Diritto

Il rapporto tra diritto societario e sostenibilità

Per descrivere il rapporto che si instaura tra il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalla Commissione Europea (i quali si concretizzano nelle oramai ben note dimensioni E.S.G) e il soddisfacimento dei differenti interessi degli stakeholders delle società – in particolare di quelle che ricorrono al mercato dei capitali – si potrebbe utilizzare la locuzione latina ‘in media fluit ius‘ ovverosia ‘il diritto scorre nel mezzo’: la funzione desiderata della regolamentazione, almeno nell’ambito del diritto societario, è quella di garantire un equilibrio tra posizioni apparentemente opposte, al fine di individuare un ‘punto medio‘ tra il conseguimento di utili e il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Questi ultimi non si limitano solo a quelli ambientali (Environmental), ma si estendono anche a quelli sociali (Social) e di Governance (G). Tuttavia, in questa sede è fondamentale sollevare due quesiti preliminari: il primo riguarda la possibilità di attribuire al termine ‘sostenibilità’ diverse interpretazioni; il secondo, se tali interpretazioni possano essere poste sul medesimo piano. Riguardo al primo quesito, la risposta pare essere affermativa. Il termine ‘sostenibilità’ assume nel diritto societario contemporaneo una doppia connotazione: la prima, di natura  più tradizionale, riguarda la creazione di valore nel lungo periodo, al fine di garantire la ‘continuità aziendale’ enunciata dall’art. 2086, comma 2, del codice civile. Ciò implica che l’organo di gestione debba garantire alla società una ‘sostenibilità temporale’ che si concretizza in un equilibrio economico – e auspicabilmente anche finanziario – da consentire alla società di perdurare nel lungo termine. La seconda connotazione di questo termine è più recente e si riferisce all’adozione dei fattori ESG da parte delle società. Per quanto riguarda il secondo quesito, ovverosia se queste due declinazioni possano essere messe sullo stesso piano, la risposta appare negativa. Se si delimita il perimetro d’analisi al solo ordinamento italiano, risulta che lo scopo della società altro non è che quello di lucro: in merito, l’art. 2247 del codice civile non ammette deroghe nello stabilire che «con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili». Se non c’è lo scopo di lucro, non c’è la società. È fondamentale chiarire questo punto al fine di confutare l’interpretazione di una recente parte della dottrina la quale, sfruttando una crescente attenzione sul tema della sostenibilità ESG, considera quest’ultima un nuovo obiettivo per le società, ritenendolo equiparabile (o addirittura sostituibile) allo scopo di lucro. È indubbio che la sostenibilità ESG rappresenti un tema di primaria importanza e che il suo raggiungimento richieda l’imposizione di inediti obblighi agli enti. Tuttavia, la sostenibilità ESG si configura come un mezzo, non uno scopo. Ne consegue che le due accezioni del termine non possono essere poste nello stesso piano: la prima rappresenta lo scopo, la seconda altro non è che un mezzo per realizzarlo. [1]

Grazie alla pubblicazione nel 2019 della Comunicazione sull’European Green Deal, i fattori ESG hanno ottenuto una crescente attenzione nel diritto dell’Unione, mutando profondamente i diversi diritti societari degli Stati membri. Due – recenti – esempi significativi sono la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (Direttiva 2024/1760), che mira a migliorare le pratiche di governance, rendendo gli organi di gestione maggiormente responsabili verso l’ambiente e i diritti umani lungo tutta la catena di valore e la Corporate Sustainability Reporting Directive (Direttiva 2022/2464), che richiede alle aziende di fornire informazioni dettagliate su come il loro modello di business influisce sulla sostenibilità ESG. [2] Non vi è dubbio che il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità dipenda da un organo di gestione efficiente, sia nella fase di definizione delle strategie, sia in quella di esecuzione.  Tuttavia, vi sono alcune zone d’ombra che meritano di essere almeno menzionate: sebbene l’articolo 2387 del codice civile preveda solamente una possibilità di stabilire nello statuto requisiti per l’assunzione alla carica di amministratore nelle società di diritto comune, non esiste alcuna regolamentazione specifica riguardo ai sempre più diffusi ‘comitati di sostenibilità’ (noti anche come ‘comitati ESG’), in particolare per le società quotate. Tali comitati endoconsiliari non sono soggetti a una disciplina specifica, a differenza del ‘comitato remunerazioni’ e del ‘comitato nomine’, che sono regolati dal ‘Codice di Corporate Governance’ di Borsa Italiana. Analogamente, il ‘comitato parti correlate’ è disciplinato sia dal codice civile sia dal relativo Regolamento Consob. Ciò rappresenta un paradosso: i ‘comitati di sostenibilità’, che dovrebbero garantire un’azione societaria focalizzata su un tema così rilevante ed attuale come la sostenibilità ESG, non hanno una disciplina specifica. Una regolamentazione – apparentemente – insufficiente in tema di sostenibilità ESG la si riscontra anche nell’ambito di società di diritto speciale quali gli enti creditizi: come noto, l’art. 26 del Testo Unico Bancario (T.U.B, Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385) prevede l’obbligo per gli esponenti bancari di possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza oltre che soddisfare criteri di competenza e correttezza: gli amministratori delle banche sono tenuti, quindi, ad essere dotati di requisiti individuali di idoneità soggettiva più stringenti rispetto a quelli richiesti per la medesima carica nelle società di diritto comune. [4]  Tuttavia, né il T.U.B, né la ‘Circolare n. 285 del 2013 della Banca d’Italia’ e tantomeno il ‘Decreto del M.E.F. 169/2020 sui requisiti degli esponenti aziendali di banche e intermediari finanziari’ stabiliscono requisiti e criteri specifici che i gestori delle banche devono possedere in materia di sostenibilità ESG. Ciò rappresenta una grave lacuna normativa, considerando il ruolo chiave assunto dalle banche nel processo di transizione, soprattutto grazie alla loro capacità di convogliare fondi verso specifici settori e di diventare i principali emittenti di strumenti finanziari sostenibili. Infine, occorre sottolineare che questo vuoto normativo, il quale riguarda sia le società di diritto comune sia le banche, non solo ostacola una gestione societaria efficiente in ambito di sostenibilità, ma si contrappone anche ai Principles of Corporate Governance dell’OCSE, i quali enfatizzano l’importanza di una regolamentazione chiara e precisa riguardo alle responsabilità e alle modalità di azione degli amministratori.

Bibliografia

[1] COSTI R., Sostenibilità e scopo della società (2023),  Banca Impresa Società, Rivista quadrimestrale, n.3, pp. 503-507.

[2] CAPELLI M., PENNAZIO R. (2023), Dalla Corporate sustainability reporting directive alla Corporate Responsibility Due Diligence: comunicazione di sostenibilità e impatto ambientale,  Il nuovo diritto delle società, n. 7, pp. 1161-1194.

[3] LENER R., LUCANTONI P., Sostenibilità ESG e attività bancaria (2023), Banca Borsa Titoli di Credito, n. 1, pp. 1-16.

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