Fisco Diritto tributario

L’istanza di accertamento con adesione presentata a fini dilatori non sospende il termine per la presentazione del ricorso

(di Marco Cardillo)

L’accertamento con adesione è una procedura di accertamento effettuato in contraddittorio con il contribuente mediante la quale è possibile concordare, con l’Ufficio, la maggiore imposta dovuta. La procedura è disciplinata dal D. Lgs. n°218 del 19 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°165 del 13 luglio 1997.

Quindi l’accertamento con adesione è un fondamentale istituto deflattivo del contenzioso.

Competente alla definizione dell’accertamento con adesione è l’Ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale, come previsto dall’art. 4 D. Lgs. 218/1997.

La definizione della base imponibile nella procedura di accertamento con adesione avviene in contraddittorio fra l’Ufficio e il contribuente.

Il contraddittorio ha lo scopo di consentire al contribuente l’esposizione e la documentazione di fatti e circostanze non considerati dall’Ufficio e ritenuti idonei a contestare le pretese dello stesso.

La procedura dell’accertamento con adesione si svolge secondo modalità differenti a seconda che l’adesione:

  1. sia proposta dall’Ufficio (art. 5 D. Lgs. 218/97);
  2. sia richiesta dal contribuente (art.6 D.Lgs. 218/97).

L’art. 6 del D.Lgs. 218/97 al 1° comma prevede che il contribuente, nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, possa richiedere all’Ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione.

Al 2°comma dispone che il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall’invito di cui all’art. 5, possa formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la commissione tributaria provinciale istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

Semplificando, il contribuente può presentare istanza all’Ufficio competente esclusivamente in due ipotesi:

1) se nei suoi confronti sono stati effettuati accessi ispezioni o verifiche. In tal caso, il contribuente può chiedere all’Ufficio, prima della notifica dell’eventuale avviso di accertamento, la formulazione della proposta di accertamento per l’eventuale definizione che riguarda sia le imposte sui redditi che l’Iva, se dovuta.

2) se ha ricevuto un avviso di accertamento, anche parziale ai sensi dell’art. 41-bis del D.P.R. 600/1973, o di rettifica, non preceduto dall’invito a comparire di cui all’art 5. In tal caso, il contribuente può formulare l’istanza solo prima dell’impugnazione dell’atto innanzi

alla Commissione Tributaria Provinciale indicando anche il proprio recapito telefonico. L’eventuale successiva impugnazione comporta la rinuncia all’istanza di accertamento con adesione.

Nel caso di adesione richiesta tempestivamente dal contribuente a seguito di avviso di accertamento o di rettifica, a favore dello stesso è prevista, dall’art. 6, 3°comma D. Lgs. 218/1997 una sospensione dei termini relativa all’impugnazione dell’atto di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale.

La sospensione opera per 90 gg. dalla data di presentazione o di spedizione, per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, dell’istanza di adesione.

La Circolare n°65/E del 2001, al punto 4.2, ha chiarito che la negativa conclusione del procedimento non incide sul periodo di sospensione dei termini per ricorrere. La presentazione dell’istanza di adesione comporta l’effetto automatico e predeterminato di sospensione, per 90 gg. dei termini per impugnare l’atto di accertamento notificato dall’Ufficio, non prevedendo alcuna causa di decadenza dalla sospensione stessa. La disposizione di legge, infatti, non correla in alcun modo il periodo di sospensione all’eventuale anticipato esito negativo dell’istanza di adesione prodotta dal contribuente, rispondendo unicamente alla finalità di consentire alle parti lo svolgimento del contraddittorio senza pregiudizi del diritto di difesa del contribuente. Pertanto, il termine per impugnare l’atto di accertamento diventa di 150 gg. dalla notifica dello stesso atto, fermo restando un maggior termine dovuto dalla sospensione feriale.

L’art. 6, 4°comma prevede che, entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, l’Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formuli al contribuente l’invito a comparire. La Circolare n°235/E del 1997, al punto 2.4, precisa che non sono necessarie particolari formalità potendo essere formulato ad un qualsiasi recapito indicato dal contribuente nell’istanza. La formulazione dell’invito non comporta per l’Ufficio alcun obbligo di definizione dell’accertamento. L’Ufficio dovrà attentamente valutare l’idoneità degli elementi forniti dal contribuente per ridimensionare l’accertamento effettuato.

La Circolare n°65 ha ribadito l’obbligo di documentare i contraddittori con appositi processi verbali in cui si dia atto, anche sinteticamente, delle argomentazioni fornite dal contribuente e dei documenti prodotti. Il contraddittorio deve svolgersi entro limiti temporali

ragionevoli, sia per la speditezza del procedimento sia per la complessità della trattazione non consentendo reiterati rinvii di carattere meramente dilatorio che comportano un ingiustificato ritardo dell’azione amministrativa.

