Dietrofront del legislatore sull’introduzione dei delitti in materia di privacy nel D. Lvo 231/2001
di Andrea Orabona
Si segnala ai lettori che la L. n. 119 del 2013 ha soppresso l’intero testo dell’art. 9, comma secondo, del recente Decreto Legge sul c.d. “femminicidio” – ove l’Esecutivo aveva introdotto, nell’alveo dei reati/presupposto in tema di responsabilità amministrativo/penale degli enti, le ipotesi delittuose di “Trattamento illecito di dati”, “Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante” ed “Inosservanza di provvedimenti del Garante” (artt. 167, 168 e 170, del T.U. in materia di privacy ex D. Lvo n. 196 del 2003).
Per l’effetto, ed allo stato, tali fattispecie criminose non costituiscono un titolo di imputazione per le società ai sensi dell’art. 24 bis del D. Lvo n. 231 del 2001 allorquando le succitate violazioni in tema di privacy vengano realizzate nell’interesse e/o a vantaggio dell’ente ad opera di soggetti ad esso intranei che ivi svolgono funzioni – vuoi di natura apicale vuoi di natura subordinata -.