. In virtù di tali presupposti, il quesito posto all’Agenzia delle Entrate verte sull’ipotesi secondo cui la società nominata possa ritenere che le spese sostenute siano eleggibili al credito d’imposta perché rientranti nella categoria dei costi ammissibili a tale agevolazione, giacché la ricerca è realizzata da un ente di ricerca.
In risposta al quesito, l’Agenzia chiarisce la questione sostenendo l’ammissibilità di tali spese a fruire del credito d’imposta in misura del 50%, grazie alle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2017, perché in linea con i requisiti richiesti dal D.L. n. 145/2013, decreto da cui trae origine l’agevolazione, e rientrante nella specifica categoria dei costi di cui all’art. 3, comma 6, del Decreto attuativo.
Ancora novità, dunque, sul fronte delle agevolazioni incluse nel pacchetto “Industria 4.0”. Questa volta, finalizzate a fornire ulteriori e opportuni chiarimenti su un tema già noto come quello del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.
Ebbene, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione argomentata, ha inteso precisare come l’agevolazione del credito d’imposta sia applicabile anche a quei progetti, aventi ad oggetto attività di ricerca e sviluppo, commissionati a terzi, nel caso di specie, a un ente di ricerca.
Il motore dell’economia nella quarta rivoluzione industriale è costituito, come è evidente, dalle imprese più innovative, dagli imprenditori coraggiosi che, nonostante le condizioni economiche poco favorevoli e un sistema fiscale estremamente variabile, intravedono sempre maggiori opportunità nell’innovazione, alla cui base sono necessari investimenti, talvolta troppo ingenti, in attività di ricerca e sviluppo e altre risorse immateriali.
In questo contesto, ben venga un Fisco “collaborativo” che supporta concretamente le imprese più virtuose con incentivi fiscali volti a supportare una crescita economica intelligente.