Lo stesso art. 7 del D. Lgs. 218/1997 dispone l’obbligo di circostanziata motivazione dell’atto di definizione specifica che devono essere indicati puntualmente: gli elementi di valutazione addotti dal contribuente e i relativi documenti prodotti; i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione dell’originaria pretesa; i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile in stretta connessione agli elementi che, a seguito del contraddittorio svolto, hanno a tal fine assunto rilevanza.

Quindi il contribuente che intende attivare l’istituto dell’accertamento con adesione deve:

  • presentare apposita istanza, entro i termini di presentazione del ricorso;
  • produrre tutta la documentazione ed i chiarimenti, che l’Amministrazione Finanziaria non ha tenuto in considerazione nell’emanazione dell’avviso di accertamento;
  • formulare una proposta di adesione.

Si osserva che non è possibile proporre istanza di adesione su accertamento e:

  • accettare integralmente la pretesa dell’Ufficio: si tratterebbe di una forma non prevista di acquiescenza, quindi occorre, da parte del contribuente, richiedere una riduzione del maggior reddito accertato;
  • richiedere l’annullamento integrale dell’atto impositivo: si tratterebbe di un’istanza di annullamento in autotutela.

La Commissione Tributaria Provinciale di Torino, con la sentenza n. 54.01.15 del dicembre 2014, ha enunciato il principio che l’istanza di accertamento con adesione presentata a fini dilatori non sospende il termine per la presentazione del ricorso.

FATTO

Il contribuente con due ricorsi impugnava avanti la Commissione Provinciale di Torino gli avvisi di accertamento relativi gli anni di imposta 2006 e 2007.

L’Amministrazione Finanziaria aveva emesso gli avvisi di accertamento basandosi sul disconoscimento della deducibilità di fatture emesse da un fornitore in quanto non registrate dal medesimo e dallo stesso dichiarate riferibili ad operazioni inesistenti.

Il contribuente, successivamente alla presentazione di istanza di accertamento con adesione senza instaurazione di un contraddittorio e di una proposta di adesione, ha proposto ricorso in Commissione Tributaria contestando la fondatezza degli accertamenti.

L’Amministrazione Finanziaria ha contestato preliminarmente la tardività del ricorso (presentato successivamente ai 60 giorni dalla notifica dell’atto, ma nei termini dei 150 giorni) in quanto considerato pretestuoso il deposito di istanza di accertamento con adesione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il contribuente presentava istanza di accertamento con adesione richiedendo al’Ufficio di formulare una proposta.

La società non si è presentata al contraddittorio comunicando tramite posta elettronica la propria intenzione di non voler addivenire ad alcuna adesione.

Quindi l’Agenzia delle Entrate, ritenuto che l’istanza di accertamento con adesione fosse stata presentata unicamente a fini dilatori, dichiarava invalida I’istanza presentata dal contribuente.

La Commissione Tributaria ha ritenuto che le istanze di accertamento con adesione presentate non hanno sospeso il termine per la presentazione del ricorso ex art. 6 del D.Lgs.218/1997 in quanto da ritenersi presentate ai soli fini dilatori. La Commissione Tributaria ha infatti chiarito che “Già dal loro esame emergono dubbi sulla loro validità: non contengono una proposta per definire l’accertamento, ma scaricano sull’Ufficio il compito di elaborare la medesima; la ricorrente ha poi presentato, una memoria con cui ha contestato del tutto il contenuto dell’avviso di accertamento e ha chiesto l’annullamento integrale dell’atto. Infine, in rettifica delle istanze di accertamento con adesione presentate, ha affermato di non avere alcuna intenzione di effettuare istanza di accertamento con adesione ritenendo la pretesa tributaria dapprima infondata, e, in ogni caso, neutrale sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini Iva e conseguentemente al contradditorio non intervenne”.

La Commissione Tributaria ha ritenuto il suddetto comportamento un abuso del diritto, in violazione dell’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, norma che impone la buona fede e la leale collaborazione tra le parti.

Sul punto è interessante analizzare quanto enunciato anche dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 2857 del 2012: “In tema di accertamento con adesione, la sospensione del termine di impugnazione dell’atto impositivo per 90 giorni conseguente alla presentazione dell’istanza di definizione da parte del contribuente, così come previsto dall’art. 12 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, non è interrotta dal verbale di constatazione del mancato accordo tra questi e l’Amministrazione finanziaria, poiché, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, diretta a favorire il più possibile la composizione amministrativa della controversia, deve ritenersi che solo l’univoca manifestazione di volontà del contribuente possa escludere irrimediabilmente tale soluzione compositiva, attraverso la proposizione di ricorso avverso l’atto di accertamento, oppure di formale ed irrevocabile rinuncia all’istanza di definizione con adesione, facendo perciò venir meno la sospensione del temine di impugnazione”.

La Commissione Tributaria ha considerato il ricorso tardivo, in quanto l’istanza di accertamento con adesione presentata a fini dilatori non sospende il termine per la presentazione del ricorso, ed ha condannato il contribuente al pagamento delle spese di lite.