Diritto

Frode in commercio e vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine ex art. 25 bis1 D. Lvo n. 231 del 2001

di Andrea Orabona

L’utilizzo fraudolento di carni di cavallo in alcuni prodotti alimentari – recentemente diramato dai maggiori quotidiani a tiratura nazionale – impone un doveroso innalzamento del livello di attenzione del sistema di compliance aziendale, con particolare riguardo alla prevenzione dal pericolo di commissione in seno agli enti operanti nello specifico settore industriale dei reati di frode in commercio e vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine ex artt. 515 e 516 del Codice penale.

In questo dato momento storico, la messa in vendita di alimenti con ingredienti dissimili da quelli indicati appare, invero, un fenomeno così attuale da stimolare una riflessione sullo specifico titolo di responsabilità degli enti per la verificazione di alcune fattispecie presupposto contro l’industria e il commercio di cui all’art. 25 bis1 D. Lvo n. 231 del 2001.

Il peculiare caso che qui ci occupa rende, inoltre, maggiormente intellegibile l’interesse o vantaggio che potrebbe derivare alla singola impresa dalla realizzazione di fatti di c.d. “frode alimentare”: in molti hanno già avuto modo di paventare che il profitto per l’ente insisterebbe nell’abbattimento dei costi di produzione in virtù dell’impiego occulto di carni totalmente deprezzate – rispetto a quelle rinvenibili sul lecito mercato della macellazione animale – perché derivanti da cavalli riconducibili al circuito delle competizioni sportive e, come tali, rigorosamente esclusi dalla catena alimentare umana.

Sulla scia di tali avvenimenti di cronaca si ritiene, dunque, opportuno delineare gli elementi costitutivi delle violazioni astrattamente applicabili alla fattispecie concreta in esame, ovvero, degli illeciti di frode in commercio e vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine – così come richiamati dal disposto dedicato ai delitti contro l’industria ed il commercio introdotto nella sistematica dei reati presupposto con l’entrata in vigore della L. n. 99 del 2009 -.

Invero, l’art. 25 bis1 del D. Lvo n. 231 del 2001 prescrive nei confronti dell’ente l’irrogazione di una sanzione pecuniaria sino a cinquecento quote per la commissione – nel proprio interesse e/o vantaggio – dei reati di frode in commercio e vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Trattandosi di fattispecie incriminatrici non ricadenti nell’ambito di applicazione della lett. b) di tale disposto – resta comunque esclusa l’applicazione a carico dell’ente delle sanzioni interdittive e della pubblicazione della sentenza di condanna – ferma restando la confisca del prezzo o profitto conseguito dal reato anche nella nota forma c.d. “per equivalente”.

Il reato di frode in commercio ex art. 515 C.p..

La fattispecie delittuosa di cui all’art. 515 C.p. ha l’assai rilevante compito di apprestare tutela al bene giuridico – di natura superindividuale e non meramente privatistica – insito nell’interesse del nostro ordinamento giuridico al leale e corretto svolgimento dell’attività commerciale stricto sensu intesa.

Trattandosi di un reato c.d. “comune”, il soggetto attivo va identificato in chiunque mantenga le condotte illecite descritte in via alternativa fra loro dall’art. 515 C.p., dovendosi tuttavia precisare la necessità che i comportamenti costitutivi dell’elemento obiettivo di fattispecie si innestino nell’esercizio di un’attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico.

Per l’effetto, la giurisprudenza si è spinta ad annoverare fra i soggetti agenti del delitto in esame – non solo – i titolari e legali rappresentanti pro tempore di imprese commerciali – ma bensì – i preposti, dipendenti, commessi e fianco familiari, sempreché i fatti incriminati siano intervenuti nell’esercizio di un’attività diretta allo scambio di beni, ovvero, in qualsiasi luogo abitualmente destinato alla messa in vendita di merci di qualsivoglia genere e specie.

La condotta tipica della frode in commercio sottende la consegna ad opera del reo di una cosa mobile in luogo di un’altra, ovvero, di un bene oggettivamente diverso per origine, provenienza, qualità o quantità, da quello dichiarato o pattuito con l’acquirente.

