Diritto

Nuovo accordo Italia – Usa per lo scambio di informazioni ai fini fiscali: cosa cambia?

di Mauro Merola

Italia_USAE’ stato firmato, il 10 gennaio 2014, dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Fabrizio Saccomanni, e dall’ambasciatore Usa in Italia, John R. Phillips, l’accordo tra Italia e Stati Uniti per applicare la normativa del Foreign Account Tax Compliance Act (i.e., FATCA) e migliorare la tax compliance internazionale.

La piattaforma normativa e tecnologica FATCA, strutturata sullo scambio reciproco e automatico delle informazioni tra amministrazioni finanziarie dei Paesi aderenti, è destinata, peraltro, nei prossimi mesi a fungere da architrave alle nuove regole per lo scambio multilaterale dei dati, volute dall’Ocse, ed a quelle promosse in sede Ue, che estenderanno di fatto, a partire dal luglio 2015, l’obbligo di identificazione e segnalazione di tutta la clientela con residenza fiscale estera da parte delle rispettive autorità di competenza.

La FATCA è una normativa unilaterale statunitense che vale per tutti i Paesi del mondo. Nell’ambito di un accordo in via di conclusione, essa esige che gli istituti finanziari esteri forniscano alle autorità fiscali statunitensi informazioni su conti statunitensi o riscuotano un’imposta elevata.

Gli istituti finanziari che non applicano la FATCA sono esclusi dal mercato dei capitali americano e vengono evitati dagli istituti finanziari che lavorano conformemente alla FATCA. L’applicazione della FATCA comporta un elevato onere amministrativo e finanziario per gli istituti finanziari interessati. Questo onere può essere ridotto concludendo un accordo bilaterale con gli Stati Uniti.

L’accordo bilaterale riflette, nei contenuti, il Modello di accordo intergovernativo (i.e., intergovernmental agreement, IGA) per lo scambio automatico di informazioni tra amministrazioni finanziarie da e verso gli Stati Uniti, che è stato negoziato tra gli Usa e cinque Paesi dell’Unione Europea (i.e., Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna) e, poi, definito il 26 luglio 2012; infatti, l’interesse comune dei Paesi coinvolti è stato quello di definire delle linee guida comuni che comprendano lo sviluppo di standard in materia di obblighi dichiarativi e di due diligence e riducano, per quanto possibile, i costi di adempimento per le istituzioni finanziarie e per gli altri soggetti interessati.

Nello specifico, l’IGA è stato emanato ai sensi dell’articolo 26 del trattato Italia-Usa, del 1999, sulle imposte sul reddito (i.e., Usa-Italy Income Tax Treaty), che autorizza lo scambio, tra Paesi, di informazioni a fini fiscali.

In base all’accordo siglato, le amministrazioni finanziarie italiane dovranno trasmettere all’Internal Revenue Service (i.e., IRS, equivalente all’Agenzia delle Entrate italiana) informazioni di carattere fiscale su entità e soggetti americani intestatari di conti correnti in Italia (come gli identificativi completi dei titolari di conti correnti, la consistenza degli stessi, i redditi finanziari e la loro natura). Gli Stati Uniti, a loro volta, forniranno al nostro governo informazioni sui soggetti italiani intestatari di conti correnti negli Usa. Tale scambio avverrà in modo automatico, senza che sia necessaria alcuna richiesta.

Nel testo del suddetto accordo vengono stabilite, anche, le scadenze per l’invio dei dati; i soggetti maggiormente interessati sono gli intermediari finanziari italiani, nei confronti dei quali sono imposti obblighi di compliance piuttosto gravosi, che si aggiungono ad una già complessa serie di obblighi informativi – da ultimo rafforzata con il Dl n. 201/2011 – che vede legati gli intermediari finanziari all’anagrafe tributaria. Per questo sarebbe auspicabile, quanto meno nel medio-lungo periodo, una semplificazione di tutti questi flussi di informazioni, in modo da  armonizzare le informazioni richieste dalla legislazione interna e dall’accordo FATCA.

L’accordo prevede, inoltre, l’applicazione di una ritenuta, pari al 30%, che inciderà sulle transazioni relative a redditi certi di fonte Usa, poste in essere da parte di soggetti finanziari non partecipanti al FATCA (i.e., recalcitrant account holders); di fatto, si tratta di una misura molto penalizzante, che, nelle intenzioni del Governo americano, ha l’obiettivo di costituire un disincentivo all’eventuale non adesione all’accordo da parte degli intermediari.

La ratio della convenzione, stipulata dagli Usa e dall’Italia, è da ricercarsi nella lotta all’evasione fiscale attraverso l’utilizzo del meccanismo della reciprocità, di cui i trattati sulle doppie imposizioni sono una diretta manifestazione. L’accordo trae origine, certamente, dall’impianto normativo americano della Foreign Account Tax Compliance Act, ma risponde perfettamente alla necessità, manifestata in molti Paesi europei, di fornire degli strumenti certi e definiti nella lotta all’evasione fiscale ed alle operazioni fiscalmente elusive.