Le divergenze tra il bene dichiarato e quello consegnato possono indistintamente afferire al genere o specie della cosa mobile, al luogo geografico di produzione o fabbricazione, all’utilizzabilità o grado di conservazione, al peso, numero o misura, aggravando, vieppiù, la pena prevista per l’ipotesi base allorquando ricadano su oggetti preziosi, ovvero, di particolare pregio venale e storico – artistico.

Sotto questo profilo, si segnala la recentissima sussunzione entro il paradigma del reato di frode in commercio dell’apposizione sul confezionamento di un prodotto industriale del marchio “CE” contraffatto – il quale, pur non costituendo un segno distintivo di qualità o  di  origine  di  una  cosa mobile, è da considerarsi comunque evocativo per l’acquirente della possibilità di libera circolazione del bene all’interno del mercato comunitario-.

L’ipotesi delittuosa in esame si consuma con la consegna dell’aliud pro alio, ovvero, nel luogo e momento di ricezione della cosa mobile, che, a seconda dei diversi tipi contrattuali enucleabili nella fattispecie concreta, è da indentificarsi nell’ingresso definitivo del bene nella sfera giuridica dell’acquirente.

Infine, il reato di frode in commercio è da considerarsi punito a titolo di mero dolo generico, richiedendosi per la sua integrazione la sola consapevolezza e volontà di consegnare all’acquirente un bene mobile dissimile da quello dichiarato o pattuito – senza che rilevino nell’occasione le specifiche finalità avute di mira dal soggetto agente -.

Il reato di vendita di sostanze non genuine come genuine ex art. 516 C.p..

L’incriminazione di cui all’art. 516 C.p. – da non confondersi con le diverse fattispecie disciplinate al Capo II, titolo VI, del Codice penale, ed, in particolare, con i delitti di comune pericolo mediante frode ex art. 442 e 444 C.p. – configura un’ipotesi sussidiaria del reato di frode in commercio limitandosi a sanzionare la messa in vendita o altrimenti in circolazione di sostanze alimentari non genuine come genuine.

La condotta tipica, realizzabile da chiunque trattandosi di un reato c.d. “comune”, si innesta ordinariamente in comportamenti prodromici o preparatori rispetto a quelli richiesti per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 515, ovvero, in attività del tutto preliminari ad una compravendita a titolo oneroso o comunque tali da immettere nel circuito distributivo gli alimenti non genuini oggetto di futura commercializzazione.

I maggiori sforzi interpretativi hanno avviluppato la migliore dottrina gius/penalistica sulla definizione da attribuire al requisito della c.d. “genuinità” dei prodotti alimentari, ovvero, delle sostanze destinate per loro vocazione al nutrimento dell’uomo, ivi comprese le bevande o materie commestibili allo stato solido e gassoso.

A tutt’oggi, la nozione di genuinità può, dunque, dirsi veicolata all’interno di due teorie – l’una sostanziale e l’altra formale -: i) l’insussistenza nell’alimento di alterazioni causate dalla commistione di sostanze estranee o ii) la presenza dei requisiti richiesti dalla disciplina amministrativa di settore per la composizione del prodotto alimentare.

La Suprema Corte di cassazione ha ritenuto di adottare ambedue le suesposte nozioni, concludendo – in alcune fattispecie relative alla commistione di carni diverse in generi alimentari di prima necessità – per la mancanza di genuinità del prodotto offerto in vendita al consumatore perché modificato o alterato nelle componenti naturali o in quanto privo delle sostanze e quantitativi imposti per la sua preparazione dalle leggi speciali in vigore.

Il perfezionamento dell’incriminazione di cui all’art. 516 C.p. coincide con la mera messa in commercio o in circolazione della sostanza alimentare adulterata – non essendo all’uopo necessario il compimento ad opera del soggetto agente di concreti atti di vendita del prodotto al consumatore -.

Infine, il titolo soggettivo di fattispecie va identificato nel dolo generico, richiedendosi in capo al soggetto agente la coscienza e volontà di mettere in commercio e presentare taluni prodotti alimentari come genuini con la consapevolezza della loro pregressa adulterazione- vuoi sostanziale vuoi formale -.